Direttiva 2019/1159
Direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la direttiva 2008/106/CE per allineare il diritto UE alle ultime modifiche della convenzione STCW, introducendo nuove regole per navi passeggeri, navi soggette al codice IGF e navi che operano nelle acque polari. Riforma inoltre il reciproco riconoscimento dei certificati tra Stati membri, include i certificati medici, disciplina l’uso di certificati cartacei o digitali e rafforza la gestione centralizzata del riconoscimento dei paesi terzi. La direttiva abroga la direttiva 2005/45/CE e impone agli Stati membri il recepimento entro il 2 agosto 2021.
Modifica della disciplina UE sui requisiti minimi di formazione e certificazione della gente di mare, con aggiornamento ai nuovi standard STCW, disciplina del riconoscimento reciproco dei certificati degli Stati membri e rafforzamento/procedimentalizzazione del riconoscimento dei paesi terzi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro, con esclusioni già previste dalla direttiva 2008/106/CE. Le nuove regole riguardano in particolare comandanti, ufficiali, radiooperatori, personale di navi da passeggeri, personale di navi soggette al codice IGF e personale di navi che incrociano nelle acque polari; disciplina inoltre il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri e il riconoscimento dei certificati di paesi terzi ai fini dell’impiego su navi battenti bandiera di uno Stato membro. È previsto anche un obbligo di trasmissione annuale di informazioni alla Commissione e l’abrogazione della direttiva 2005/45/CE.
Direttiva (UE) 2019/1159: formazione e certificazione della gente di mare
La direttiva interviene sulla direttiva 2008/106/CE per aggiornare il sistema UE dei requisiti minimi di formazione della gente di mare agli sviluppi della convenzione STCW e ai nuovi standard internazionali per navi passeggeri, navi soggette al codice IGF e navi che operano nelle acque polari. La riforma mira anche a rafforzare la sicurezza marittima, la prevenzione dell’inquinamento e la libera circolazione della gente di mare nell’Unione, nonché a rendere più efficiente il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che la sicurezza marittima richiede un livello elevato e costantemente aggiornato di competenze e certificazione, in linea con la STCW e con i progressi tecnologici. La direttiva risponde inoltre all’esigenza di armonizzare gli impegni internazionali assunti da tutti gli Stati membri, di evitare carenze di personale qualificato e di semplificare i meccanismi di riconoscimento, anche mediante strumenti digitali e migliori basi informative.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda la gente di mare che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro, nei limiti dell’ambito già previsto dalla direttiva 2008/106/CE. Le nuove disposizioni incidono in particolare su comandanti, ufficiali e radiooperatori, sul personale di navi da passeggeri, su quello impiegato su navi soggette al codice IGF e sui comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari. È inoltre disciplinato il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di certificati rilasciati da altri Stati membri e da paesi terzi.
Definizioni e aggiornamenti terminologici
L’articolo 1 introduce nuove definizioni per allineare il testo al quadro tecnico internazionale: "Stato membro ospitante", "codice IGF", "codice polare" e "acque polari". Tali definizioni sono rilevanti per l’operatività del reciproco riconoscimento e per i nuovi requisiti di formazione specifica previsti per i diversi tipi di navigazione e di nave.
Certificati, digitalizzazione e trasmissione dati
La direttiva ammette espressamente che i certificati previsti possano essere tenuti a bordo in formato cartaceo o digitale, purché autenticità e validità siano verificabili. La Commissione riceve il potere di adeguare la disciplina a future modifiche STCW in materia di certificati digitali tramite atti delegati.
Gli Stati membri devono inoltre trasmettere annualmente alla Commissione le informazioni dell’allegato V sui certificati di competenza e sulle convalide di riconoscimento; la comunicazione di dati sui certificati di addestramento è possibile su base volontaria. Tali informazioni servono all’elaborazione delle politiche e a fini statistici, oltre che per la gestione del sistema di riconoscimento dei paesi terzi.
Reciproco riconoscimento dei certificati tra Stati membri
Il nuovo articolo 5 ter costituisce il nucleo della riforma sul reciproco riconoscimento. Ogni Stato membro deve accettare certificati di addestramento, prove documentali e certificati medici rilasciati da un altro Stato membro, in formato cartaceo o digitale, ai fini dell’autorizzazione al servizio a bordo delle navi battenti la propria bandiera.
Per i certificati di competenza di comandanti e ufficiali è necessaria una convalida che attesti il riconoscimento, limitata alle capacità e funzioni effettivamente contemplate; la convalida può essere rilasciata solo se risultano soddisfatti tutti i requisiti STCW. Le decisioni degli Stati membri ospitanti devono essere adottate entro un periodo ragionevole e devono essere impugnabili in caso di rifiuto o inerzia. Rimane ferma la possibilità di limitazioni aggiuntive per i viaggi costieri e, in via temporanea, di autorizzare il servizio per non oltre tre mesi prima del rilascio della convalida, purché sia stata presentata domanda e ne esista prova documentale.
Idoneità al servizio e mantenimento delle competenze
L’articolo 12, come sostituito, rafforza il controllo periodico sull’idoneità fisica e sulla competenza professionale dei comandanti, degli ufficiali e dei radiooperatori: tali requisiti devono essere verificati almeno ogni cinque anni. Per i servizi sulle navi che incrociano nelle acque polari è richiesto un ulteriore aggiornamento quinquennale sulla competenza specifica.
La direttiva impone anche agli Stati membri di confrontare i livelli di competenza previsti prima del 1º gennaio 2017 con i livelli richiesti dalla parte A del codice STCW, per stabilire se occorrano corsi di ripasso, aggiornamento o valutazioni. Un’analoga verifica è richiesta per il personale di navi alimentate a gas qualificato prima del 1º gennaio 2017.
Requisiti per navi da passeggeri, navi IGF e navi polari
L’allegato alla direttiva introduce o riscrive tre regole fondamentali del capo V dell’allegato I della direttiva 2008/106/CE.
Per le navi da passeggeri, la regola V/2 definisce obblighi formativi differenziati in base a qualifica, mansioni e responsabilità, con aggiornamento almeno quinquennale per varie categorie di personale e rilascio di documentazione attestante la formazione.
Per le navi soggette al codice IGF, la regola V/3 introduce una formazione di base e una formazione avanzata per il personale con responsabilità relative al carburante e ai sistemi di alimentazione, con specifici requisiti di servizio di navigazione, bunkeraggio e familiarizzazione. È previsto il rilascio di certificati di addestramento e il rinnovo/aggiornamento almeno ogni cinque anni.
Per le navi che incrociano nelle acque polari, la regola V/4 richiede certificati di formazione di base e avanzata per comandanti, primi ufficiali di coperta e ufficiali di guardia. Sono previsti requisiti di servizio minimi e regimi transitori fino al 1º luglio 2020 per il personale che abbia iniziato il servizio polare prima del 1º luglio 2018, anche mediante attestazione di servizio di navigazione o corso IMO dedicato.
Riconoscimento dei paesi terzi: procedura, tempi e revisione
La procedura di riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi è resa più articolata e più selettiva. Lo Stato membro che intende riconoscere tali certificati presenta alla Commissione una domanda corredata da un’analisi preliminare e dalle informazioni elencate nell’allegato II; la Commissione avvia la valutazione senza ritardo, con il supporto dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, per verificare conformità alla STCW, misure antifrode e, in via espressa, la ratifica della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
Se i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta un atto di esecuzione entro 24 mesi dalla domanda; il termine sale a 36 mesi quando il paese terzo deve compiere importanti azioni correttive, anche legislative. In attesa dell’atto, lo Stato membro richiedente può riconoscere unilateralmente il paese terzo, comunicando alla Commissione il numero di convalide emesse.
Il sistema è completato da un riesame obbligatorio quando per oltre otto anni non siano state emesse convalide da uno Stato membro per certificati di un determinato paese terzo. Inoltre, i paesi terzi riconosciuti sono rivalutati almeno ogni dieci anni, sulla base di criteri di priorità che tengono conto, tra l’altro, dei dati del controllo dello Stato di approdo, del volume di convalide, delle istituzioni formative accreditate, delle carenze emerse e del numero di marittimi impiegati sulle navi UE.
Controllo, valutazione e sviluppi futuri
La Commissione deve presentare entro il 2 agosto 2024 una relazione di valutazione sul regime di reciproco riconoscimento dei certificati tra Stati membri e sugli sviluppi dei certificati digitali a livello internazionale. La relazione dovrà anche esaminare l’eventuale futuro riconoscimento di diplomi di eccellenza europei per gente di mare, sulla base delle raccomandazioni delle parti sociali.
Poteri della Commissione e governance normativa
La direttiva attribuisce alla Commissione poteri delegati per allineare l’allegato I e l’allegato V alle evoluzioni della STCW e del codice STCW, nel rispetto della protezione dei dati. La delega decorre dal 1º agosto 2019 per cinque anni, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio; è inoltre prevista la revoca in qualsiasi momento e un termine di due mesi per le obiezioni agli atti delegati, prorogabile di altri due mesi.
Sono inoltre previsti atti di esecuzione per le decisioni di riconoscimento o di riesame dei paesi terzi, adottati secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 agosto 2021 e comunicare alla Commissione il testo delle principali misure nazionali adottate. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva 2005/45/CE è abrogata. La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni e dell’ambito della direttiva 2008/106/CE
L’articolo 1 inserisce nuove definizioni di "Stato membro ospitante", "codice IGF", "codice polare" e "acque polari". Viene inoltre precisato che la direttiva si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, con le esclusioni già previste, e si estende espressamente all’articolo 5 ter alla gente di mare titolare di certificati rilasciati da uno Stato membro indipendentemente dalla nazionalità.
Certificati cartacei e digitali; delega per la digitalizzazione
L’articolo 5, paragrafo 10, stabilisce che qualsiasi certificato previsto dalla direttiva deve essere tenuto a bordo in originale, in formato cartaceo o digitale, verificabile secondo la procedura prevista. Il paragrafo 13 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare la direttiva alle future modifiche STCW e della parte A del codice STCW in materia di certificati digitali e per digitalizzare certificati e convalide.
Informazioni annuali alla Commissione
Il nuovo articolo 5 bis obbliga gli Stati membri a trasmettere una volta l’anno le informazioni elencate nell’allegato V sui certificati di competenza e sulle convalide di riconoscimento, per l’uso da parte della Commissione e degli Stati membri nell’elaborazione delle politiche e a fini statistici. La trasmissione di informazioni sui certificati di addestramento resta facoltativa.
Reciproco riconoscimento dei certificati degli Stati membri
Il nuovo articolo 5 ter impone agli Stati membri di accettare certificati di addestramento, prove documentali e certificati medici rilasciati da un altro Stato membro o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, ai fini dell’autorizzazione al servizio a bordo. Per i certificati di competenza di comandanti e ufficiali è richiesta una convalida che attesti il riconoscimento, limitata alle capacità, funzioni e livelli indicati; la convalida è rilasciata solo se tutti i requisiti STCW sono rispettati. Gli Stati membri ospitanti devono decidere in tempo ragionevole, garantire il diritto di ricorso contro il rifiuto o il silenzio, e possono imporre limitazioni aggiuntive per i viaggi costieri. È prevista anche una possibilità di autorizzazione temporanea fino a tre mesi in attesa della convalida, con prova della domanda prontamente disponibile, e l’obbligo di assicurare una conoscenza adeguata della legislazione marittima nazionale per funzioni direttive.
Idoneità al servizio, competenza periodica e aggiornamenti formativi
L’articolo 12 riformulato prevede che comandanti, ufficiali e radiooperatori debbano, a intervalli non superiori a cinque anni, soddisfare i requisiti di idoneità fisica e dimostrare il mantenimento della competenza professionale. Per il servizio su navi che incrociano nelle acque polari è richiesto un aggiornamento quinquennale specifico. Gli Stati membri devono inoltre verificare i livelli di competenza dei certificati rilasciati fino al 1º gennaio 2017 e, per il personale su navi alimentate a gas prima di tale data, confrontarli con i requisiti STCW per stabilire se siano necessari corsi di ripasso, aggiornamento o valutazioni.
Riconoscimento dei paesi terzi: domanda, valutazione e tempi
L’articolo 19, paragrafi 2 e 3, disciplina la procedura per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda corredata da un’analisi preliminare e dalle informazioni dell’allegato II; la Commissione decide sull’avvio della valutazione e, con il supporto dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, verifica conformità STCW, misure antifrode e ratifica della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006. Il termine per l’adozione dell’atto di esecuzione è fissato a 24 mesi dalla domanda, prorogabile a 36 mesi se il paese terzo deve adottare importanti azioni correttive. È ammesso un riconoscimento unilaterale temporaneo da parte dello Stato membro richiedente, con obbligo di comunicare il numero di convalide emesse.
Riesame dopo inattività e rivalutazione periodica dei paesi terzi
L’articolo 20, paragrafo 8, dispone che se per oltre otto anni non vi sono convalide emesse da uno Stato membro per certificati di un paese terzo, il riconoscimento sia riesaminato con atto di esecuzione della Commissione, previa informazione con almeno sei mesi di preavviso. L’articolo 21 prevede una rivalutazione almeno ogni dieci anni e introduce criteri di priorità basati, tra l’altro, sui dati del controllo dello Stato di approdo, sul numero di convalide, sugli istituti accreditati, sui programmi di formazione, sulle carenze riscontrate, sulle modifiche del sistema nazionale e sul numero di marittimi impiegati sulle navi battenti bandiera UE.
Scambio dati e base informativa per le politiche UE
L’articolo 25 bis, paragrafo 1, rafforza l’obbligo di trasmissione alla Commissione delle informazioni dell’allegato V, da usare per il riesame dei paesi terzi e per l’elaborazione delle politiche. È richiamata la finalità statistica e di policy e la necessità di utilizzare i registri nazionali di convalide e certificati.
Relazione di valutazione e possibili sviluppi futuri
L’articolo 26 impone alla Commissione, entro il 2 agosto 2024, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul regime di reciproco riconoscimento dei certificati degli Stati membri e sugli sviluppi in materia di certificati digitali a livello internazionale. La relazione deve valutare anche la futura considerazione dei diplomi di eccellenza europei per gente di mare, sulla base delle raccomandazioni delle parti sociali.
Poteri delegati e atti di esecuzione
L’articolo 27 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare l’allegato I e le disposizioni correlate in linea con le modifiche STCW e per aggiornare l’allegato V, nel rispetto della protezione dei dati. L’articolo 27 bis disciplina la delega per cinque anni dal 1º agosto 2019, con proroghe tacite, revoca da parte di Parlamento o Consiglio e termine di obiezione di due mesi, prorogabile di ulteriori due mesi. La direttiva prevede anche atti di esecuzione per le decisioni di riconoscimento dei paesi terzi, adottati secondo la procedura d’esame.
Nuovi requisiti minimi per navi da passeggeri, navi IGF e navi polari
L’allegato modifica il capo V della direttiva 2008/106/CE introducendo o aggiornando la regola V/2 sulle navi da passeggeri, con formazione specifica, aggiornamento quinquennale e documentazione rilasciata dagli Stati membri, la regola V/3 sulle navi soggette al codice IGF, con formazione di base e avanzata, requisiti di servizio e bunkeraggio, certificati e refresh quinquennale, e la regola V/4 sulle navi che incrociano nelle acque polari, con certificazioni di base e avanzate, periodi minimi di servizio e regimi transitori fino al 1º luglio 2020 per chi abbia iniziato il servizio prima del 1º luglio 2018.
Abrogazione della direttiva 2005/45/CE
L’articolo 2 abroga la direttiva 2005/45/CE, così che il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dagli Stati membri sia disciplinato esclusivamente dalla direttiva 2008/106/CE come modificata.
Termine di recepimento
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 2 agosto 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo di informare immediatamente la Commissione e di inserire un riferimento alla direttiva nei testi nazionali; devono inoltre comunicare il testo delle principali misure interne adottate nel settore disciplinato.
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