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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/791

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/791 della Commissione, del 31 maggio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Normativa europea32018R0791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle zone protette dell’Unione contro specifici organismi nocivi, alla luce dell’evoluzione della situazione fitosanitaria in vari Stati membri e territori. Alcune zone perdono il riconoscimento, altre lo mantengono senza limiti temporali, altre ancora lo conservano solo fino al 30 aprile 2020 in attesa di ulteriori indagini e monitoraggi. L’atto sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 e si applica dal 1° maggio 2018 per garantire continuità giuridica.

Modifica del regolamento (CE) n. 690/2008 sul riconoscimento delle zone protette fitosanitarie nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle specifiche zone/parti di territorio riconosciute come "zone protette" ai fini fitosanitari contro determinati organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. Incide sul riconoscimento di interi territori o di singole regioni, province, unità amministrative locali o isole, con effetti anche temporali differenziati (riconoscimento a tempo indeterminato oppure fino al 30 aprile 2020). Esclude o rimuove dal regime di zona protetta le aree in cui gli organismi nocivi risultano insediati; sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/791: aggiornamento delle zone protette fitosanitarie

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 690/2008, che disciplina il riconoscimento di alcune zone dell’Unione come "zone protette" contro specifici organismi nocivi ai vegetali. La Commissione motiva l’intervento con l’evoluzione della situazione fitosanitaria in diversi Stati membri e con la necessità di adeguare l’elenco delle zone protette sulla base delle informazioni più recenti, preservando al contempo la continuità giuridica degli scambi.

Finalità e contesto

L’atto recepisce richieste provenienti da vari Stati membri e constata, in numerosi casi, che taluni organismi nocivi sono ormai insediati in parte dei territori precedentemente protetti, con conseguente revoca o riduzione dell’ambito territoriale della qualifica. In altri casi, invece, la Commissione riconosce che il territorio continua a essere indenne e conferma il regime senza limiti temporali oppure fino al 30 aprile 2020, quando sono ancora necessarie ulteriori indagini e monitoraggi sotto l’autorità della Commissione.

Ambito di applicazione territoriale e soggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri e le specifiche porzioni di territorio che figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008, come sostituito. L’effetto pratico è l’aggiornamento delle aree ammesse al regime di zona protetta nei confronti di singoli organismi nocivi, con indicazione puntuale di Stati, regioni, province, isole, unità regionali o locali, nonché di esclusioni molto dettagliate. Il regolamento non introduce obblighi generali per gli operatori economici nel testo analizzato, ma incide direttamente sulle condizioni fitosanitarie rilevanti per la circolazione di piante e prodotti vegetali.

Zone e territori che perdono il riconoscimento

La Commissione prende atto dell’insediamento di diversi organismi nocivi in aree che in precedenza beneficiavano della qualifica di zona protetta. Tra le principali revoche o esclusioni figurano:

  • la Finlandia, che non è più riconosciuta come zona protetta nei confronti di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee);
  • le unità amministrative locali del Regno Unito in cui Thaumetopoea processionea L. è ormai insediata, che vengono escluse dalla zona protetta;
  • alcuni comuni della Sicilia e la regione Emilia-Romagna in Italia, per la presenza di Erwinia amylovora;
  • l’Irlanda del Nord, per Gremmeniella abietina;
  • le unità regionali greche di Arta e Laconia, per il virus Citrus tristeza (ceppi europei);
  • la Svezia, per il tomato spotted wilt virus, su richiesta dello Stato membro per insufficiente vantaggio economico e fitosanitario residuo.

Zone confermate senza limite temporale

In diversi casi la Commissione riconosce che il territorio continua a essere indenne dall’organismo nocivo e conferma il regime di zona protetta senza limiti di durata. Tra i casi espressamente richiamati nel preambolo e rispecchiati nell’allegato figurano:

  • le Azzorre per Globodera pallida, Globodera rostochiensis e Rhynchophorus ferrugineus;
  • l’Irlanda e il Regno Unito per Paysandisia archon;
  • l’Irlanda e il Regno Unito per Rhynchophorus ferrugineus;
  • il Regno Unito per Thaumetopoea pityocampa e Candidatus Phytoplasma ulmi;
  • l’Irlanda per Ceratocystis platani.

Zone confermate solo fino al 30 aprile 2020

Per alcune aree la Commissione mantiene il riconoscimento in via temporanea, ritenendo necessari ulteriori accertamenti e il monitoraggio di esperti sotto la propria autorità. In tali casi il termine uniforme è il 30 aprile 2020. Le principali ipotesi sono:

  • Irlanda e Irlanda del Nord nel Regno Unito per Liriomyza huidobrensis e Liriomyza trifolii;
  • Regno Unito per Thaumetopoea processionea L., con esclusione di numerose unità amministrative locali ormai infestate;
  • Italia per le aree ancora indenni da Erwinia amylovora, con esclusione di specifiche province e comuni, inclusi i comuni siciliani di Cesarò, Maniace, Bronte, Adrano, Centuripe, Regalbuto e Troina e, in Emilia-Romagna, le province di Parma e Piacenza;
  • Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia per Erwinia amylovora, con esclusioni territoriali specifiche;
  • Regno Unito per Xanthomonas arboricola pv. pruni.

Contenuto dell’allegato I sostituito

L’allegato I elenca le zone protette per categorie di organismi nocivi:

  • Insetti, acari e nematodi: tra gli altri Anthonomus grandis, Bemisia tabaci, Cephalcia lariciphila, Daktulosphaira vitifoliae, Dendroctonus micans, Dryocosmus kuriphilus, Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Gonipterus scutellatus, diverse specie di Ips, Leptinotarsa decemlineata, Liriomyza spp., Paysandisia archon, Rhynchophorus ferrugineus, Sternochetus mangiferae, Thaumetopoea pityocampa, Thaumetopoea processionea.
  • Batteri: Candidatus Phytoplasma ulmi, Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, Erwinia amylovora, Xanthomonas arboricola pv. pruni.
  • Funghi: Ceratocystis platani, Cryphonectria parasitica, Glomerella gossypii, Gremmeniella abietina, Hypoxylon mammatum.
  • Virus e organismi simili ai virus: beet necrotic yellow vein virus, virus Citrus tristeza (ceppi europei), Grapevine flavescence dorée MLO.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° maggio 2018. Questa scelta è giustificata dall’esigenza di garantire continuità giuridica rispetto alle zone protette precedentemente riconosciute fino al 30 aprile 2018 ed evitare perturbazioni degli scambi.

Rapporti con gli altri atti dell’Unione

Il regolamento modifica soltanto il regolamento (CE) n. 690/2008, senza intervenire direttamente sulla direttiva 2000/29/CE se non come base giuridica richiamata nel preambolo. Le misure risultano dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato sulle zone protette

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 con il nuovo elenco delle zone della Comunità riconosciute come zone protette nei confronti dei rispettivi organismi nocivi.

Revoche del riconoscimento per territori in cui l’organismo nocivo è insediato

Vengono esclusi o revocati dal regime di zona protetta i territori per i quali gli organismi nocivi risultano ormai insediati, tra cui: Finlandia per Bemisia tabaci (popolazioni europee); alcune unità locali del Regno Unito per Thaumetopoea processionea L.; Sicilia e parte dell’Emilia-Romagna/Italia per Erwinia amylovora; Irlanda del Nord per Gremmeniella abietina; unità regionali di Arta e Laconia in Grecia per il virus Citrus tristeza (ceppi europei); Svezia per il tomato spotted wilt virus.

Riconoscimenti a tempo indeterminato

Sono confermati senza limite temporale, tra gli altri, il riconoscimento delle Azzorre per Globodera pallida, Globodera rostochiensis e Rhynchophorus ferrugineus; dell’Irlanda e del Regno Unito per Paysandisia archon e Rhynchophorus ferrugineus; del Regno Unito per Thaumetopoea pityocampa e Candidatus Phytoplasma ulmi; dell’Irlanda per Ceratocystis platani.

Riconoscimenti provvisori fino al 30 aprile 2020

Per alcune zone il riconoscimento è prorogato solo fino al 30 aprile 2020, in ragione della necessità di ulteriori indagini monitorate da esperti sotto l’autorità della Commissione. Rientrano in questa categoria l’Irlanda e l’Irlanda del Nord nel Regno Unito per Liriomyza huidobrensis e Liriomyza trifolii; il Regno Unito per Thaumetopoea processionea L.; l’Italia per le zone ancora indenni da Erwinia amylovora (con esclusione delle aree ormai infestate, incluse quelle di Parma e Piacenza in Emilia-Romagna); Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia, con esclusioni territoriali specifiche, per Erwinia amylovora; e il Regno Unito per Xanthomonas arboricola pv. pruni.

Applicazione temporale e continuità giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi dal 1° maggio 2018, per assicurare continuità con le zone protette precedentemente riconosciute fino al 30 aprile 2018 ed evitare perturbazioni degli scambi.

Nuovo elenco delle zone protette

L’allegato I aggiornato elenca, per categorie di organismi nocivi (insetti, acari e nematodi; batteri; funghi; virus e organismi simili ai virus), i territori riconosciuti come zone protette, indicando per ciascuno eventuali esclusioni geografiche puntuali e, ove previsto, la scadenza del riconoscimento.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacircolazione delle mercisalute delle piantemercato interno

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