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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 24683 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento n. 16/2010 relativo all'imposta pubblicitaria per l'anno 2010, sostenendo il difetto di legittimazione passiva del "Podere O.", poiché tale denominazione sarebbe soltanto un nome di fantasia e non un autonomo soggetto giuridico. In sede di ricorso per cassazione hanno inoltre denunciato l'omessa valutazione di prove e documenti, la violazione di numerose norme processuali e civilistiche e il mancato esame di precedenti sentenze, tra cui una decisione riguardante un diverso atto diretto al "Podere O.".

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ditta individuale possa essere indicata nell'atto sia mediante il nome commerciale sia mediante il nome del titolare e che, nel caso concreto, non si fosse verificata alcuna incertezza assoluta sull'identità del soggetto passivo. La ditta "Podere O." non è un soggetto autonomo, ma l'elemento distintivo dell'impresa individuale, mentre l'obbligazione tributaria grava sul titolare persona fisica. La precedente sentenza invocata dai ricorrenti riguardava una fattispecie diversa e non faceva stato nel giudizio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 350, oltre accessori e rimborso forfetario, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 111 Costituzione

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle garanzie del giusto processo e alla motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto le censure non adeguatamente specifiche.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'omessa pronuncia o valutazione di questioni dedotte; la Corte ha escluso una violazione rilevante.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la censura è stata ritenuta generica e non idonea a mettere in discussione la motivazione della CTR.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    Riguardano la valutazione delle prove da parte del giudice. La Corte ha confermato che l'accertamento fattuale della CTR, fondato anche sulle fotografie delle frecce direzionali, non era sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    Il principio di conservazione degli atti impedisce di dichiarare la nullità quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo. L'indicazione della ditta non determina nullità se non crea un'incertezza assoluta sull'identità dell'imprenditore destinatario.

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi del ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici, sovrapponibili e privi di un'adeguata illustrazione delle violazioni denunciate.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Cass. n. 713/2007

    Principio richiamato dalla Corte: l'indicazione della ditta nell'avviso di accertamento può comportare nullità soltanto quando determini un'incertezza assoluta sulla persona fisica dell'imprenditore destinatario della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Nelle imprese individuali, la ditta o il nome commerciale non costituisce un soggetto giuridico distinto dal titolare; l'obbligazione tributaria resta imputata alla persona fisica dell'imprenditore.
  • L'indicazione nell'atto tributario del nome della ditta, anziché del solo nome del titolare, non comporta automaticamente nullità: è necessario dimostrare una concreta e assoluta incertezza sull'identità del soggetto passivo.
  • Per contestare efficacemente un atto per difetto di legittimazione o errata identificazione, occorre provare che l'errore abbia realmente impedito di individuare il destinatario della pretesa o di esercitare il diritto di difesa.
  • Una sentenza precedente è rilevante solo se riguarda la stessa fattispecie, le stesse parti o una questione effettivamente identica; decisioni relative ad atti e beni diversi non vincolano necessariamente il giudice.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente elencare molte norme asseritamente violate: i motivi devono essere specifici, pertinenti e spiegare concretamente come la decisione impugnata abbia violato tali norme.
  • La valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti spettano principalmente al giudice di merito e possono essere riesaminati in cassazione solo entro limiti rigorosi, non mediante una generica richiesta di nuova valutazione.

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