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Legge

L.R. Liguria 12/2011

Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni

Normativa regionaleL.R. Liguria 12/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il calendario venatorio della Liguria per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, fissando periodi, specie cacciabili, limiti di carniere, orari, regole per ZPS, Zona Alpi e tesserino venatorio, oltre a misure di vigilanza e sanzioni. Introduce anche modifiche alla l.r. 29/1994. È un atto a efficacia limitata nel tempo, oggi sostanzialmente superato.

Calendario venatorio regionale ligure 2011/2014 e modifiche alla disciplina sulla fauna selvatica

Calendario venatorio regionale della Liguria 2011/2014

La legge disciplina il calendario venatorio per la Regione Liguria per tre sole stagioni venatorie: 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Definisce periodi di caccia, specie cacciabili e limiti, nonché alcune regole applicative per Province, ZPS, Zona Alpi e tesserino venatorio.

Ambito di applicazione e struttura del prelievo

Il provvedimento stabilisce un regime di caccia programmata su tutto il territorio ligure, con differenziazioni per specie, periodi, orari e territori provinciali. La disciplina è costruita nel quadro della l.r. 29/1994 e della normativa statale sul prelievo venatorio, con margini di intervento alle Province per limitazioni, prolungamenti di periodo e regolazione di alcune forme di prelievo.

Periodi generali di caccia

La caccia alla selvaggina stanziale è consentita dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre, per tre giornate settimanali. La caccia alla selvaggina migratoria è consentita, in via generale, dal 1° ottobre al 30 novembre per ulteriori due giornate settimanali, ferma l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì e solo se praticata da appostamento, secondo le disposizioni provinciali.

Dal 1° dicembre al 31 gennaio dell’anno successivo è consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento sia in forma vagante, per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione di martedì e venerdì e salve ulteriori limitazioni. Per la provincia di Imperia sono previste giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, mentre nelle province di Genova, Savona e La Spezia la scelta è libera entro i giorni consentiti.

Specie cacciabili e periodi specifici

Sono cacciabili, nei periodi previsti, specie di selvaggina stanziale e migratoria indicate dal calendario. Per alcune specie stanziali, come starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico e minilepre, il periodo ordinario va dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre, con possibilità per le Province di prolungarlo fino al 31 dicembre in base alla consistenza faunistica.

Per allodola, quaglia, tortora e merlo il periodo va dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Per cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe e varie altre specie acquatiche e corvidi il periodo arriva fino al 31 gennaio successivo. Il fagiano di monte è cacciabile dal 1° ottobre al 30 novembre, solo per i maschi.

Caccia alla volpe, alla pernice rossa, alla starna e al fagiano di monte

La caccia alla volpe è consentita al singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio in ogni giornata aperta alla caccia. Tra il 15 dicembre e il 31 gennaio può essere autorizzata anche la caccia in squadre, con autorizzazioni nominative provinciali, in località determinate e con ausiliari.

Per pernice rossa e starna le Province possono introdurre limitazioni di aree e periodi. Per il fagiano di monte le amministrazioni provinciali di Savona e Imperia determinano il contingente abbattibile sulla base di censimenti di campagna e definiscono le modalità di denuncia dei capi ai fini della sospensione del prelievo.

Specie vietate e prelievo di ungulati e cinghiale

Sono vietate, per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica, pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, con eccezioni territoriali indicate per daino e camoscio.

Il cinghiale è cacciabile secondo le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti provinciali, fino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento fissati dalle Province, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre. Per gli ungulati è previsto il prelievo selettivo mediante piani annuali provinciali distinti per sesso e classi di età, con parere ISPRA e obbligo di relazione finale a fine stagione.

Zona delle Alpi, ZPS e orari di caccia

Nella zona faunistica delle Alpi la caccia è consentita dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, secondo le disposizioni provinciali; sui terreni innevati è ammessa solo per ungulati e tetraonidi. Nelle Zone di Protezione Speciale, fuori dalle aree di divieto, si applica la disciplina dell’art. 7 della l.r. 35/2006; nel mese di gennaio l’attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante è consentita solo il sabato e la domenica.

Il calendario fissa inoltre orari giornalieri di caccia, da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto, con scadenze differenziate nel corso dell’anno e con eccezioni per la selezione agli ungulati e per la beccaccia.

Forme particolari di caccia e allenamento cani

La caccia con il falco è ammessa solo nelle località, specie, modi e giorni in cui è consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è ammesso nelle località, modi e giorni in cui è consentito il fucile.

L’allenamento dei cani nei territori aperti alla caccia è consentito dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi martedì e venerdì, da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. L’addestramento dei cani per la caccia al cinghiale è regolato dalle Province.

Carniere giornaliero e stagionale

Il provvedimento stabilisce limiti massimi giornalieri e stagionali per diverse specie, con tetti specifici per beccaccia, fagiano, lepre, pernice rossa, starna, allodola, colombaccio, beccaccino, anatidi e corvidi. È inoltre consentito, oltre ai limiti generali, il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

Tesserino venatorio e obblighi del cacciatore

Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente e compilato in tutte le sue parti, con annotazione immediata dei prelievi di beccaccia al momento del recupero di ogni soggetto. Il tesserino della stagione precedente deve essere restituito entro il 15 ottobre, salvo diversa disciplina dell’art. 38, comma 5, della l.r. 29/1994. Il cacciatore deve raccogliere i bossoli delle cartucce sparate.

Limitazioni territoriali e poteri di intervento

Le Province possono vietare o ridurre la caccia in determinate zone e per periodi prestabiliti, con riferimento alle specie indicate dal calendario, per ragioni legate alla consistenza faunistica, a condizioni ambientali, stagionali o climatiche, oppure per malattie accertate dalle ASL o altre calamità. La Regione può adottare analoghe misure su territori di due o più Province.

Vigilanza, sanzioni e regime delle strutture private

La vigilanza venatoria rinvia alla disciplina dell’art. 48, comma 1, della l.r. 29/1994. Le violazioni del calendario sono punite con le sanzioni previste dalla legge statale e dalla legge regionale sulla caccia, nonché dalle altre norme vigenti; per l’abbattimento di specie cacciabili ma vietate dalle Province si applicano le sanzioni dell’art. 49 della l.r. 29/1994.

Nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie il prelievo delle specie consentite è autorizzato nei periodi del calendario e secondo la disciplina regionale e regolamentare richiamata; nelle aziende faunistico-venatorie la selvaggina stanziale è prelevabile fino ai contingenti dei piani autorizzati dalle Province.

Modifiche alla l.r. 29/1994

La legge contiene anche modifiche agli articoli 6 e 34 della l.r. 29/1994, ma nel testo consolidato fornito tali disposizioni sono omissate e sostituite senza riportare il nuovo tenore letterale. Resta quindi solo il dato che la normativa regionale sulla caccia viene aggiornata su quei punti.

Norme finali e durata

Il calendario ha validità esclusivamente per le stagioni venatorie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Sono previste inoltre linee guida regionali per la tutela sanitaria contro l’influenza aviaria, misure di tutela della sostenibilità del prelievo in attuazione dell’accordo sugli uccelli acquatici migratori Africa-Eurasia e obblighi per le Province di garantire, tramite il piano faunistico venatorio, la tutela degli habitat e delle specie secondo la normativa europea e il d.P.R. 357/1997.

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