Sentenza del 07/10/2015 n. 20043 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF e le addizionali comunale e regionale relative al 2005, contestando principalmente la decadenza dell'Amministrazione finanziaria per tardività dell'accertamento e l'applicazione del raddoppio dei termini previsto in presenza di fatti suscettibili di integrare reati tributari. Ha inoltre denunciato il travisamento delle risultanze documentali e l'erronea imputazione a suo carico della responsabilità per le omissioni della società, sostenendo di essere estranea ai fatti e di avere ceduto la partecipazione nel gennaio 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché era sufficiente l'astratta configurabilità di un reato tributario e non era necessario che fosse stata effettivamente esercitata l'azione penale o pronunciata una sentenza penale definitiva. Il motivo relativo al travisamento documentale è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione delle specifiche norme processuali violate. Anche la censura sulla responsabilità della socia è stata dichiarata inammissibile, per non avere contestato autonomamente la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci delle società a ristretta base sociale, e comunque infondata. La contribuente non aveva fornito una prova concreta che i maggiori ricavi fossero stati accantonati o reinvestiti dalla società anziché distribuiti. Sono state dichiarate sussistenti le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato; non sono state liquidate spese in favore dell'Agenzia, che non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini ordinari di decadenza per l'accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio dei termini opera quando i fatti accertati sono astrattamente riconducibili a un reato tributario per il quale sussiste l'obbligo di denuncia. Non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata, che sia iniziata l'azione penale o che vi sia una sentenza penale definitiva.
D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24 e 26, convertito nella L. n. 248 del 2006
Ha introdotto o disciplinato il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni fiscali suscettibili di comportare l'obbligo di denuncia per reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000.
L. n. 289 del 2002, art. 10
Richiamata dai giudici di merito quale base normativa della proroga dei termini di accertamento applicabile alla fattispecie.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Rileva per il reato di omessa presentazione della dichiarazione, configurabile quando l'imposta evasa supera la soglia prevista dalla norma.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20
Esprime il principio del doppio binario tra procedimento tributario e procedimento penale: l'accertamento tributario può proseguire indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
Art. 331 c.p.p.
Prevede l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio da parte dei pubblici ufficiali. Ai fini del raddoppio, è sufficiente che emergano elementi concreti riconducibili a una fattispecie criminosa, non un mero sospetto generico.
Art. 361 c.p.
Sanziona l'omissione o il ritardo nella denuncia da parte del pubblico ufficiale; ciò conferma che l'obbligo di denuncia sorge tempestivamente quando sono individuabili gli elementi essenziali del reato.
Art. 27 Cost.
La ricorrente lo ha invocato per sostenere il carattere personale della responsabilità penale. La Corte ha tuttavia distinto la responsabilità penale individuale dagli effetti tributari del riscontro di fatti societari penalmente rilevanti ai fini del raddoppio dei termini.
Art. 2729 c.c.
Riguarda le presunzioni semplici. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è stata ritenuta ammissibile nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, salvo prova contraria del contribuente.
Art. 2639 c.c.
Richiamato dalla ricorrente e dai giudici di merito in relazione all'individuazione dei soggetti di fatto responsabili della gestione o del controllo societario; la Corte di cassazione non ha fondato l'esito decisivo su tale profilo, ritenendo comunque operativa la presunzione di distribuzione degli utili.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Comporta, in caso di rigetto integrale del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per il raddoppio dei termini di accertamento è normalmente sufficiente che gli elementi fiscali emersi rendano astrattamente configurabile un reato tributario soggetto a denuncia; non occorrono una denuncia effettiva, l'esercizio dell'azione penale o una condanna definitiva.
- Il giudice tributario deve comunque verificare che la notizia di reato sia concreta e non meramente pretestuosa o manifestamente infondata. Una denuncia strumentale non può giustificare il raddoppio dei termini.
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale o familiare, i maggiori utili extracontabili accertati possono essere presunti distribuiti ai soci. Il socio deve fornire una prova specifica dell'accantonamento, del reinvestimento o della mancata disponibilità degli utili.
- La mera esistenza di perdite contabili, l'assenza di anomalie nei conti personali o la successiva cessione della quota non sono, da sole, sufficienti a superare la presunzione relativa agli utili dell'anno accertato.
- La cessione della partecipazione successiva al periodo d'imposta contestato non elimina automaticamente la responsabilità fiscale riferita al periodo in cui il soggetto era socio.
- La responsabilità penale personale e la responsabilità fiscale presuntiva sono piani distinti: l'assenza di un procedimento penale personale non impedisce necessariamente l'accertamento tributario o l'applicazione del raddoppio dei termini.
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