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Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 3598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la validità della dichiarazione integrativa con cui la società aveva rettificato in diminuzione l'IVA relativa a un acconto fatturato nell'ambito di un preliminare di vendita immobiliare poi non perfezionato. Sosteneva inoltre che la dichiarazione fosse stata trasmessa con modalità non valide e tardivamente, e che l'IVA restasse dovuta in ragione dell'emissione della fattura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto valide le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa, poiché, per l'anno 1998 e secondo la disciplina vigente al momento dell'invio, essa poteva essere trasmessa tramite banca convenzionata o ufficio postale. Ha inoltre confermato che la risoluzione o il mancato perfezionamento del contratto, comprovati dalla nota di credito, dalle scritture contabili, dalla mancata vendita alla promissaria acquirente e dalla successiva vendita all'asta a terzi, consentivano la rettifica dell'IVA ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Alcuni motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili per la formulazione generica dei quesiti di diritto e di fatto. Non sono state liquidate spese, poiché la curatela non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 6, 26 e 30

    L'emissione della fattura non rende definitivamente intangibile l'IVA: se l'operazione viene annullata, risolta o non si perfeziona, il cedente può rettificare l'imponibile e l'imposta mediante nota di variazione, purché la variazione sia documentata e registrata secondo le regole IVA.

  • D.P.R. n. 322/1998, artt. 2, commi 8 e 8-bis, 3, comma 1, e 9

    Le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare secondo le disposizioni previste per la trasmissione delle dichiarazioni.

    Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa sono quelle vigenti alla data in cui essa viene trasmessa, non quelle applicabili alla dichiarazione originaria. Per il periodo considerato era valida la trasmissione tramite banca convenzionata o ufficio postale convenzionato.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 90

    In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

    La base imponibile IVA deve essere ridotta quando l'operazione viene annullata, risolta o il prezzo viene ridotto, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale.

  • Sesta direttiva IVA, art. 11, parte D

    In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

    La disciplina europea riconosce il diritto alla rettifica dell'imponibile quando l'operazione originaria viene meno o il corrispettivo non è più dovuto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I quesiti di diritto e il momento di sintesi richiesti per i motivi relativi alla motivazione devono essere specifici e riferiti concretamente alla controversia; quesiti generici o meramente teorici comportano l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Quando un'operazione fatturata viene successivamente risolta o non si perfeziona, l'IVA può essere rettificata anche se la fattura è già stata emessa, purché l'evento risolutivo sia reale, documentato e contabilmente registrato.
  • Non è sempre necessario un formale provvedimento giudiziale o un atto negoziale di risoluzione: possono essere sufficienti elementi oggettivi e concordanti, come una nota di credito, scritture contabili coerenti, la mancata esecuzione del contratto e la successiva vendita del bene a terzi.
  • Per valutare la validità di una dichiarazione integrativa occorre applicare le regole procedurali vigenti alla data della sua effettiva trasmissione.
  • La rettifica in diminuzione non può fondarsi su una mera dichiarazione unilaterale priva di riscontri: il contribuente deve conservare prove dell'effettivo venir meno dell'operazione e della corretta registrazione della variazione.
  • Nel giudizio di cassazione le censure devono indicare con precisione la norma violata, il fatto concreto e l'errore imputato al giudice di merito; motivi generici o quesiti astratti possono essere dichiarati inammissibili.

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