Cassazione Civile, Ordinanza n. 21111/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva assoggettato a imposta di registro, ipotecaria e catastale un lodo arbitrale emesso ex art. 2932 c.c., con il quale, a seguito dell'inadempimento del promissario acquirente al pagamento del prezzo residuo di un preliminare di compravendita immobiliare, era stato disposto il trasferimento dell'immobile in favore dell'acquirente, subordinandone l'efficacia al pagamento del corrispettivo. I giudici tributari di merito avevano ritenuto che il trasferimento non fosse ancora produttivo di effetti, perché sottoposto a condizione sospensiva del pagamento, e che quindi l'imposta dovesse essere applicata in misura fissa. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 27, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa allegata e dell'art. 2932 c.c., sostenendo che la condizione era meramente potestativa e che, ai fini fiscali, dovesse considerarsi come non apposta, con conseguente tassazione proporzionale sul valore del trasferimento. Il contribuente resisteva eccependo l'inammissibilità del motivo e, nel merito, contestando la natura meramente potestativa della condizione, anche in ragione dell'inadempimento e dell'incapienza patrimoniale della società acquirente.
La decisione
La Corte ha respinto sia le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal contribuente sia il motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel caso concreto, la condizione del pagamento del prezzo non era meramente potestativa, perché l'inadempimento dell'acquirente dipendeva da una sua oggettiva incapienza patrimoniale e non dal mero arbitrio di una parte. Di conseguenza, il lodo arbitrale rientrava nell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 e andava registrato con imposta in misura fissa. È stata quindi confermata la sentenza impugnata e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 27, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
gli "atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa"
si applica agli atti con efficacia sospesa; in tal caso l'imposta è dovuta in misura fissa
art. 27, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
prevede il pagamento della differenza quando la condizione si verifica
art. 27, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva ... gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente"
la condizione meramente potestativa dell'acquirente è trattata come non apposta ai fini fiscali
art. 27, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
viene richiamato per differenza sistematica rispetto alla condizione rimessa alla mera volontà dell'alienante
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
concorre a fondare il principio secondo cui la tassazione colpisce il contenuto economico dell'atto anche se non vi è effetto traslativo definitivo
art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l'avviso di liquidazione emesso in relazione a un atto giudiziario deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata
art. 7 Statuto del contribuente
l'obbligo di motivazione è funzionale a consentire un pieno e immediato esercizio del diritto di difesa
art. 1362 c.c. e seguenti
l'interpretazione del contenuto del negozio è questione di fatto censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica
art. 2932 c.c.
il lodo è stato emesso in sostituzione del contratto non concluso per ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile
art. 131, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato nella Tariffa allegata per la determinazione dell'imposta dovuta
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la tassazione degli atti giudiziari va commisurata al contenuto economico dell'atto, anche quando l'effetto traslativo non sia ancora definitivo, se la fattispecie rientra nel meccanismo previsto dal d.P.R. n. 131 del 1986.
- La condizione è meramente potestativa solo quando l'evento dedotto dipende dal mero arbitrio della parte, svincolato da apprezzabili ragioni di convenienza o da fattori esterni; se invece il mancato avveramento è collegato a un oggettivo impedimento o a seri motivi, la condizione non è trattata come non apposta ai fini fiscali.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici del contratto richiede non solo l'indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche la specificazione di come il giudice di merito se ne sia discostato.
- L'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario deve contenere gli elementi essenziali della pretesa fiscale in modo intellegibile, così da consentire al contribuente un'effettiva difesa, senza necessità che siano riprodotti integralmente gli atti presupposti se questi sono già conoscibili e la motivazione è sufficiente.
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