Regolamento (UE) 2017/997
Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i criteri europei per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai rifiuti, allineandoli per quanto possibile alla disciplina CLP del regolamento (CE) n. 1272/2008. Introduce soglie e formule di calcolo basate sulla presenza di sostanze pericolose per l'ambiente acquatico e di sostanze che riducono lo strato di ozono, e chiarisce il ricorso ai metodi di prova pertinenti. Viene inoltre soppressa la nota sotto la voce HP 15. Le nuove regole si applicano dal 5 luglio 2018.
Modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE per aggiornare i criteri di classificazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» dei rifiuti e sopprimere una nota relativa a HP 15.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione dei rifiuti nell'ambito della disciplina UE sui rifiuti, con effetti per imprese e autorità competenti che devono determinare se un rifiuto presenti la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico». L'intervento incide sui criteri tecnici di valutazione dei rifiuti pericolosi mediante riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 e ai metodi di prova pertinenti; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica dal 5 luglio 2018.
Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio: aggiornamento della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»
Il regolamento interviene sulla disciplina unionale dei rifiuti modificando l'allegato III della direttiva 2008/98/CE, che contiene l'elenco delle caratteristiche di pericolo. L'obiettivo è aggiornare i criteri di classificazione della caratteristica HP 14 «Ecotossico» alla luce dell'evoluzione del quadro sulle sostanze chimiche, in particolare del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e delle risultanze dello studio richiamato nei considerando.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che la classificazione dei rifiuti pericolosi deve essere coerente con la normativa UE sulle sostanze chimiche e con l'elenco armonizzato dei rifiuti della decisione 2000/532/CE. Viene altresì evidenziato che la precedente formulazione di HP 14 rinviava a criteri della direttiva 67/548/CEE, ormai abrogata, e che occorreva completare l'allineamento al CLP. Il regolamento precisa inoltre che la Commissione potrà rivedere il metodo di calcolo in futuro, anche in relazione all'eventuale inserimento di fattori moltiplicatori.
Ambito di applicazione
L'intervento riguarda la valutazione della pericolosità dei rifiuti, con effetti su operatori economici e autorità competenti chiamati a classificare i rifiuti ai fini della loro gestione. La nuova disciplina si applica ai rifiuti che contengono determinate sostanze pericolose per l'ambiente, secondo le codifiche H420, H400, H410, H411, H412 e H413 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri e, essendo direttamente applicabile, non richiede recepimento nazionale.
Nuovo criterio HP 14 «Ecotossico»
La voce HP 14 viene sostituita integralmente. Il rifiuto è qualificato come ecotossico quando presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali e ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- presenza di una sostanza classificata H420 in concentrazione pari o superiore allo 0,1%;
- presenza di una o più sostanze H400, con somma delle concentrazioni pari o superiore al 25%; per tali sostanze si applica una soglia individuale dello 0,1%;
- presenza di sostanze H410, H411 e H412, con formula ponderata pari o superiore al 25%: 100 × Σc(H410) + 10 × Σc(H411) + Σc(H412) ≥ 25%; soglie individuali pari allo 0,1% per H410 e all'1% per H411 e H412;
- presenza di sostanze H410, H411, H412 e H413, con somma delle concentrazioni pari o superiore al 25%; soglie individuali pari allo 0,1% per H410 e all'1% per H411, H412 e H413.
Rinvio alla disciplina CLP e alle prove
Il regolamento consolida il rinvio al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione delle sostanze e delle miscele. Per l'accertamento tramite prova, richiama il regolamento (CE) n. 440/2008 e altri metodi e linee guida riconosciuti a livello internazionale. È inoltre precisato che, se la caratteristica di pericolo è valutata sia con prova sia sulla base delle concentrazioni di sostanze pericolose, prevalgono i risultati della prova, in coerenza con la decisione 2000/532/CE. Viene richiamato anche l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare la lettera b), e le metodologie per la sua applicazione.
Modifica ulteriore: soppressione della nota su HP 15
Oltre alla riscrittura di HP 14, il regolamento sopprime la nota sotto la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 15. Il testo fornito non specifica ulteriori dettagli sul contenuto materiale di tale nota, limitandosi a disporne l'eliminazione.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 5 luglio 2018, così da consentire a imprese e autorità competenti un periodo di adattamento ai nuovi criteri di classificazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei criteri HP 14 «Ecotossico»
Sostituisce integralmente la voce dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa a HP 14. Un rifiuto è classificato come pericoloso HP 14 se presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali e se ricorre almeno una delle condizioni previste dal nuovo testo.
Soglie per sostanze H420, H400, H410-H413
La classificazione HP 14 si basa su soglie quantitative e formule di calcolo collegate ai codici di pericolo del regolamento (CE) n. 1272/2008: 0,1% per le sostanze H420; somma delle concentrazioni di sostanze H400 pari o superiore al 25%, con soglia dello 0,1% per ciascuna sostanza; formula ponderata per H410/H411/H412 pari o superiore al 25% con soglie individuali dello 0,1% per H410 e dell'1% per H411 e H412; somma delle concentrazioni di H410/H411/H412/H413 pari o superiore al 25% con soglie individuali dello 0,1% per H410 e dell'1% per H411, H412 e H413.
Rinvio ai criteri CLP e ai metodi di prova
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione delle sostanze e delle miscele e richiama, per le prove, il regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. Viene richiamato anche l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e le metodologie applicative, con prevalenza dei risultati di prova quando una caratteristica sia valutata sia tramite prova sia tramite concentrazioni di sostanze pericolose.
Soppressione della nota relativa a HP 15
È soppressa la nota sotto la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 15 dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 5 luglio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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