Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22849/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un atto di recupero emesso nei confronti del socio unico di una società estinta, per il pagamento di imposte, interessi e sanzioni riferiti all’anno d’imposta 2003 e fondati sulla responsabilità del socio ex art. 2495, comma 2, c.c. e sulla disciplina del recupero dei debiti della società cessata. In precedenza, per il medesimo credito, era stata notificata una cartella di pagamento poi annullata in via definitiva per tardiva notificazione al socio successore. La società destinataria dell’atto di recupero aveva eccepito, nei giudizi di merito, difetto di giurisdizione, litispendenza, difetto di motivazione, decadenza e illegittimità della pretesa; la CTR aveva accolto l’appello ritenendo che il giudicato formatosi sulla cartella annullata si estendesse anche all’atto di recupero, per asserita identità soggettiva e oggettiva della pretesa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il precedente giudicato non poteva estendersi al diverso atto di recupero, perché diverso era il titolo giustificativo della pretesa, e che comunque la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973, ratione temporis, era limitata alle imposte dirette, con esclusione di IVA, IRAP e sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia nei limiti indicati in motivazione. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l’atto di recupero per effetto del giudicato esterno derivante dalla precedente ordinanza di legittimità, affermando che non vi era identità di causa petendi tra la cartella annullata per tardiva notifica e l’atto di recupero emesso ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973. Ha inoltre precisato che l’annullamento della precedente cartella non faceva stato sulla debenza sostanziale delle imposte nei confronti della società estinta, né poteva travolgere automaticamente il diverso atto di recupero. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La responsabilità del socio della società cancellata può essere fatta valere dall’Amministrazione, ma il diverso atto impositivo va valutato autonomamente rispetto ad atti precedenti; non ogni pretesa già azionata con una cartella annullata produce giudicato esterno sul nuovo atto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo se vi è coincidenza di soggetti, petitum e causa petendi; non basta la mera identità del credito o di una premessa logica della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR è incorsa in un errore che ha determinato una sostanziale omissione di esame del merito della diversa pretesa tributaria, per effetto dell’erronea estensione del giudicato.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare è stato applicato tenendo conto della sospensione straordinaria prevista dalla legge sulle liti definibili.

  • art. 1, comma 199, L. 197/2022

    Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione e di controricorso in cassazione che scadono nel periodo indicato dalla norma.

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    Richiamato come base della precedente cartella emessa all’esito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni.

  • art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    Richiamato come base della precedente cartella emessa all’esito della liquidazione automatizzata IVA.

  • art. 43 D.P.R. 600/1973

    Invocato dalla contribuente in relazione alla decadenza, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156

    La precedente cartella era stata annullata perché notificata oltre il termine decadenziale previsto per la notifica.

  • art. 36, comma 4, D.P.R. 602/1973

    Nel testo anteriore alla riforma del 2014, la responsabilità del socio/liquidatore è limitata alle sole imposte dirette e non comprende IVA, IRAP né sanzioni.

  • art. 36, comma 5, D.P.R. 602/1973

    L’atto motivato consente al contribuente di contestare anche la debenza dell’imposta societaria davanti al giudice tributario.

  • art. 39, d.lgs. 112/1999

    Richiamato nel quadro dei rapporti interni tra agente della riscossione ed ente impositore, non come presupposto dell’opponibilità del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale esterno si forma solo quando la nuova controversia coincide integralmente con la precedente in tutti gli elementi costitutivi della domanda: soggetti, petitum e causa petendi; la sola identità del credito o della premessa fattuale non è sufficiente.
  • L’annullamento di una cartella per ragioni processuali, come la tardiva notificazione, non fa stato sulla non debenza sostanziale del tributo e non impedisce all’Amministrazione di esercitare una diversa azione o emettere un diverso atto fondato su un titolo giustificativo autonomo.
  • La responsabilità del socio per i debiti della società estinta, quando esercitata ai sensi dell’art. 2495 c.c. e della disciplina speciale previgente, ha un perimetro proprio e non può essere confusa con la pretesa azionata mediante una cartella riferita alla sola riscossione del medesimo credito.
  • Nel sistema previgente alla riforma del 2014, la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973, in combinato con l’art. 2495 c.c., è limitata alle imposte dirette e non si estende a IVA, IRAP e sanzioni.
  • Il giudicato formatosi nel processo tributario può spiegare effetti anche verso l’ente impositore, ma solo nei limiti del titolo e dell’oggetto effettivamente accertati nel precedente giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.