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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20955/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento ritenendo che il giudice abbia omesso di applicare la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero a pena espiata, pur trattandosi di reato disciplinato dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 309/90, e senza aver accertato concretamente la pericolosità sociale come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. Parallelamente, Bahij Ahmed ha proposto ricorso per cassazione denunciando carenze e illogicità della motivazione in ordine alla mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., al riconoscimento della continuazione con altri capi e alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale limitatamente al profilo dell'omessa statuizione circa l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione: la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, esclusivamente per riesaminare se sussista la pericolosità sociale e, di conseguenza, l'obbligo o meno di disporre l'espulsione a pena espiata. Il ricorso proposto da Bahij Ahmed è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 86, comma 1

    previsione di espulsione dello straniero condannato per taluni reati, eseguibile a pena espiata

    la norma in astratto imponeva l'espulsione, ma la Corte costituzionale e la giurisprudenza della Cassazione richiedono l'accertamento concreto della pericolosità sociale prima di disporla; omissione di tale accertamento rileva ai fini dell'annullamento

  • Corte costituzionale, sent. n. 58/1995

    dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, nella parte che imponeva l'espulsione senza accertamento della pericolosità

    impone che il giudice, anche nel patteggiamento, verifichi la sussistenza della pericolosità sociale prima di applicare l'espulsione

  • cod. proc. pen. art. 444

    disciplina della rinuncia al dibattimento e del giudizio abbreviato/patteggiamento

    la sentenza di patteggiamento ha una motivazione semplificata ma non esime il giudice dall'accertare e pronunciarsi sulle misure di sicurezza obbligatorie per legge

  • cod. proc. pen. art. 448, comma 2-bis

    limiti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (proponibile solo per specifici motivi)

    il ricorso del difensore dell'imputato è inammissibile se non rientra nei motivi tassativi; tuttavia il PG può impugnare quando si tratta di misura obbligatoria prevista per legge in relazione al titolo di reato

  • cod. proc. pen. art. 606, lett. e)

    consente la censura in cassazione per vizio di motivazione; utilizzata per contestare l'omesso accertamento della pericolosità sociale e la relativa statuizione

  • cod. pen. art. 133

    fornisce i criteri per la valutazione della pericolosità sociale e delle circostanze personali cui il giudice deve far riferimento per le misure di sicurezza

  • cod. pen. art. 203, comma 2

    richiama l'art. 133 c.p. per l'accertamento della pericolosità sociale in relazione all'applicazione delle misure di sicurezza

  • Legge n. 103/2017

    modifica art. 448 c.p.p., in vigore dal 3/8/2017

    ha introdotto i limiti all'impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento, restringendo le ragioni ammissibili di ricorso

Massime di principio

  • Quando una sentenza di patteggiamento riguarda reati per i quali la legge prevede in astratto l'espulsione dello straniero, il giudice deve accertare concretamente la pericolosità sociale prima di applicare l'espulsione: l'omessa valutazione è motivo di annullamento.
  • I ricorsi per cassazione contro sentenze di patteggiamento sono fortemente limitati per il ricorrente privato dalla legge (art. 448, comma 2-bis): questioni di motivazione ordinarie o di valutazione delle circostanze non rientrano di norma nei motivi ammessi, salvo palesi illegalità della pena.
  • Il Procuratore della Repubblica può impugnare la mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato: in tali ipotesi la cassazione è esperibile anche rispetto a sentenze di patteggiamento.
  • Per contestare la determinazione della pena in cassazione non basta lamentare carenze motivazionali: è necessario dimostrare che il risultato finale sia contrario a legge (palese illegittimità del calcolo).
  • In caso di annullamento limitato (es. omissione di statuizione su misura di sicurezza), il rinvio avviene al giudice di merito in diversa composizione fisica e riguarda esclusivamente il punto annullato; il resto della sentenza resta efficace.

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