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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3051 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava la decisione della Commissione tributaria regionale, secondo cui la domanda di rimborso era decaduta perché presentata oltre il termine biennale previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995. In particolare, la società sosteneva che, per le accise versate in acconto durante il periodo 1 gennaio-31 maggio 2007, il termine non decorresse dalla data dei singoli versamenti, ma dalla presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2007. L'Agenzia delle Dogane, con ricorso incidentale, contestava inoltre la mancata comunicazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della società, stabilendo che il termine biennale per chiedere il rimborso dell'accisa decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, momento in cui si determina il saldo creditorio, e non dalle date dei singoli versamenti mensili. Le rate di acconto costituiscono infatti modalità frazionate di pagamento di un unico debito d'imposta. Il secondo motivo della società è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Dogane è stato dichiarato inammissibile perché proposto da una parte integralmente vittoriosa in appello su una questione non esaminata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese e per l'esame delle questioni ancora non decise.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2

    Il rimborso o la detrazione dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni.

    Il termine biennale decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale, nella quale si forma il saldo creditorio, e non dai singoli versamenti mensili effettuati in acconto.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, comma 8

    Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili e il versamento a conguaglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

    I versamenti mensili non rappresentano debiti autonomi, ma frazioni di un unico debito d'imposta; il credito eventualmente risultante si determina con il conguaglio e la dichiarazione annuale.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni dedotte dalle parti; la questione è stata dichiarata assorbita.

  • Costituzione, art. 24

    Garantisce il diritto di difesa; il motivo relativo alla possibile decisione ultra o extra petita non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 4

    La questione relativa alla comunicazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Dogane è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza.

Massime di principio

  • Quando un tributo viene versato mediante acconti periodici e successivo conguaglio, gli acconti possono costituire frazionamenti di un unico debito e non obbligazioni autonome.
  • Per determinare la decorrenza del termine decadenziale per il rimborso, occorre individuare il momento in cui il credito diventa complessivamente determinabile, normalmente coincidente con la dichiarazione annuale o con il conguaglio.
  • La data dei singoli pagamenti non è necessariamente il dies a quo: ciò dipende dalla struttura del tributo e dalle modalità normative di liquidazione.
  • Una parte integralmente vittoriosa nel giudizio di merito non può proporre ricorso incidentale per riproporre questioni non esaminate o assorbite, salvo riproporle nel giudizio di rinvio dopo la cassazione.
  • La cassazione con rinvio non riconosce automaticamente il rimborso: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia applicando il corretto criterio di decorrenza e decidendo anche le questioni rimaste non esaminate.

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