Sentenza del 21/07/2017 n. 36052 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - sanzioni penali- distruzione e occultamento di documenti contabili - vincolatività della ricostruzione effettuata dal giudice tributario in sede penale - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.F. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che aveva confermato la sua condanna per omessa dichiarazione IVA ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 e per occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto. Il ricorrente contestava: l’utilizzo di presunzioni e dell’accertamento induttivo fiscale per determinare l’imposta evasa; la mancata considerazione di costi e di alcune movimentazioni bancarie, comprese somme provenienti da vincite ippiche; l’errata indicazione della soglia di punibilità; e l’assenza di prova dell’effettivo occultamento o distruzione delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato A.F. al pagamento delle spese processuali. Ha stabilito che il giudice penale può utilizzare l’accertamento induttivo dell’imponibile, ma deve determinare autonomamente l’imposta evasa secondo le regole fiscali, tenendo conto dei costi non contabilizzati solo quando siano allegati fatti concreti dai quali emerga la loro certezza o almeno la ragionevole esistenza. Nel caso concreto, la ricostruzione effettuata dal perito, distinta da quella dell’Amministrazione finanziaria, aveva determinato un’evasione superiore a 86.000 euro, comunque oltre la soglia applicabile. Le movimentazioni bancarie non giustificate sono state ritenute indizi di operazioni commerciali non contabilizzate. Quanto all’art. 10, la scarsità e il disordine della documentazione, unitamente alle dichiarazioni dell’imputato e alla difficoltà della ricostruzione del volume d’affari, hanno dimostrato un occultamento consapevole della contabilità. La ricostruzione eventualmente compiuta dal giudice tributario non vincola il giudice penale.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
L’omessa presentazione della dichiarazione può integrare reato quando l’imposta evasa supera la soglia di punibilità prevista dalla legge. Il giudice penale deve verificare autonomamente l’ammontare dell’imposta, anche mediante una ricostruzione induttiva, purché motivata.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ricorre quando la condotta rende impossibile o significativamente difficoltosa la ricostruzione delle operazioni e del reddito d’impresa. Non è necessario rinvenire una prova diretta della distruzione se le circostanze oggettive dimostrano una sottrazione consapevole della documentazione.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, lett. f)
La nozione di imposta evasa rilevante ai fini dei reati tributari deve essere determinata dal giudice penale sulla base di una verifica concreta dell’imponibile e delle imposte effettivamente dovute.
Principio di autonomia dell’accertamento penale rispetto a quello tributario
La quantificazione effettuata dal giudice tributario non vincola il giudice penale, che può giungere a una ricostruzione diversa o persino contraddittoria, purché svolga una valutazione autonoma e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Nei procedimenti per omessa dichiarazione, l’accertamento induttivo dell’Amministrazione finanziaria può essere utilizzato come base probatoria, ma il giudice penale deve verificarne autonomamente attendibilità, metodo e ammontare dell’imposta evasa.
- I costi non contabilizzati possono ridurre l’imponibile solo se l’imputato fornisce allegazioni fattuali concrete e verificabili; una contestazione generica non è sufficiente.
- Movimentazioni bancarie prive di giustificazione, soprattutto se coerenti con un’attività imprenditoriale, possono costituire elementi rilevanti per presumere ricavi o operazioni non contabilizzati.
- Un errore nella motivazione relativo alla soglia di punibilità non determina necessariamente l’annullamento della sentenza se l’imposta evasa accertata supera comunque, con margine sufficiente, la soglia corretta applicabile al periodo.
- Per il reato di occultamento della contabilità non è indispensabile provare materialmente dove siano stati distrutti o nascosti i documenti: la scarsità della documentazione, la difficoltà della ricostruzione e il comportamento dell’imprenditore possono dimostrare l’occultamento consapevole.
- Le sentenze di primo e secondo grado possono essere valutate come un’unica motivazione quando condividono l’analisi delle prove e la decisione d’appello integra o completa le argomentazioni del primo giudice.
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