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Regolamento

R.R. Liguria 2/2011

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Normativa regionaleR.R. Liguria 2/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento ligure che disciplina, per i procedimenti della Giunta regionale non regolati da norme speciali, i termini di conclusione, la decorrenza, le sospensioni e i casi di conferenza di servizi. Contiene anche regole su pareri, contributi, liquidazioni e accesso ai documenti. Si applica ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore; i procedimenti già in corso restano soggetti alle precedenti norme.

Termini dei procedimenti amministrativi regionali e regole sull’accesso ai documenti

Termini dei procedimenti amministrativi regionali e diritto di accesso

Il regolamento attua la legge regionale Liguria 25 novembre 2009, n. 56 e disciplina, nell’ambito dell’amministrazione regionale, i termini di conclusione dei procedimenti e alcune regole operative su decorrenza, sospensione, conferenza di servizi, pareri, liquidazioni e accesso ai documenti amministrativi.

Ambito di applicazione

Il provvedimento si applica ai procedimenti di competenza della Giunta regionale, sia ad istanza di parte sia d’ufficio, purché non siano già regolati da speciali disposizioni di legge. I procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa restano fuori dall’ambito del regolamento.

La tabella allegata integra il regolamento e individua i termini di conclusione dei procedimenti regionali espressamente elencati. Le indicazioni contenute nella tabella su norme di riferimento, competenza e attività istruttoria hanno valore solo ricognitivo, mentre è normativo il solo dato relativo al termine.

Per i procedimenti non espressamente disciplinati dal regolamento e non coperti da speciali disposizioni statali o regionali, il termine ordinario è fissato in trenta giorni.

Decorrenza dei termini nei procedimenti ad istanza di parte

Nei procedimenti attivati su domanda di parte, il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al Protocollo, secondo le regole della legge regionale n. 56 del 2009.

La domanda può essere presentata:

  • a mano, al Protocollo generale, con rilascio di ricevuta;
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la ricevuta è costituita dall’avviso;
  • per via telematica, purché ricorrano le condizioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale e le specifiche disposizioni organizzative regionali.

La domanda deve essere formulata nelle forme e nei modi stabiliti dall’amministrazione, se resi conoscibili agli interessati, e corredata della documentazione richiesta.

Se la domanda è irregolare o incompleta, salvo i casi espressamente esclusi, il responsabile del procedimento deve comunicarlo motivatamente entro dieci giorni, indicando le carenze e assegnando un termine perentorio per regolarizzare o integrare. In tal caso, il termine del procedimento decorre dal ricevimento al Protocollo della domanda regolarizzata o completata.

Se nel corso dell’istruttoria occorre integrare documentazione, il responsabile assegna un termine perentorio; il termine procedimentale resta sospeso e riprende dalla ricezione al Protocollo delle integrazioni richieste.

Decorrenza dei termini nei procedimenti d’ufficio

Per i procedimenti avviati d’ufficio, il termine decorre, salvo diversa disposizione, dalla data in cui la Regione ha notizia del fatto che impone di provvedere oppure dal primo atto di impulso.

Se l’atto propulsivo proviene da un altro organo o ufficio di una diversa amministrazione, il termine decorre dalla sua assunzione al Protocollo.

Termine finale e computo della durata del procedimento

Il termine di conclusione coincide con la data di adozione del provvedimento oppure, nei casi di provvedimenti recettizi, con la data di notificazione o comunicazione al destinatario.

Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano, salvo diversa disposizione, gli stessi termini del procedimento principale.

La scadenza del termine non esonera dall’obbligo di provvedere con sollecitudine, salvi i casi di silenzio-rifiuto e silenzio-assenso, restando ferme le conseguenze dell’eventuale inosservanza.

Se il procedimento coinvolge più organi o uffici regionali, il termine finale comprende anche il tempo necessario per le varie fasi interne. Non si computa invece il tempo della eventuale fase di integrazione dell’efficacia dovuta alla pubblicazione dell’atto.

Conferenza di servizi infraregionale

Quando sia opportuno un esame contestuale di interessi pubblici diversi nello stesso procedimento, oppure occorra acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati all’interno dell’amministrazione regionale, la struttura procedente indice di regola una conferenza di servizi.

Le determinazioni assunte in conferenza, risultanti da apposito verbale e condivise dalle strutture coinvolte, sostituiscono gli atti di assenso richiesti. La struttura procedente è quella competente ad adottare il provvedimento finale.

Pareri obbligatori e facoltativi

Per i pareri obbligatori resi dalla Regione ad altri enti o amministrazioni, se non compresi nella tabella allegata, il termine generale è di sessanta giorni, salvo diversa disposizione di legge.

Per i pareri facoltativi il termine generale è di novanta giorni, salvo diversa disposizione di legge. Il tempo necessario per l’emanazione di pareri facoltativi non sospende il termine del procedimento nel quale il parere è richiesto.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato e dell’Avvocatura dello Stato

Se l’amministrazione decide di chiedere facoltativamente il parere al Consiglio di Stato o all’Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne informa gli interessati indicando le ragioni della scelta. In questo caso il procedimento è sospeso per un massimo di novanta giorni, salve le disposizioni speciali richiamate dal regolamento.

L’acquisizione facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di altri organi, amministrazioni o enti, fuori da questa ipotesi, avviene nel rispetto del termine finale del procedimento.

Contributi e altri vantaggi economici

Per la fase istruttoria e di assegnazione di contributi o altri vantaggi economici, i termini possono essere definiti nei provvedimenti di approvazione dei bandi o nei criteri di concessione.

Nella tabella allegata sono inoltre fissati i termini dei procedimenti di approvazione di bandi o provvedimenti di concessione di contributi o altri vantaggi economici non disciplinati da leggi speciali.

Fondi strutturali e procedimenti di origine comunitaria

Restano esclusi dalla tabella allegata i termini relativi ai procedimenti sui fondi strutturali di competenza delle autorità di gestione, audit e certificazione, nonché gli altri procedimenti disciplinati dalla normativa comunitaria e dai relativi atti nazionali e regionali di recepimento e attuazione.

Per tali procedimenti continua ad applicarsi la regolamentazione specifica di fonte comunitaria.

Procedimenti tributari e sanzioni amministrative

Ai procedimenti tributari e ai procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative si applicano i termini previsti dalle rispettive normative di settore.

Procedimenti che si concludono con liquidazione

Quando, dopo la fase procedimentale, sia necessaria la richiesta di liquidazione e la successiva emissione del mandato di pagamento, la struttura competente trasmette al Servizio Ragioneria, entro dieci giorni dal ricevimento dell’atto esecutivo, il provvedimento di liquidazione con la documentazione contabile richiesta.

Il Servizio Ragioneria deve poi provvedere entro i successivi sessanta giorni alla registrazione della liquidazione e all’emissione del mandato, salvo termini più brevi previsti da contratti, convenzioni, leggi o connessi a spese obbligatorie o a servizi pubblici essenziali.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il regolamento ribadisce l’accessibilità generalizzata ai documenti amministrativi, salvo alcune esclusioni.

Non sono accessibili:

  • i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione previsto da legge o regolamento;
  • gli atti dei procedimenti tributari, per i quali valgono le norme speciali;
  • gli atti dell’attività normativa, amministrativa generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le regole proprie di formazione;
  • nei procedimenti selettivi, i documenti contenenti informazioni psicoattitudinali relative a terzi.

La pubblicazione dei documenti amministrativi sul sito della Regione Liguria è considerata realizzazione della libertà di accesso.

Modifica della tabella allegata

Le eventuali modifiche successive alla tabella allegata sono adottate con deliberazione della Giunta regionale.

Regime transitorio, abrogazione ed efficacia

Il regolamento si applica solo ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore. Ai procedimenti già in corso continuano ad applicarsi i termini previsti dalle precedenti disposizioni statali o regionali.

È abrogato il regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2, con salvezza della disciplina transitoria per i procedimenti pendenti.

Valutazione di attualità

Il testo contiene una disciplina generale sui termini procedimentali e sull’accesso, ancora concettualmente utile per la prassi amministrativa regionale; non risulta riferito a un esercizio o evento ormai concluso. Per tali ragioni non è considerato deprecato.

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