Cassazione Penale, Ordinanza n. 21090/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso non è stato sottoscritto né proposto da un difensore iscritto all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, alla luce dell'art. 613, comma 1, c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017, l'imputato non può proporre ricorso personalmente; pertanto l'impugnazione era proposta da soggetto privo di legittimazione e andava dichiarata inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non legittimato a proporre ricorso per cassazione senza ministero di difensore abilitato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna pronunciata in appello per reati in materia di stupefacenti
art. 613, comma 1, c.p.p.
stabilisce che il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere proposto da un difensore iscritto nell'albo speciale; esclude il ricorso personale dell'imputato
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede che, quando l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità è dichiarata senza formalità
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto, con decorrenza dal 3 agosto 2017, la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che non vi sia prova che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione dell'imputato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto e presentato da un difensore munito dei requisiti per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- Se l'impugnazione per cassazione è presentata da un soggetto privo di legittimazione, l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La proposizione del ricorso da parte dell'imputato personalmente integra una causa di inammissibilità processuale che preclude l'esame del merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →