Ordinanza n. 255/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 23 Bagni Federico (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 23 Bagni Federico (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 23 Bagni Federico (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 23 Bagni Federico (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93” (doc. n. 5);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione della concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 23, inclusa la mancata previsione immediata dell’indennizzo spettante al concessionario uscente e le clausole della lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune ha ritenuto non utilizzabile, allo stato, la perizia predisposta per quantificare l’indennizzo e l’equa remunerazione previsti dall’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022, nonché gli atti di gara e la lex specialis relativi al lotto n. 23. Ha dedotto: 1) l’illegittima espunzione dal bando della previsione dell’indennizzo; 2) l’illegittima mancata indicazione dell’indennizzo nel bando; 3) l’illegittimità della contestazione della perizia di stima, che avrebbe dovuto essere recepita; 4) l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione per l’ambigua distinzione tra opere di facile rimozione, opere inamovibili, opere incamerabili e opere di difficile rimozione; 5) l’illegittimità dei criteri di valutazione che attribuiscono punteggi premiali alla demolizione di opere di difficile rimozione, alla prevalenza di opere di facile rimozione, alla rinuncia a una porzione dell’area da destinare a spiaggia libera e all’offerta di contributi economici annuali per determinati servizi pubblici. La ricorrente ha inoltre prospettato il periculum in mora derivante dalla prosecuzione della gara e dalla mancata immediata determinazione dell’indennizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto le censure relative all’indennizzo, in parte, inammissibili per difetto di interesse attuale e di immediata lesività, poiché la mancata indicazione dell’importo nel bando non impedisce la partecipazione alla gara, non preclude la formulazione di un’offerta competitiva e non attribuisce un vantaggio agli altri concorrenti. Il Comune non ha escluso in astratto il diritto all’indennizzo, ma ha soltanto rinviato la sua determinazione, nell’an e nel quantum, alla corretta dimostrazione dei relativi presupposti. La censura sulla perizia è stata inoltre ritenuta irricevibile per la mancata impugnazione delle precedenti note comunali, non impugnate, che avevano precisato i criteri di determinazione dell’indennizzo; è stata comunque giudicata infondata, poiché, in assenza di decreti attuativi, risultava ragionevole assumere come parametro il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, considerando soltanto investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili, mentre lo schema di bando tipo invocato dalla ricorrente ha natura preparatoria e non precettiva. Le censure sulle clausole della lex specialis sono state ritenute inammissibili, ove non escludenti, e comunque infondate. La documentazione di gara è stata giudicata sufficiente a consentire a un operatore professionale di conoscere la consistenza delle opere; il punteggio per la demolizione di opere di difficile rimozione è stato ritenuto compatibile con l’art. 49 del codice della navigazione, essendo subordinato alla conformità normativa e al nulla osta dell’Agenzia del Demanio; i punteggi per opere di facile rimozione, rinuncia a parte dell’area per spiaggia libera e contributi volontari per servizi pubblici sono stati ricondotti alle finalità di riqualificazione del litorale e ai criteri previsti dall’art. 4, comma 6, della legge n. 118/2022. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso la prova di una grave distorsione della gara o di un danno irreparabile: il pregiudizio economico prospettato era eventuale e risarcibile per equivalente, il Comune aveva concesso un termine più ampio per presentare l’offerta e appariva prevalente l’interesse pubblico a evitare indennizzi erroneamente determinati, idonei ad alterare la competizione e a incidere sulla sostenibilità dell’offerta del nuovo concessionario. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune 800 euro, oltre oneri di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 118/2022
comma 6, lettere b), c), d), e) ed f); comma 9
La norma consente di prevedere nei bandi criteri e punteggi diretti a valorizzare la riqualificazione e l’accessibilità delle aree demaniali, la qualità dei manufatti e dei beni asserviti alla concessione e determinati servizi; il comma 9 disciplina l’indennizzo e l’equa remunerazione spettanti al concessionario uscente in presenza dei relativi presupposti.
art. 49 cod. nav.
La previsione di un punteggio per progetti di demolizione di opere di difficile rimozione non è stata ritenuta incompatibile con la norma, poiché il progetto deve rispettare la normativa vigente e ottenere, ove necessario, il nulla osta dell’Agenzia del Demanio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare e ha costituito la base processuale per la valutazione di fumus boni iuris, periculum in mora e comparazione degli interessi.
art. 11-bis legge regionale n. 13/1999
È stato richiamato quale fondamento dell’obiettivo di incrementare la quota di spiagge balneabili libere o libere attrezzate fino al 40% del fronte totale delle aree balneabili.
art. 4 legge n. 118/2022 e disciplina dell’evidenza pubblica sulle concessioni demaniali marittime
La gara può essere indetta anche senza l’immediata quantificazione dell’indennizzo nel bando, purché non sia escluso in astratto il diritto dell’avente titolo, che può essere dimostrato successivamente nell’an e nel quantum.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel bando di gara dell’importo dell’indennizzo spettante al concessionario uscente non determina, di per sé, l’illegittimità della lex specialis quando l’omissione non impedisca la partecipazione, non renda impossibile formulare un’offerta competitiva e non escluda in astratto il diritto all’indennizzo, la cui spettanza può essere accertata successivamente nell’an e nel quantum.
- La contestazione di una clausola della lex specialis è priva di interesse attuale, in sede cautelare e di merito, quando la clausola non abbia portata escludente, non impedisca la partecipazione alla gara e non attribuisca un vantaggio concorrenziale immediato ad altri operatori.
- In assenza di decreti attuativi, la quantificazione dell’indennizzo previsto per il concessionario uscente può essere effettuata utilizzando, quale parametro interpretativo, il parere del Consiglio di Stato richiamato dall’amministrazione, considerando gli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili strettamente attinenti alla gestione dello stabilimento; uno schema di bando tipo privo di efficacia precettiva non può prevalere su tale criterio.
- I criteri di gara che attribuiscono punteggi premiali per la riqualificazione del litorale, la prevalenza di opere di facile rimozione, la destinazione di porzioni dell’area a spiaggia libera o l’offerta volontaria di contributi per servizi pubblici sono legittimi se collegati alle finalità normative della concessione, formulati in modo ragionevole e subordinati al rispetto delle autorizzazioni e delle normative applicabili.
- Ai fini della tutela cautelare, il danno patrimoniale eventuale derivante dalla mancata immediata determinazione dell’indennizzo non integra, di regola, un pregiudizio irreparabile quando il diritto all’indennizzo non sia stato negato in astratto e il danno sia suscettibile di reintegrazione per equivalente; nella comparazione degli interessi può prevalere l’interesse pubblico a evitare la determinazione di indennizzi erronei capaci di alterare la competizione e la sostenibilità economica della nuova concessione.
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