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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16346/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto l'istanza di dichiarazione di perdita di efficacia della misura custodiale (arresti domiciliari dal 28/10/2025, misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere disposta il 07/10/2024) per decorrenza dei termini e per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari. Si denunciava in particolare una motivazione apparente e illegittima riguardo all'applicazione e alla decorrenza dei termini, rilevando la nullità del decreto di giudizio immediato per errori di notifica e per un decreto erroneo nelle forme, con conseguente necessità di individuare i termini custodiali in quelli antecedenti all'emissione del decreto (scadenza 07/10/2025). Inoltre si deduceva che il Tribunale non aveva valutato la possibile revoca della misura per venir meno del periculum libertatis, tenuto conto del tempo trascorso e del comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura; si richiamava altresì la tempistica dei fatti (fatti accertati il 04/01/2024, misura eseguita il 07/10/2024).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione articolata del Tribunale che aveva correttamente ricostruito la sequenza procedimentale e individuato la nullità concreta consistente nella mancata notifica del decreto di giudizio immediato. La Corte ha confermato il principio interpretativo secondo cui la declaratoria di nullità della notifica, intervenuta nella stessa fase procedimentale non ancora conclusa, non determina la riapertura o una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen.; la regressione del procedimento per restituzione degli atti non equivale a una regressione che faccia ripartire i termini. Il ricorrente non ha dimostrato l'effettiva sussistenza di nullità diverse dalla mera notifica né ha prodotto elementi sopravvenuti idonei a provare la perdita delle esigenze cautelari, né aveva devoluto in primo grado la questione sulla cessazione del periculum libertatis. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Indica la fattispecie penale per la quale è imputato il ricorrente; non oggetto di specifica interpretazione decisoria nella motivazione se non come riferimento all'imputazione originaria (truffa aggravata).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e non violasse i doveri di motivazione disciplinati da tale norma.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Applicato per stabilire che la dichiarazione di nullità della notifica nell'ambito della stessa fase non determina la ripartenza dei termini massimi di custodia cautelare: la regressione del procedimento, quando avviene nella stessa fase, non comporta una nuova decorrenza dei termini di cui all'art. 303.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata ai fini della limitazione della riproduzione del motivo nel ricorso; utilizzata proceduralmente per delimitare l'esposizione del motivo in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di nullità della notifica intervenuta durante la stessa fase procedimentale non determina la ripresa o una nuova decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare; la mera regressione degli atti nella stessa fase non equivale a una nuova fase con nuovi termini.
  • Se si censura la notifica o un vizio formale, è necessario precisare e dimostrare la concreta portata della nullità oltre la mera mancanza di notifica; deduzioni generiche o aspecifiche sono inammissibili in Cassazione.
  • La questione della cessazione del periculum libertatis o della revoca della misura cautelare per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari va allegata e provata con elementi nuovi o sopravvenuti e preferibilmente sollevata e sviluppata già in primo grado; non può essere introdotta in modo generico in sede di cassazione senza allegazioni probatorie.
  • Quando esiste un problema di notifica dell'avviso di udienza, la rinnovazione dell'atto è il rimedio corretto se la fase è ancora aperta; la semplice restituzione degli atti non impedisce necessariamente la prosecuzione del procedimento mediante rinnovazione dell'avviso da parte della pubblica accusa.
  • In impugnazioni giudiziarie è fondamentale confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito: la mancata confutazione puntuale di argomentazioni logiche e motivate comporta l'inammissibilità della censura in Cassazione.

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