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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/885

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/885 della Commissione, del 3 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime unionale dei limiti massimi di residui per l'eprinomectina, sostanza già presente nella tabella dei residui con una disciplina provvisoria per ovini e caprini. Sulla base della valutazione dell'EMA, i limiti provvisori vengono resi definitivi e la voce viene estesa a tutti i ruminanti. La modifica si attua tramite sostituzione della corrispondente voce nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

Modifica la tabella dei limiti massimi di residui (LMR) per l'eprinomectina negli alimenti di origine animale, estendendone la voce a tutti i ruminanti.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze farmacologicamente attive destinate all'uso nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti, con riferimento specifico all'eprinomectina e ai suoi residui negli alimenti di origine animale. La modifica riguarda la classificazione LMR nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e, in particolare, le specie dei ruminanti e i tessuti campione muscolo, grasso, fegato, rene e latte. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/885: modifica della disciplina LMR per l'eprinomectina

Il regolamento interviene sul quadro unionale dei limiti massimi di residui applicabili alle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. In particolare, recepisce il parere dell'EMA e rende definitiva, estendendola a tutti i ruminanti, la disciplina relativa all'eprinomectina già presente nel regolamento (UE) n. 37/2010.

Contesto normativo e base giuridica

L'atto è adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 470/2009, che prevede che i LMR siano determinati con regolamento dell'Unione. La Commissione richiama l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, nonché il parere dell'Agenzia europea per i medicinali espresso dal comitato per i medicinali veterinari.

Razionale della modifica

L'eprinomectina era già inclusa nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per bovini, ovini e caprini, con LMR provvisori per ovini e caprini in scadenza il 30 giugno 2016. A seguito della presentazione di ulteriori dati, il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di rendere definitivi tali LMR provvisori. Inoltre, l'EMA ha ritenuto appropriata l'estrapolazione della voce esistente a tutti i ruminanti.

Modifica della tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010

La voce relativa all'eprinomectina viene sostituita e aggiornata con i seguenti elementi principali:

  • sostanza farmacologicamente attiva: eprinomectina;
  • residuo marcatore: eprinomectina B1a;
  • specie animale: tutti i ruminanti;
  • LMR: 50 μg/kg nel muscolo, 250 μg/kg nel grasso, 1 500 μg/kg nel fegato, 300 μg/kg nel rene, 20 μg/kg nel latte;
  • altre disposizioni: nessuna;
  • classificazione terapeutica: agenti antiparassitari/agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori della filiera dei prodotti di origine animale, la modifica consolida il quadro di conformità per l'uso dell'eprinomectina nei ruminanti, con LMR definitivi e applicabili a livello unionale. La rilevanza pratica riguarda soprattutto la gestione dei controlli sui residui nei tessuti e nel latte, nonché l'immissione sul mercato di prodotti derivati da animali trattati.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica normativa

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 secondo quanto stabilito nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce relativa all'eprinomectina nella tabella 1, che viene sostituita integralmente.

Base giuridica e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare sull'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17, che prevedono la fissazione in regolamento dei limiti massimi di residui per sostanze farmacologicamente attive. La finalità è aggiornare i LMR alla luce del parere dell'EMA e del comitato per i medicinali veterinari.

Eprinomectina: estensione a tutti i ruminanti

La nuova voce dell'allegato indica come specie animale "tutti i ruminanti". L'EMA ha ritenuto appropriata l'estrapolazione della voce esistente all'intero gruppo dei ruminanti, non solo a bovini, ovini e caprini.

Valori LMR e tessuti campione

Per l'eprinomectina sono fissati i seguenti LMR: 50 μg/kg nel muscolo, 250 μg/kg nel grasso, 1 500 μg/kg nel fegato, 300 μg/kg nel rene e 20 μg/kg nel latte. Il residuo marcatore è indicato come eprinomectina B1a.

Classificazione terapeutica e altre disposizioni

La sostanza è classificata come "agenti antiparassitari/agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti". Nella colonna "altre disposizioni" è indicato "NESSUNA".

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemedicinali veterinarisicurezza alimentareresidui di sostanze farmacologicamente attive

Testo integrale

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