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Sentenza

Sentenza del 20/07/2015 n. 4287 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte sul reddito - Irpef- Ires -Immobile ricevuto in comodato e concesso in locazione - Accertamento del maggior reddito derivante da canoni di locazione - Necessità di documentare il contratto di comodato - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata in assenza della produzione del contratto di comodato. Il contribuente non ha assolto l’onere probatorio posto a suo carico e, pertanto, l’accertamento del maggior reddito derivante dai canoni di locazione è stato confermato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione del soggetto cui imputare fiscalmente i canoni di locazione percepiti in relazione a un immobile ricevuto in comodato e successivamente concesso in locazione. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza e il contenuto del contratto di comodato producendo la relativa documentazione in giudizio. Tale prova è necessaria sia perché il comodato costituisce un fatto impeditivo della pretesa tributaria, sia perché consente di stabilire concretamente se il reddito debba essere attribuito al proprietario dell’immobile oppure al comodatario.

Norme richiamate

  • Disciplina tributaria dell’IRPEF e dell’IRES sui redditi fondiari e da locazione

    I redditi derivanti dalla locazione devono essere imputati al soggetto cui, sulla base dei rapporti giuridici effettivamente provati, compete la percezione del reddito. In presenza di un comodato, la documentazione del rapporto è necessaria per verificare l’effettivo titolare del reddito imponibile.

  • Principio generale dell’onere della prova nel processo tributario

    Il contribuente che invoca un fatto impeditivo o modificativo della pretesa tributaria deve dimostrarne l’esistenza. Pertanto, chi sostiene di aver percepito i canoni in qualità di comodatario deve produrre il contratto di comodato e gli elementi idonei a dimostrarne l’effettiva operatività.

Massime di principio

  • Quando si contesta un accertamento fiscale fondato su redditi da locazione, non è sufficiente affermare l’esistenza di un comodato: il contratto deve essere prodotto e deve risultare idoneo a dimostrare chi avesse il diritto di percepire i canoni.
  • Il comodato può incidere sull’imputazione fiscale del reddito solo se è documentato e concretamente verificabile; in mancanza, l’Amministrazione può attribuire il reddito secondo gli elementi disponibili, normalmente collegandolo al proprietario o al soggetto risultante dai contratti di locazione.
  • La prova del contratto è particolarmente importante perché il comodato costituisce un fatto impeditivo della pretesa tributaria: chi lo invoca sopporta il relativo onere probatorio.
  • È opportuno conservare e produrre il contratto di comodato, i contratti di locazione, le registrazioni e la documentazione dei pagamenti, così da dimostrare sia l’esistenza del rapporto sia il soggetto che ha effettivamente percepito i canoni.

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