L.R. Liguria 2/2011
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Liguria che disciplina i termini di conclusione dei procedimenti della Giunta regionale non regolati da norme speciali, la decorrenza dei termini, le sospensioni, la conferenza di servizi interna, i pareri, i procedimenti contributivi e il diritto di accesso. Si applica ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore; quelli già in corso restano soggetti alla disciplina previgente.
Termini dei procedimenti amministrativi regionali e diritto di accesso
Termini dei procedimenti amministrativi e accesso ai documenti nella Regione Liguria
Il regolamento attua la disciplina regionale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti di competenza della Giunta regionale. Definisce i termini di conclusione, le regole di decorrenza e alcuni regimi speciali, applicabili nel territorio della Regione Liguria.
Ambito di applicazione e termini generali
Il provvedimento stabilisce i termini di conclusione dei procedimenti, sia ad istanza di parte sia d’ufficio, di competenza della Giunta regionale, quando non siano già previsti da speciali disposizioni di legge. I procedimenti che si concludono con atto del Consiglio regionale – Assemblea legislativa restano esclusi.
La tabella allegata è parte integrante del regolamento e individua i termini dei procedimenti regionali ivi espressamente elencati. Le indicazioni della tabella su norme di riferimento, competenza e istruttoria hanno valore solo ricognitivo, mentre è normativa soltanto la parte relativa ai termini.
Per i procedimenti non disciplinati dal regolamento e non coperti da norme speciali statali o regionali, il termine generale è di trenta giorni.
Decorrenza dei termini nei procedimenti ad istanza di parte
Per i procedimenti promossi dall’interessato, il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al Protocollo regionale.
Sono previste alcune modalità operative:
- la domanda presentata a mano va depositata al Protocollo generale, che rilascia ricevuta;
- per le domande spedite per raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall’avviso stesso;
- il Protocollo generale deve trasmettere la domanda al servizio competente entro il secondo giorno successivo alla presentazione;
- le domande telematiche sono valide solo se rispettano le condizioni del Codice dell’amministrazione digitale e le specifiche disposizioni organizzative regionali;
- la domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’amministrazione, se resi noti agli interessati, e deve essere corredata della documentazione richiesta.
Se la domanda è irregolare o incompleta, salvo i casi espressamente esclusi, il responsabile del procedimento deve comunicarlo motivatamente all’istante entro dieci giorni, indicando le carenze e assegnando un termine perentorio per regolarizzare o integrare. In tal caso il termine del procedimento decorre dal ricevimento al Protocollo della domanda regolarizzata o completata.
Se durante l’istruttoria è necessaria ulteriore documentazione, il responsabile ne chiede l’integrazione con comunicazione motivata e assegna un termine perentorio. Il termine procedimentale resta sospeso e riprende dalla ricezione al Protocollo delle integrazioni richieste.
Decorrenza dei termini nei procedimenti d’ufficio
Per i procedimenti avviati d’ufficio, il termine decorre, salvo diversa disposizione, dalla data in cui la Regione ha notizia del fatto da cui nasce l’obbligo di provvedere oppure dal primo atto di impulso.
Se l’atto propulsivo proviene da un’altra amministrazione, il termine decorre dalla data di assunzione dell’atto o della richiesta al Protocollo regionale.
Termine finale e regole di computo
Il termine di conclusione coincide con la data di adozione del provvedimento; per i provvedimenti recettizi conta invece la data di notificazione o comunicazione al destinatario.
Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, salvo diversa previsione, valgono gli stessi termini del procedimento principale. La scadenza del termine non esonera comunque dall’obbligo di provvedere con sollecitudine, ferme restando le conseguenze previste nei casi di silenzio-rifiuto e silenzio-assenso.
Quando nel procedimento intervengono più organi o uffici regionali, il termine finale comprende i tempi necessari per tutte le fasi interne. Non si computa nel termine il periodo necessario per l’eventuale fase di integrazione dell’efficacia legata alla pubblicazione dell’atto.
Conferenza di servizi infraregionale
Quando occorre esaminare contestualmente più interessi pubblici nel medesimo procedimento, oppure acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati all’interno dell’amministrazione regionale, la struttura procedente deve di regola indire una conferenza di servizi.
Le determinazioni adottate in conferenza, risultanti da apposito verbale e condivise dalle strutture coinvolte, sostituiscono gli atti di assenso richiesti. È struttura procedente quella competente all’adozione del provvedimento finale.
Pareri obbligatori e facoltativi
Per i pareri obbligatori richiesti dalla Regione ad altri enti o amministrazioni e non compresi nella tabella allegata, il termine generale è di sessanta giorni, salvo diversa disposizione di legge.
Per i pareri facoltativi richiesti dalla Regione ad altri enti o amministrazioni e non compresi nella tabella allegata, il termine generale è di novanta giorni, salvo diversa disposizione di legge. La richiesta di tali pareri non sospende il termine del procedimento nel quale sono acquisiti.
Quando l’amministrazione chiede in via facoltativa il parere del Consiglio di Stato o dell’Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento deve informare gli interessati indicando le ragioni della richiesta. In questo caso il procedimento resta sospeso per un massimo di novanta giorni, salvo la diversa disciplina richiamata dalla legge regionale sul procedimento amministrativo.
Per gli altri pareri e valutazioni tecniche acquisiti facoltativamente, fuori da questo specifico caso, vale il termine finale del procedimento.
Contributi e altri vantaggi economici
Per i procedimenti relativi alla concessione di contributi o altri vantaggi economici, i termini della fase istruttoria e di assegnazione possono essere fissati nei bandi o nei provvedimenti che approvano i criteri di concessione.
La tabella allegata determina inoltre i termini dei procedimenti di approvazione dei bandi o dei provvedimenti di concessione quando tali procedimenti non siano regolati da speciali disposizioni di legge.
Fondi strutturali e procedimenti di origine comunitaria
Sono esclusi dalla tabella allegata i procedimenti relativi ai fondi strutturali di competenza delle autorità di gestione, audit e certificazione, nonché gli altri procedimenti disciplinati dalla normativa comunitaria di riferimento e dai relativi atti nazionali e regionali di recepimento e attuazione.
Per tali procedimenti continua ad applicarsi la specifica regolamentazione di fonte europea prevista dalla relativa disciplina.
Procedimenti tributari, sanzioni amministrative e liquidazioni
Ai procedimenti tributari e a quelli per l’applicazione di sanzioni amministrative si applicano i termini previsti dalla normativa di settore.
Per i procedimenti che sfociano in provvedimenti di liquidazione, quando sia necessaria successivamente la richiesta di liquidazione e l’emissione del mandato di pagamento, la struttura competente trasmette al Servizio Ragioneria, entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto esecutivo, il provvedimento di liquidazione con la documentazione contabile richiesta.
Il Servizio Ragioneria provvede nei successivi sessanta giorni alla registrazione della liquidazione e all’emissione del mandato, salvo termini più brevi previsti da contratti, convenzioni, leggi o da esigenze connesse a spese obbligatorie o a servizi pubblici essenziali.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il regolamento ribadisce che, ai sensi della legge regionale sul procedimento amministrativo e sull’accesso, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, salvo alcune eccezioni.
Non sono accessibili:
- i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione previsto da legge o regolamento;
- nei procedimenti tributari, nei limiti delle specifiche norme di settore;
- gli atti dell’attività amministrativa diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le norme proprie di formazione;
- nei procedimenti selettivi, i documenti contenenti informazioni psicoattitudinali relative a terzi.
La pubblicazione dei documenti amministrativi sul sito informatico della Regione Liguria equivale a realizzazione della libertà di accesso.
Modifiche della tabella allegata
Le eventuali modifiche successive alla tabella allegata sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.
Regime transitorio, abrogazione ed efficacia
Il regolamento si applica solo ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore. Ai procedimenti già in corso alla medesima data continuano ad applicarsi i termini previsti dalle precedenti disposizioni statali o regionali.
È abrogato il regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2, come modificato, salvo la disciplina transitoria appena richiamata.
Valutazione di attualità
L’atto disciplina un quadro generale dei termini procedimentali e dell’accesso documentale ancora astrattamente utile nei rapporti con l’amministrazione regionale ligure. Non risulta limitato a un esercizio finanziario o a una fattispecie ormai esaurita, quindi non è da considerare obsoleto.
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