Sentenza del 30/09/2019 n. 24267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2011, sostenendo che sugli immobili gravasse una servitù di uso pubblico e che tale situazione comportasse l'esclusione della propria soggettività passiva. In particolare, ha dedotto che la servitù di uso pubblico dovesse essere assimilata a un diritto di uso spettante al Comune o alla collettività ai sensi degli artt. 825 e 1021 c.c., con conseguente applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili comunali. Ha inoltre censurato la sentenza d'appello sotto il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché la CTR aveva deciso la controversia nel merito e non aveva dichiarato inammissibile l'appello. Ha invece rigettato gli altri motivi, stabilendo che la servitù di uso pubblico è un diritto collettivo sui generis, finalizzato al godimento di specifiche utilità da parte della collettività, ma non trasferisce la proprietà dell'immobile né rende il Comune titolare del bene ai fini tributari. Il proprietario privato conserva la proprietà e resta soggetto all'ICI. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della società al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.800 euro oltre accessori e spese generali, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi
L'ICI grava sul proprietario dell'immobile o sui titolari dei diritti reali tipici espressamente indicati dalla norma. La servitù di uso pubblico non rientra tra tali diritti e non sostituisce il proprietario quale soggetto passivo.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente
L'esenzione per gli immobili comunali presuppone che il Comune sia proprietario o titolare di uno dei diritti reali tipici previsti dall'art. 3. La mera esistenza di una servitù di uso pubblico su un bene privato non è sufficiente.
Codice civile, art. 825
Diritti demaniali su beni altrui
La disposizione riguarda principalmente diritti reali pubblici spettanti a enti pubblici, ma non consente di qualificare automaticamente una servitù di uso pubblico come diritto appartenente al Comune anche ai fini tributari.
Codice civile, art. 1021
Il diritto di uso civilistico è un diritto reale tipico, personale e distinto dalla servitù di uso pubblico, che appartiene a una collettività, riguarda specifiche utilità e non attribuisce il godimento pieno o il frui del bene.
Codice civile, art. 91
Le spese di lite seguono la soccombenza
La parte integralmente soccombente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata
A seguito del rigetto integrale del ricorso per cassazione, la società deve versare un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello già dovuto.
Massime di principio
- La servitù di uso pubblico limita l'esercizio della proprietà privata per garantire specifiche utilità alla collettività, ma di regola non trasferisce la proprietà al Comune e non esclude la soggettività passiva del proprietario ai fini dell'ICI.
- Per ottenere un'esenzione tributaria fondata sulla titolarità pubblica dell'immobile occorre dimostrare che l'ente pubblico sia proprietario o titolare di uno dei diritti reali tipici espressamente previsti dalla normativa fiscale; la sola destinazione a uso pubblico non è sufficiente.
- I diritti di uso pubblico appartengono alla collettività e non devono essere confusi né con il diritto civilistico di uso né con le servitù pubbliche direttamente spettanti a un ente pubblico.
- La presenza di vincoli urbanistici o di destinazioni a parcheggio, passaggio o accesso pubblico può ridurre le facoltà concrete del proprietario, ma non elimina automaticamente il presupposto impositivo né comporta l'esenzione dall'imposta.
- In caso di ricorso per cassazione, le censure devono riferirsi alla concreta motivazione della sentenza impugnata: un motivo basato su una presunta pronuncia di inammissibilità è inammissibile se il giudice d'appello ha invece deciso la causa nel merito.
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