Sentenza del 12/03/2018 n. 489 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Catasto - Nuovo classamento per manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare ed il classamento di immobili similari - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno contestato il nuovo classamento catastale e l'attribuzione di una maggiore rendita, sostenendo che la revisione fosse illegittima perché non erano intervenute variazioni edilizie o modifiche delle caratteristiche dell'immobile. Hanno inoltre dedotto che la revisione non rientrasse nei presupposti degli articoli 335 e 336 della legge n. 311/2004, che fosse necessario un sopralluogo preventivo e che l'avviso di accertamento fosse insufficientemente motivato. L'immobile, precedentemente classificato in categoria A/7, classe 5, vani 16,5, con rendita di euro 3.323,40, era stato riclassificato in categoria A/1, classe 4, vani 16,5, con rendita di euro 3.366,01.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo il riclassamento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996, fondato sulla manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'immobile e quello di fabbricati similari con caratteristiche analoghe. La norma è stata ritenuta ancora vigente e non incompatibile con la disciplina successiva della legge n. 311/2004. Non era necessario un sopralluogo preventivo, poiché la revisione non dipendeva da variazioni edilizie. L'avviso è stato considerato sufficientemente motivato, in quanto richiamava gli immobili dello stesso complesso aventi caratteristiche analoghe e classamento omogeneo. I contribuenti non hanno contestato concretamente la somiglianza tra gli immobili né fornito prova contraria. Sono stati inoltre condannati in solido al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 3, comma 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662
Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.
La disposizione consente la revisione del classamento quando quello precedente risulti manifestamente incongruo rispetto a immobili similari. Secondo la decisione, il potere dell'Ufficio non è subordinato necessariamente a una preventiva iniziativa del Comune; l'eventuale segnalazione comunale determina soltanto una priorità nell'esame.
Art. 1, commi 335 e 336, legge 30 dicembre 2004, n. 311
La disciplina sopravvenuta riguarda, rispettivamente, la revisione dei parametri catastali delle microzone e il riclassamento conseguente a trasformazioni edilizie. Non esclude né abroga il distinto procedimento previsto dall'art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996.
Art. 4, comma 21, decreto-legge n. 853/1984
È stato richiamato quale fondamento del potere dell'Ufficio di procedere alla revisione del classamento anche quando il classamento precedente fosse divenuto definitivo.
Regolamento ministeriale n. 701/1994
È stato richiamato insieme alla normativa precedente per confermare il potere dell'Amministrazione di verificare e aggiornare il classamento catastale.
Cassazione civile, sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 2998
L'avviso di riclassamento deve indicare il fondamento normativo della revisione. Se si applica l'art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996, deve individuare gli immobili comparabili, il loro classamento e le caratteristiche che li rendono analoghi.
Cassazione civile, sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 374
La revisione della rendita in assenza di variazioni edilizie non richiede necessariamente un sopralluogo preventivo dell'Ufficio; il sopralluogo assume rilievo soprattutto quando l'accertamento d'ufficio è fondato su specifiche modifiche dell'immobile.
Massime di principio
- Un immobile già dotato di rendita catastale può essere riclassificato anche senza variazioni edilizie, se il precedente classamento risulta manifestamente incongruo rispetto a immobili similari con caratteristiche analoghe.
- La revisione per comparazione con fabbricati similari costituisce una procedura distinta da quelle previste per le microzone o per le trasformazioni edilizie; l'Amministrazione deve indicare nell'avviso quale procedimento sta applicando.
- La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere il confronto effettuato: devono essere individuati, almeno in modo sufficientemente preciso, gli immobili comparabili, il loro classamento e gli elementi di analogia.
- Il sopralluogo non è automaticamente necessario quando il riclassamento deriva dal confronto con immobili similari e non da modifiche materiali dell'unità immobiliare.
- Se l'Amministrazione dimostra una sostanziale omogeneità tra l'immobile riclassato e altri immobili dello stesso complesso, il contribuente deve contestare concretamente tale comparabilità e fornire elementi o prove contrarie; una contestazione generica può essere insufficiente.
- La definitività del precedente classamento non impedisce, di per sé, una successiva revisione quando emergano errori o incongruenze rispetto agli immobili comparabili.
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