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Legge

L.R. Liguria 16/2011

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)

Normativa regionaleL.R. Liguria 16/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 16/2011 modifica la disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale, dell’informazione e comunicazione istituzionale e del funzionamento dei gruppi consiliari. Introduce integrazioni e allegati nuovi alla l.r. 25/2006 e precisa, con interpretazione autentica, che alcune disposizioni sui gruppi consiliari producono effetti dalle progressioni economiche orizzontali del 2008.

Modifiche all'autonomia del Consiglio regionale ligure e alla disciplina dei gruppi consiliari

Modifiche all’autonomia del Consiglio regionale e alla disciplina dei gruppi consiliari

La legge regionale Liguria 28 giugno 2011, n. 16 interviene su più testi normativi regionali per aggiornare l’assetto dell’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, la disciplina dell’informazione e comunicazione istituzionale e le regole di funzionamento e assegnazione di personale ai gruppi consiliari.

Interventi sulla l.r. 25/2006

La maggior parte delle modifiche riguarda la legge regionale 17 agosto 2006, n. 25, con inserimenti, sostituzioni e integrazioni di disposizioni relative all’organizzazione e al funzionamento dell’Assemblea legislativa ligure.

In particolare:

  • vengono inseriti i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 4;
  • sono modificati il comma 2 e il comma 4 dell’articolo 8-bis;
  • è modificato il comma 1 dell’articolo 8-ter e sono aggiunti i commi 6-bis e 6-ter;
  • è modificato il comma 3 dell’articolo 15;
  • sono inseriti i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 23-bis;
  • viene sostituito l’Allegato B e viene aggiunto l’Allegato C.

Il testo consolidato risultante va letto come disciplina aggiornata dell’autonomia e dell’organizzazione interna del Consiglio regionale ligure, nei limiti delle modifiche richiamate.

Disciplina dell’informazione e comunicazione istituzionale

La legge interviene anche sulla l.r. 11 marzo 2004, n. 3, relativa alle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria. In particolare, al comma 3 dell’articolo 2 sono soppresse le parole che prevedevano un limite numerico distinto “ed a tre per il Consiglio”, con effetto di eliminare quel riferimento specifico nella disciplina delle strutture/figure di comunicazione.

Norme sui gruppi consiliari

Viene modificato anche l’articolo 1 della l.r. 19 dicembre 1990, n. 38, testo unico in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai gruppi consiliari. La legge contiene inoltre una disposizione di interpretazione autentica sull’articolo 5-bis, comma 3, della stessa l.r. 38/1990.

Interpretazione autentica ed effetti temporali

La disposizione interpretativa stabilisce che l’articolo 5-bis, comma 3, della l.r. 38/1990 e successive modifiche si applica con effetto a partire dalle progressioni economiche orizzontali effettuate nell’anno 2008. In tale ipotesi trova applicazione anche l’articolo 29, comma 5-duodecies, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni.

Ambito di efficacia pratica

L’atto ha portata esclusivamente regionale e riguarda l’ordinamento del Consiglio regionale ligure e i gruppi consiliari. Trattandosi di una legge di modifica e di interpretazione autentica riferita a norme già esistenti e a effetti decorrenti dal 2008, il suo interesse è soprattutto ricostruttivo del testo vigente e della corretta applicazione delle disposizioni richiamate.

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