Ordinanza n. 1317/2026 - Napoli, Sezione 3
quanto al ricorso introduttivo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, limitatamente al Lotto 3; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e della connessa sub-procedura di verifica di anomalia dell’offerta del controinteressato RTI per il Lotto 3; - della stessa proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e dei provvedimenti e/o verbali ivi richiamati recanti la verifica requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica dell’aggiudicatario RTI, per il Lotto 3; - della stessa proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e della decisione ivi contenuta volta ad accettare il chiesto oscuramento parziale degli atti di gara del controinteressata RTI, per il Lotto 3; nonché, anche ai sensi degli articoli 116 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’accesso agli atti di gara e in particolare: a tutti gli atti che compongono la procedura di verifica di anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario per il Lotto 3, richiamati nella proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025, ivi incluse le richieste di chiarimenti e le controdeduzioni e la documentazione tutta prodotta dal RTI aggiudicatario, come richiamate nella medesima proposta; al verbale di gara, di numero e data sconosciuti, di apertura delle offerte e verifica dei requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica del RTI aggiudicatario per il Lotto 3, ivi comprese le certificazioni DURC/Agenzia Entrate/BDNA presso ANAC acquisiti dalla Stazione appaltante nel suddetto sub-procedimento di verifica; nonché, ai sensi degli articoli 121 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’annullamento e/o la declaratoria d’inefficacia del/i contratto/i eventualmente stipulato/i dalla Regione Campania con il RTI controinteressato per il Lotto 3, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei servizi stessi; quanto al ricorso incidentale presentato dalla Europolice s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, nella parte in cui ha ammesso e valutato la offerta della Security Service per il Lotto 3; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta della Security Service per il Lotto 3; - dei verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso, valutato e collocato in graduatoria l’offerta della Security Service, per il Lotto 3; - di tutti gli atti istruttori, nella parte in cui hanno ammesso e valutato la offerta di Security Service, per il Lotto 3; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2025 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, nella parte in cui aggiudica al RTI controinteressato il Lotto 3; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e della connessa sub-procedura di verifica di anomalia dell’offerta del controinteressato RTI per il Lotto 3, condotta dal RUP a mezzo di provvedimenti ivi citati e mai trasmessi alla ricorrente; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e dei provvedimenti e/o verbali ivi richiamati, recanti la verifica requisiti d’idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica dell’aggiudicatario RTI, per il Lotto 3; - del verbale del RUP prot. n. 0371030 del 24 luglio 2025, trasmesso alla ricorrente in data 19 novembre 2025 all’esito dell’accesso agli atti e di seguito ritrasmesso in data 24 novembre 2025, recante la verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicatario RTI, unitamente a tutti gli atti istruttori ivi indicati; nonché, ai sensi degli articoli 121 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’annullamento e/o la declaratoria d’inefficacia del/i contratto/i eventualmente stipulato/i dalla Regione Campania con il RTI controinteressato per il Lotto 3, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei servizi stessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisioni di ostensione parziale e oscuramento di parti dell'offerta tecnica dell'RTI aggiudicatario nel Lotto 3, nonché mancata ostensione integrale degli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società Security Service s.r.l., concorrente nella procedura aperta telematica per l'affidamento triennale dei servizi di vigilanza, reception e custodia presso le sedi della Giunta regionale, limitatamente al Lotto 3, ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'RTI Europolice-Union Security, la proposta di aggiudicazione, la verifica di anomalia e dei requisiti dell'aggiudicatario, nonché la decisione della stazione appaltante di accogliere parzialmente le richieste di oscuramento dell'offerta tecnica per segreti tecnici e commerciali. Ha inoltre proposto domanda ex art. 116 c.p.a. per ottenere l'accesso agli atti della verifica di anomalia, ai verbali di apertura delle offerte e verifica dei requisiti e alla documentazione dell'aggiudicatario. La Regione ha dichiarato di avere osteso integralmente la documentazione richiesta, ad eccezione di puntuali parti della relazione tecnica ritenute meritevoli di oscuramento, e ha eccepito l'irricevibilità della domanda relativa alle parti ancora oscurate per tardivo rispetto al termine speciale di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023. La ricorrente aveva ricevuto la comunicazione dell'aggiudicazione il 24 ottobre 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 21 novembre 2025 e depositato il 2 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla documentazione che la Regione aveva successivamente osteso integralmente, poiché su tale parte era venuto meno l'interesse alla decisione. Ha invece dichiarato irricevibile la domanda concernente la mancata ostensione delle parti dell'offerta tecnica rimaste oscurate. Il giudice ha ritenuto che gli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023 abbiano introdotto una disciplina speciale, procedimentale e processuale, dell'accesso agli atti di gara, caratterizzata dalla disponibilità diretta degli atti tramite piattaforma digitale e da un rito superaccelerato. Le decisioni della stazione appaltante sull'accoglimento o sul rigetto delle richieste di oscuramento devono essere impugnate, ai sensi dell'art. 36, comma 4, entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, termine decorrente indipendentemente dalla successiva presentazione dell'istanza di accesso o dai tempi della risposta amministrativa. Poiché il ricorso è stato notificato oltre tale termine, la relativa domanda è stata dichiarata irricevibile. Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento dell'aggiudicazione, del ricorso incidentale o dei motivi aggiunti, limitandosi alla domanda ex art. 116 c.p.a. proposta dalla ricorrente principale; le spese sono state rimesse al definitivo.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
La disciplina delle richieste di oscuramento delle offerte per la tutela di segreti tecnici e commerciali costituisce il presupposto delle decisioni della stazione appaltante sottoposte al rito speciale di cui all'art. 36.
art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023
L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale ..., a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.
La stazione appaltante deve rendere disponibili tramite la piattaforma digitale gli atti e le informazioni relativi all'offerta dell'aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. 36/2023
Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
Gli operatori collocati nei primi cinque posti hanno diritto alla reciproca disponibilità degli atti indicati dalla norma e delle offerte presentate.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
Nella comunicazione dell’aggiudicazione ... la stazione appaltante ... dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte ...
La comunicazione dell'aggiudicazione deve rendere conoscibili anche le decisioni sulle richieste di oscuramento.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 ... con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
Il termine decadenziale di dieci giorni per impugnare le decisioni di oscuramento decorre dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, senza attendere la presentazione dell'istanza di accesso o la risposta della stazione appaltante.
art. 36, comma 5, d.lgs. 36/2023
Nel caso in cui la stazione appaltante ... ritenga insussistenti le ragioni di segretezza ... l’ostensione ... non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione ...
L'ostensione delle parti per le quali è stato richiesto l'oscuramento è differita fino alla scadenza del termine per impugnare la decisione della stazione appaltante.
art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023
Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio ... ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata ...
La contestazione delle decisioni sull'oscuramento è soggetta a un rito camerale superaccelerato, volto alla rapida definizione delle controversie conoscitive.
art. 36, comma 9, d.lgs. 36/2023
Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all’articolo 90.
La comunicazione dell'aggiudicazione costituisce comunque il momento iniziale del termine per impugnare l'aggiudicazione e gli atti relativi alle altre offerte.
art. 116 c.p.a.
È il rito utilizzabile per contestare le decisioni sull'accesso agli atti; nel settore dei contratti pubblici opera con il termine speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
art. 90 d.lgs. 36/2023
La comunicazione digitale dell'aggiudicazione rileva quale dies a quo dei termini previsti dall'art. 36 d.lgs. 36/2023.
Massime di principio
- Nel regime degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023, la comunicazione digitale dell'aggiudicazione costituisce il dies a quo inderogabile del termine di dieci giorni per impugnare, con il rito ex art. 116 c.p.a., le decisioni espresse o implicite della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte per segreti tecnici o commerciali.
- Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 decorre dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione anche se l'operatore propone o riceve l'istanza di accesso in un momento successivo; la successiva ostensione parziale o la risposta all'istanza non riaprono né differiscono il termine.
- La disciplina dell'accesso nelle procedure di affidamento mira a concentrare in un arco temporale ristretto le controversie sulla conoscibilità degli atti, prevenendo ricorsi al buio e iniziative meramente esplorative o dilatorie.
- Se, nelle more del giudizio ex art. 116 c.p.a., la stazione appaltante ostende integralmente la documentazione oggetto della domanda, limitatamente a tale parte viene meno l'interesse alla decisione e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; la domanda relativa alle parti rimaste oscurate deve invece essere esaminata autonomamente sotto il profilo della tempestività.
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