Cassazione Civile, Sentenza n. 12449/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione al precetto per il pagamento di Euro 116.819,15 (oltre interessi), con doglianza circa l'erroneo calcolo degli interessi di mora computati dalla data di proposizione della domanda giudiziale: il titolo esecutivo giudiziale non indicava la specie e la decorrenza degli interessi e non era stata chiesta/accertata in giudizio l'applicazione del saggio maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.; altresì dedotta l'irrilevanza di tale integrazione in sede esecutiva e la natura risarcitoria del credito ai sensi dell'art. 2049 c.c.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, se il giudice della cognizione dispone il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che, per la parte di interessi decorrente dopo la proposizione della domanda giudiziale, si applica il saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., a meno che nel titolo esecutivo giudiziale (nel dispositivo o, comunque, nella motivazione) non risulti specifico accertamento della spettanza degli interessi nella misura prevista dal comma 4 del medesimo art. 1284 (i c.d. "super-interessi"). La Corte ha pertanto escluso il potere del giudice dell'esecuzione di integrare il titolo per imputare d'ufficio il saggio maggiorato, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo e per la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1284 cod. civ. (Saggio degli interessi)
1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. ... 2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. 3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. 4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
La Corte ha ritenuto che il comma 4 non sia un mero effetto automatico ma una fattispecie relativamente autonoma i cui presupposti devono essere accertati in sede di cognizione: la spettanza dei "super-interessi" dopo la proposizione della domanda è questione di merito che deve risultare espressamente dal titolo (dispositivo o motivazione); in mancanza si applica il saggio ordinario del comma 1.
art. 363-bis cod. proc. civ.
Dispositivo che consente al giudice dell'esecuzione il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione; la Corte ha confermato l'ammissibilità del rinvio anche se la questione era già trattata dalla giurisprudenza, ma non ancora risolta in modo univoco.
art. 2049 cod. civ.
Rilevato in motivazione dalla parte resistente per sostenere la natura risarcitoria del credito (e quindi la presunta incompatibilità con l'art. 1284, comma 4); la Corte ha considerato la tipologia dell'obbligazione quale elemento che il giudice della cognizione deve valutare ai fini dell'applicazione del comma 4.
art. 1173 cod. civ.
Citato per richiamare la varietà delle fonti dell'obbligazione (contrattuali, extracontrattuali, alimentari, ecc.) che incidono sulla valutazione se il credito possa dare luogo ai super-interessi; la natura dell'obbligazione è uno degli elementi che il giudice della cognizione deve accertare.
Massime di principio
- Se la sentenza che costituisce titolo esecutivo si limita a condannare al pagamento degli “interessi legali” senza un esplicito accertamento che, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, si applichi il saggio di cui all'art. 1284, comma 4, in sede esecutiva si applicherà il saggio ordinario del comma 1; non è consentita l'integrazione del titolo da parte del giudice dell'esecuzione per attribuire i "super-interessi".
- L'accertamento della spettanza dei super-interessi (art. 1284, comma 4) è questione di merito riservata al giudice della cognizione e deve risultare nel titolo (dispositivo o nella motivazione) per essere esecutivamente applicata.
- Per il creditore che intende ottenere il saggio maggiorato è necessario che la domanda e le comparse conclusionali chiedano specificamente e che il giudice compia un accertamento espresso sulla spettanza e sulla decorrenza degli interessi maggiorati; è consigliabile inserire la statuizione nel dispositivo della sentenza.
- Per il debitore/opponente, è valido il motivo di opposizione se il credito esecutivo pretende interessi maggiorati ma il titolo non contiene l'accertamento richiesto: il rimedio corretto è l'opposizione o l'impugnazione del titolo, non la difesa in sede esecutiva basata su integrazione del titolo.
- Nella redazione delle decisioni i giudici della cognizione dovrebbero specificare sia la misura degli interessi applicati sia la decorrenza (data di proposizione della domanda o altra data rilevante) per evitare incertezze esecutive e successive liti.
- La motivazione della sentenza può, se idonea e chiara, integrare il titolo ai fini dell'applicazione del comma 4; tuttavia, è preferibile che l'accertamento sia espresso anche nel dispositivo per certezza esecutiva.
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