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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20298/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale nei confronti di una società, poi fallita, nell'ambito della quale l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione: a) costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza e/o documentazione; b) IVA relativa a una vendita di immobile ritenuta simulata e, in realtà, funzionale a un'operazione di finanziamento tra società; c) IVA detratta in relazione alla cessione di beni strumentali e giacenze di magazzino tra due società del medesimo gruppo/compagine, operazione che l'Ufficio aveva riqualificato come cessione d'azienda, con conseguente assoggettamento all'imposta di registro proporzionale e irrilevanza ai fini IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo che si trattasse di mera vendita di singoli beni non idonei a consentire l'esercizio di un'attività economica organizzata. La CTR del Lazio aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia: aveva ritenuto corretto il recupero dei costi indeducibili, ma aveva escluso la riqualificazione dell'operazione come cessione d'azienda, osservando che gli elementi presuntivi addotti non bastavano a dimostrare l'autonomia funzionale del complesso ceduto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente/nullità della sentenza per non avere la CTR spiegato adeguatamente perché gli indizi non fossero idonei a provare la cessione di azienda; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla prova presuntiva e dell'onere della prova, sostenendo che, una volta allegati indizi gravi, precisi e concordanti, spettasse alla controparte dimostrare il contrario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente: il giudice di merito aveva esposto, sia pure sinteticamente, la ragione del decisum, cioè l'insufficienza degli elementi presuntivi allegati dall'Ufficio a dimostrare una cessione d'azienda. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente valutato il compendio indiziario complessivo addotto dall'Agenzia, omettendo di considerare, anche nella loro sintesi, elementi significativi quali identità di attività, stessi locali, acquisto di magazzino e attrezzature, subentro nei contratti, assunzione della quasi totalità dei dipendenti e identità dei soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato nel rispetto dei principi sulla prova presuntiva e sulla qualificazione della cessione d'azienda; il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile dal testo della pronuncia.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza del giudice tributario deve essere motivata in modo da rendere comprensibile il percorso logico seguito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio dedotto riguarda la nullità della sentenza per motivazione apparente o altro error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata prospettata con riguardo ai principi sulla prova presuntiva e all'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il perimetro minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato ai casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo tenendo conto del termine lungo e della sospensione straordinaria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito previsto.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017

    Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione e di riassunzione nel periodo indicato dalla norma.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato per il ricorso all'accertamento presuntivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca il fatto costitutivo o l'eccezione deve assolvere il relativo onere probatorio; la Corte esamina il riparto dell'onere in tema di presunzioni.

  • art. 2698 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Definisce la nozione di presunzione semplice, che il giudice deve valutare nella costruzione del ragionamento inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito ne valuta l'ammissibilità e la consistenza.

  • art. 2 d.P.R. n. 633/1972

    La cessione di azienda o di ramo, in presenza dei relativi presupposti, non è soggetta a IVA.

  • art. 2 d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato in relazione all'assoggettamento dell'operazione all'imposta di registro proporzionale.

  • art. 3 d.P.R. n. 131/1986

    Norma richiamata nel medesimo contesto dell'imposta di registro sulla cessione di azienda.

  • art. 5 d.P.R. n. 131/1986

    Norma richiamata per la tassazione proporzionale dell'atto come cessione d'azienda.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    La Corte rinvia al giudice di merito anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario in sede di rinvio.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento logico della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisibile, se il percorso argomentativo è comunque ricostruibile.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove: il controllo è limitato alla correttezza giuridica del ragionamento decisorio e alla verifica che il giudice abbia effettivamente esaminato gli elementi decisivi allegati dalle parti.
  • Nella prova per presunzioni il giudice deve compiere un duplice passaggio: valutare analiticamente i singoli indizi e poi considerarli complessivamente, verificando se la loro combinazione sia idonea a fondare la prova del fatto ignorato.
  • La censura in cassazione sulla prova presuntiva è ammissibile quando il giudice ometta di applicare correttamente i criteri di gravità, precisione e concordanza o trascuri la valutazione sintetica degli indizi, non quando si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti.
  • Ai fini della qualificazione di una cessione come cessione d'azienda non è necessario che l'esercizio dell'impresa sia attuale; è sufficiente che il complesso ceduto conservi un'autonomia funzionale o una potenzialità organizzata idonea, anche con successive integrazioni, a consentire l'attività d'impresa.
  • Per escludere che una cessione di beni integri una cessione d'azienda il giudice deve confrontarsi con tutti gli elementi sintomatici rilevanti, compresi continuità dell'attività, locali, beni strumentali, magazzino, personale, contratti e assetto societario, non potendo limitarsi a considerare isolatamente alcuni dati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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