Sentenza del 24/10/2017 n. 1507 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IRPEF - Soggetti passivi - Residenza fiscale - Trasferimento fittizio all'estero (Art. 2, comma 2, TUIR)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 2, comma 2, TUIR e, in particolare, la permanenza della residenza fiscale italiana nonostante il trasferimento formale o lo svolgimento di attività lavorativa all'estero. La dimora abituale può permanere anche quando il soggetto lavori o svolga altre attività fuori dal comune o dallo Stato di residenza, se conserva l'abitazione in Italia, vi rientra quando possibile e mantiene nel territorio nazionale il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. In presenza di legami distribuiti tra più Stati, assumono preminenza i legami personali e familiari rispetto a quelli esclusivamente professionali.
La decisione
La sentenza afferma che le assenze dall'Italia, anche se prolungate e dovute a lavoro, studio, cura o svago, non sono di per sé sufficienti a escludere la residenza fiscale italiana. La residenza viene meno soltanto quando il trasferimento all'estero è effettivo e il centro della vita personale, familiare e sociale è stabilmente collocato fuori dall'Italia. Nel caso descritto, la tesi del trasferimento fittizio è stata sostanzialmente confermata, con conseguente prevalenza della posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, del TUIR
Sono soggetti passivi dell'imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
La residenza fiscale non dipende soltanto dall'iscrizione anagrafica o dal luogo formale dichiarato, ma dalla presenza effettiva e stabile dei presupposti di collegamento personale con l'Italia, inclusa la dimora abituale e il centro delle relazioni familiari e sociali.
Art. 7, n. 1, comma 2, della Direttiva 83/182/CEE
In caso di collegamenti personali e professionali situati in Stati diversi, prevalgono i collegamenti personali quando non è possibile determinare la residenza sulla base dei collegamenti professionali.
Quando i legami del contribuente sono distribuiti tra più Stati, i rapporti familiari e sociali costituiscono il criterio prevalente per individuare la residenza abituale.
Massime di principio
- Il trasferimento della residenza fiscale all'estero deve essere effettivo e non può fondarsi soltanto su una cancellazione anagrafica, sull'iscrizione all'estero o sulla permanenza formale fuori dall'Italia.
- La conservazione dell'abitazione in Italia, i rientri frequenti e il mantenimento in Italia della famiglia o del principale ambiente sociale possono dimostrare la permanenza della residenza fiscale italiana.
- Lo svolgimento di un lavoro all'estero non esclude automaticamente la residenza fiscale italiana, soprattutto quando i legami personali e familiari restano prevalentemente in Italia.
- Le assenze dall'Italia per lavoro, studio, cure o vacanze non interrompono necessariamente la dimora abituale, se il contribuente conserva un collegamento stabile con il territorio nazionale.
- In caso di legami ripartiti tra più Stati, nella valutazione complessiva devono essere normalmente privilegiati i legami personali e familiari rispetto a quelli meramente professionali.
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