Regolamento (UE) 2018/1221
Regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro Solvibilità II per gli investimenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione in cartolarizzazioni, allineandolo alla disciplina UE generale sulle cartolarizzazioni e alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Vengono sostituite le vecchie nozioni di "cartolarizzazione di tipo 1" con rinvii alle definizioni e ai criteri STS del regolamento (UE) 2017/2402, riformulato il calcolo del rischio di spread e introdotte disposizioni transitorie per gli strumenti già in portafoglio. Il regolamento elimina inoltre alcuni obblighi e norme ormai assorbiti dal quadro generale sulle cartolarizzazioni.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per adeguare il trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni detenute da imprese di assicurazione e riassicurazione, introducendo il riferimento alle cartolarizzazioni STS e nuove regole di calcolo del requisito patrimoniale.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) e, in particolare, alle loro posizioni verso cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni detenute ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L’intervento riguarda il quadro prudenziale del regolamento delegato (UE) 2015/35, con rinvii al regolamento (UE) 2017/2402 e al regolamento (UE) n. 575/2013. Sono previste disposizioni transitorie per talune cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 o del 18 gennaio 2015, nonché un trattamento specifico per certe cartolarizzazioni garantite integralmente dal FEI o dalla BEI.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di cartolarizzazioni detenute da imprese di assicurazione e riassicurazione
Il regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione interviene sul regime prudenziale Solvibilità II per adeguarlo al nuovo quadro europeo delle cartolarizzazioni introdotto dal regolamento (UE) 2017/2402. La finalità dichiarata è evitare duplicazioni normative, garantire coerenza terminologica e allineare il trattamento del rischio delle esposizioni in cartolarizzazioni per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando spiegano che un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante può ampliare le opportunità di finanziamento dell’economia reale e offrire nuove occasioni di investimento agli operatori istituzionali, inclusi gli assicuratori e i riassicuratori. Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2017/2402, che disciplina la cartolarizzazione in generale e il segmento STS in particolare, risulta necessario coordinare il regolamento delegato (UE) 2015/35 con il nuovo impianto, eliminando sovrapposizioni e prevedendo misure transitorie per non penalizzare gli investimenti esistenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE, limitatamente al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per le posizioni verso cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni. Il regolamento rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2017/2402 e, per alcune nozioni tecniche, al regolamento (UE) n. 575/2013. Restano rilevanti anche le disposizioni transitorie per cartolarizzazioni emesse in date anteriori al 1o gennaio 2019 o al 18 gennaio 2015.
Nuove definizioni e coordinamento con il quadro STS
L’articolo 1 introduce o riformula le definizioni centrali: "cartolarizzazione", "cartolarizzazione STS", "posizione verso una cartolarizzazione", "posizione verso una cartolarizzazione senior", "posizione verso una ricartolarizzazione", "cedente", "promotore" e "segmento". Il regolamento abbandona quindi la logica autonoma della precedente categoria di "cartolarizzazione di tipo 1" e si aggancia alla classificazione STS armonizzata a livello UE.
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di spread
Il nuovo articolo 178 definisce il requisito patrimoniale SCRsecuritisation come la perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo del valore delle posizioni. La misura del fattore di stress dipende dalla durata modificata dell’esposizione, che non può essere inferiore a 1 anno. Per le cartolarizzazioni STS senior e non senior che soddisfano l’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013, il fattore di rischio è determinato in base alla classe di merito di credito ECAI e alla durata, secondo tabelle dettagliate contenute nel regolamento.
Per le altre posizioni sono previsti fattori residuali più elevati: per le ricartolarizzazioni con rating, la formula è stressi = min(bi · duri; 1) con coefficienti bi differenziati per classe di merito di credito; per le posizioni verso cartolarizzazioni non ricomprese nei casi speciali, si applica la stessa logica con coefficienti più severi; in assenza di classificazione o di copertura normativa specifica, il fattore di rischio è pari al 100 %.
Disposizioni transitorie
Il nuovo articolo 178 bis salvaguarda parte dello stock esistente. In particolare:
- alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 e qualificate come cartolarizzazioni di tipo 1 secondo il testo previgente si applica, in deroga, il fattore di rischio dell’articolo 178, paragrafo 3, anche se non sono STS, purché dopo il 31 dicembre 2018 non siano state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti;
- alle cartolarizzazioni emesse prima del 18 gennaio 2015 e qualificate come cartolarizzazioni di tipo 1 ai sensi del previgente articolo 177, paragrafo 4, continua ad applicarsi il vecchio regime degli articoli 177 e 178 nella versione vigente al 31 dicembre 2018;
- per alcune cartolarizzazioni di tipo 1 emesse prima del 1o gennaio 2019, il regime transitorio del vecchio testo si applica fino al 31 dicembre 2025.
Garanzie del FEI e della BEI
L’articolo 180 viene modificato per prevedere uno zero per cento di fattore di rischio alle posizioni verso cartolarizzazioni STS che rispettano l’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti, purché la garanzia soddisfi l’articolo 215. È inoltre salvaguardato, in via transitoria, il trattamento favorevole per alcune cartolarizzazioni di tipo 1 emesse prima del 1o gennaio 2019.
Obblighi di due diligence, informativa e vigilanza
Il regolamento espunge dal regolamento delegato (UE) 2015/35 gli articoli 254, 255 e 256 e riformula l’articolo 257 per concentrare l’attenzione sugli obblighi già previsti dal regolamento (UE) 2017/2402. Se l’impresa viene a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 o degli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, deve informare immediatamente l’autorità di vigilanza. Se la violazione dipende da negligenza o omissione dell’impresa, l’autorità impone un incremento proporzionato del requisito patrimoniale di solvibilità; le violazioni successive comportano incrementi progressivi dei fattori di rischio. La mancata osservanza dell’articolo 5, paragrafo 4, può essere valutata come scostamento significativo dal sistema di governance dell’impresa ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si coordina temporalmente con il nuovo quadro sulla cartolarizzazione e con le modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni
Inserisce nel regolamento delegato (UE) 2015/35 le definizioni di "cartolarizzazione" e "cartolarizzazione STS" mediante rinvio al regolamento (UE) 2017/2402; riformula anche le definizioni di "posizione verso una cartolarizzazione", "posizione verso una cartolarizzazione senior", "posizione verso una ricartolarizzazione", "cedente", "promotore" e "segmento". L’obiettivo è coordinare la terminologia prudenziale assicurativa con il quadro unico europeo sulle cartolarizzazioni.
Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di spread
Sostituisce l’articolo 178 del regolamento delegato (UE) 2015/35. Il requisito SCR per il rischio di spread sulle posizioni verso cartolarizzazioni è definito come perdita dei fondi propri di base derivante da uno shock istantaneo del valore delle posizioni. La calibratura dipende dalla durata modificata e, per le posizioni STS o ricartolarizzazioni con valutazione ECAI, dalla classe di merito di credito secondo tabelle dettagliate. Per le esposizioni non coperte dalle categorie specifiche, sono previsti fattori di rischio residuali fino al 100 %.
Trattamento delle cartolarizzazioni STS
Introduce un trattamento più favorevole e differenziato per le cartolarizzazioni STS, distinguendo tra posizioni senior e non senior, con o senza valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta. Per le posizioni STS senior che soddisfano l’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono previsti fattori di rischio basati su classe di rating e durata; per talune posizioni STS non senior il fattore è collegato alla classe di merito di credito 5 oppure a tabelle specifiche. Le durate inferiori a 1 anno non sono ammesse ai fini del calcolo.
Disposizioni transitorie per le cartolarizzazioni di tipo 1
Introduce l’articolo 178 bis con regole transitorie per le cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 o del 18 gennaio 2015 che erano classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 nel testo vigente al 31 dicembre 2018. In determinati casi continua ad applicarsi il vecchio regime di rischio di spread, anche se gli strumenti non sono STS, purché siano rispettate condizioni come l’assenza di aggiunte o sostituzioni di esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2018. Per alcune cartolarizzazioni il regime transitorio vale fino al 31 dicembre 2025.
Cartolarizzazioni garantite dal FEI o dalla BEI
Modifica l’articolo 180 prevedendo un fattore di rischio dello 0 % per le posizioni verso cartolarizzazioni STS che soddisfano l’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti, se la garanzia rispetta l’articolo 215. È inoltre prevista una deroga transitoria per alcune cartolarizzazioni di tipo 1 emesse prima del 1o gennaio 2019.
Abrogazioni e semplificazioni del quadro previgente
Sopprime l’articolo 177 e gli articoli 254, 255 e 256 del regolamento delegato (UE) 2015/35, eliminando le disposizioni generali sulle cartolarizzazioni di tipo 1 e gli obblighi che risultano già disciplinati dal regolamento (UE) 2017/2402, in particolare quelli relativi al mantenimento del rischio e alla due diligence.
Obblighi di informazione e conseguenze dell’inadempimento
Riformula l’articolo 257: se l’impresa viene a conoscenza della mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402, o degli obblighi dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, deve informare immediatamente l’autorità di vigilanza. Se l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 5 deriva da negligenza o omissione dell’impresa, l’autorità di vigilanza impone un incremento proporzionato del requisito patrimoniale di solvibilità; in caso di violazioni reiterate i fattori di rischio sono incrementati progressivamente. La mancata osservanza dell’articolo 5, paragrafo 4, può essere valutata come scostamento significativo dal sistema di governance ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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