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Legge

L.R. Liguria 14/2011

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

Normativa regionaleL.R. Liguria 14/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 14/2011 adegua varie discipline settoriali alla direttiva 2006/123/CE sui servizi, eliminando restrizioni alla libertà di stabilimento e alla prestazione di servizi. Interviene su artigianato, acconciatori, agriturismo/ittiturismo, professioni turistiche, alcuni profili del turismo e inquinamento acustico. Prevede inoltre una semplificazione dei procedimenti agricoli tramite CAA e regole transitorie per operatori e autorizzazioni già esistenti.

Attuazione della direttiva servizi UE e semplificazioni in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo, professioni turistiche, ambiente e sport in Liguria

Attuazione della direttiva servizi UE e revisione di discipline regionali in Liguria

La legge regionale della Liguria 13 giugno 2011, n. 14, adegua la normativa regionale alla direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. L’intervento mira a rimuovere restrizioni non giustificate, favorire concorrenza, parità di condizioni, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, con modifiche diffuse in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo, professioni turistiche, ambiente e sport.

Finalità e ambito generale

La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Liguria e modifica una pluralità di leggi regionali settoriali. Il criterio ispiratore è quello della semplificazione e dell’adeguamento ai principi di non discriminazione, proporzionalità e interesse generale richiamati dalla disciplina europea e statale di recepimento.

Artigianato

La disciplina dell’artigianato viene riformata in più punti della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3. Le modifiche interessano l’albo delle imprese artigiane, i procedimenti di iscrizione, variazione, sospensione e cancellazione, nonché diversi profili organizzativi e procedurali. Alcune disposizioni sono state sostituite integralmente, altre modificate o abrogate, con l’effetto di semplificare l’assetto amministrativo del settore e di allinearlo al principio di libertà di accesso all’attività economica.

Acconciatori

Viene rivista anche la legge regionale 5 giugno 2009, n. 23, sulla disciplina dell’attività di acconciatore. Le modifiche incidono su requisiti, modalità di esercizio e assetto procedurale, sostituendo o integrando alcune disposizioni per renderle compatibili con il quadro derivante dalla direttiva servizi.

Agricoltura, agriturismo, ittiturismo e pescaturismo

La parte più articolata dell’intervento riguarda la legge regionale 21 novembre 2007, n. 37, sulla disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e dell’ittiturismo. La legge:

  • modifica i requisiti e le definizioni rilevanti per l’attività agrituristica;
  • interviene sulle modalità di esercizio, sui contenuti della disciplina regolamentare e sugli adempimenti degli operatori;
  • sopprime o rimodula alcuni riferimenti all’autorizzazione e agli elenchi regionali;
  • introduce un nuovo art. 11-bis e sostituisce integralmente più articoli della legge del 2007;
  • elimina alcune previsioni superate o non più compatibili con il nuovo modello di semplificazione.

Per l’ittiturismo e l’agriturismo la legge prevede un coordinamento con la futura disciplina attuativa: le nuove disposizioni si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni dell’articolo 12 della l.r. 37/2007, come sostituito dalla stessa legge. Il regolamento regionale 23 settembre 2008, n. 4, è abrogato da quella stessa data.

Semplificazione amministrativa in agricoltura

Per i procedimenti in materia di agricoltura e foreste, la Giunta regionale individua i procedimenti per i quali è ammessa la presentazione dell’istanza tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). La deliberazione regionale definisce anche gli adempimenti istruttori affidati ai CAA e i termini di conclusione dei procedimenti.

Le domande presentate tramite CAA seguono queste regole:

  • il provvedimento finale deve essere adottato entro il termine fissato dalla deliberazione della Giunta;
  • il termine decorre dalla data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione da parte del CAA;
  • decorso il termine, la domanda si intende accolta;
  • la Giunta definisce anche le modalità di certificazione della data di inoltro e del decorso dei termini.

Professioni turistiche

La legge modifica la legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44, in materia di guide, accompagnatori e altre professioni turistiche. Vengono abrogate alcune disposizioni, corrette varie previsioni sull’ambito territoriale di esercizio e rivisti requisiti e modalità operative, con l’obiettivo di eliminare vincoli territoriali e condizioni incompatibili con il mercato interno dei servizi.

Strutture turistico-ricettive e balneari

Il testo consolidato richiama modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2, ma segnala che il relativo titolo è stato successivamente abrogato dall’art. 72 della L.R. 12 novembre 2014, n. 32. La disciplina originaria non può quindi essere considerata utile come fonte applicativa attuale nella parte richiamata.

Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici

Interviene anche sulla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28. Nel testo disponibile emerge l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 16, mentre una modifica all’articolo 14 è indicata come successivamente abrogata da altra legge regionale del 2014. La portata pratica della parte richiamata risulta quindi oggi ridotta.

Ambiente: inquinamento acustico

In materia ambientale, la legge modifica la legge regionale 20 marzo 1998, n. 12, eliminando il riferimento ai “tecnici residenti nel proprio territorio” per i profili regolati dall’articolo 3. L’effetto è di rimuovere un requisito territoriale ritenuto incompatibile con i principi di apertura del mercato dei servizi.

Norme finali e transitorie

Le principali regole transitorie riguardano l’agriturismo e l’ittiturismo:

  • le nuove disposizioni si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni attuative dell’articolo 12 della l.r. 37/2007, come sostituito;
  • tali disposizioni attuative devono essere emanate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • ai procedimenti già in corso si applicano le norme vigenti alla data del loro avvio;
  • gli operatori già iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici sono registrati d’ufficio nella nuova banca dati regionale;
  • restano valide le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge.

Valutazione sull’attualità dell’atto

L’atto ha contenuto strutturalmente modificativo e di adeguamento al diritto dei servizi; una parte delle disposizioni richiamate è però già stata superata o abrogata da interventi successivi. Nel complesso, il provvedimento può ancora essere utile come fonte storica di coordinamento delle discipline regionali, ma molte delle sue previsioni operative risultano oggi non più attuali o sostituite da normative successive.

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