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Ordinanza

Ordinanza n. 676/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso di accertamento per il pagamento di un canone di concessione relativo all'occupazione di un'area comunale nell'anno 2019

Esito

RIMESSIONE

La controversia

L'operatore di telecomunicazioni ha impugnato l'avviso con cui era stato richiesto il pagamento di euro 21.189,87, corrispondente al canone annuo di euro 15.000 previsto dalla convenzione del 2007, aggiornato secondo gli indici ISTAT. Ha dedotto la nullità o inefficacia della clausola contrattuale relativa al canone, per contrasto con l'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che gli enti locali non potessero imporre oneri ulteriori rispetto alla TOSAP o, alternativamente, al COSAP, e ha chiesto l'applicazione delle somme ritenute dovute ex lege nonché l'accertamento dell'insussistenza di obblighi relativi al COSAP. Il giudizio era stato inizialmente proposto davanti al Tribunale civile, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo non meramente patrimoniale la controversia, poiché riguardante la validità della clausola economica della concessione e i criteri regolamentari di determinazione del canone. Riassunto il giudizio davanti al TAR, il Collegio ha rilevato che la concessione era stata dichiarata decaduta e il contratto risolto nel 2014, con provvedimento non impugnato. Dopo tale momento non erano stati adottati nuovi titoli per l'utilizzo dell'area né provvedimenti di sgombero; l'occupazione era quindi proseguita sine titulo, con la tolleranza del Comune. La pretesa del 2019 si fondava sull'art. 14 della convenzione, relativo alle conseguenze economiche dell'occupazione senza titolo, e consisteva esclusivamente nell'applicazione del canone contrattuale già determinato, con aggiornamento ISTAT, senza esercizio di un potere discrezionale di determinazione o imposizione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, in via d'ufficio, che la controversia non rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lettera b), c.p.a. La norma riguarda le controversie relative ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, salvo che venga in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali nella loro determinazione. Nel caso concreto, il rapporto concessorio era cessato prima dell'annualità controversa per effetto della decadenza e della risoluzione del contratto. L'occupazione successiva costituiva un rapporto di mero fatto, privo di titolo concessorio. Inoltre, l'amministrazione non aveva determinato discrezionalmente il canone, ma si era limitata ad applicare una somma liberamente pattuita nella convenzione e il relativo aggiornamento ISTAT. La controversia concerneva pertanto posizioni patrimoniali paritetiche e diritti soggettivi, da sottoporre ai criteri ordinari di riparto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Poiché il Tribunale civile aveva declinato la propria giurisdizione, il TAR ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., disponendo la trasmissione degli atti e la sospensione del giudizio, con riserva di ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 93 d.lgs. 259/2003

    La ricorrente ha invocato tale disposizione per sostenere che gli enti locali non possano imporre agli operatori di telecomunicazioni oneri finanziari o reali ulteriori rispetto al canone parametrato alla TOSAP o, alternativamente, al COSAP. Il TAR non ha deciso nel merito tale questione.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici non comprende, in via generale, le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, salvo che vi sia esercizio di poteri autoritativi o discrezionali nella loro determinazione. Il TAR ha ritenuto che, cessato il rapporto concessorio e trattandosi dell'applicazione di un canone contrattuale predeterminato, la controversia non rientri nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    In presenza di un conflitto negativo tra giudice amministrativo e giudice ordinario, il giudice procedente può sollevare d'ufficio il conflitto davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e sospendere il giudizio in attesa della decisione sulla giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alle concessioni di beni pubblici non si estende automaticamente a ogni pretesa economica collegata alla concessione: le controversie su canoni, indennità e corrispettivi restano devolute al giudice ordinario quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non implichino l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali.
  • Quando il rapporto concessorio sia cessato per decadenza o risoluzione e l'occupazione del bene pubblico prosegua senza titolo, la controversia relativa alle somme richieste per tale occupazione non è, per ciò solo, riconducibile alla giurisdizione esclusiva prevista per i rapporti concessori ancora in essere.
  • La controversia rientra nella giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione si limiti ad applicare un canone già liberamente determinato dalle parti e il relativo aggiornamento contrattuale, senza esercitare un potere discrezionale di determinazione o imposizione del corrispettivo.
  • In caso di contrasto tra una pronuncia del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione e la valutazione del giudice amministrativo secondo cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario, il TAR deve sollevare d'ufficio il conflitto negativo davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e sospendere il giudizio.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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