Cassazione Penale, Ordinanza n. 28346/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda un reclamo ex art. 35-bis ord. pen. deciso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, avverso il quale il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso non conteneva la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito del reclamo, ma alla ritualità dell'impugnazione: dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, che deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma che disciplina il reclamo nel contesto dell'ordinamento penitenziario, rispetto al quale è stato proposto il ricorso per cassazione.
art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, è esclusa la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
È la base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente in violazione del requisito della sottoscrizione tecnica.
legge n. 103 del 2017
Ha modificato il regime dell'impugnazione in cassazione, escludendo la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente il ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare, in caso di inammissibilità con profili di colpa, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
Precedente di legittimità richiamato per il principio secondo cui, dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione determina inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
- Quando il ricorso è inammissibile e non si può escludere un profilo di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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