Regolamento (UE) 2018/816
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/816 della Commissione, del 1° giugno 2018, recante duecentottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone e entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica deriva da una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 maggio 2018 e concerne unicamente l’aggiornamento di alcuni dati anagrafici di Djamel Lounici. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica tecnica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per aggiornare i dati identificativi di una persona soggetta a misure restrittive.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, ed incide esclusivamente sull’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, relativo alle persone, gruppi ed entità sottoposti al congelamento di fondi e risorse economiche perché associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento riguarda unicamente la correzione/aggiornamento dei dati identificativi della persona fisica Djamel Lounici (alias Jamal Lounici), senza introdurre nuove designazioni né esenzioni o esclusioni ulteriori.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/816 della Commissione interviene come aggiornamento puntuale del sistema sanzionatorio dell’Unione relativo a persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Esso recepisce una modifica approvata dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 29 maggio 2018, limitandosi a rettificare i dati identificativi di una persona già inserita nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, che costituisce la base del regime restrittivo e contiene, nell’allegato I, l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità destinatari delle misure. La modifica è adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento del 2002, che consentono l’aggiornamento dell’elenco in coerenza con le decisioni del sistema ONU.
Ambito della modifica
L’intervento non ha portata generale ma si riferisce esclusivamente alla voce "Djamel Lounici (alias Jamal Lounici)" nell’elenco delle persone fisiche. I dati confermati comprendono: indirizzo in Algeria, data di nascita 1.2.1962, luogo di nascita Algeri, cittadinanza algerina e data di designazione 16.1.2004. La modifica riguarda in particolare la correzione del nome della madre, che viene indicato come "Djohra Birouch" in luogo di "Johra Birouh".
Effetti pratici
Dal punto di vista operativo, il regolamento non introduce nuove misure restrittive né modifica la struttura del regime sanzionatorio, ma aggiorna l’identificazione della persona già soggetta al congelamento. Per gli operatori economici e finanziari, ciò rileva ai fini delle verifiche di compliance e screening delle controparti, poiché l’esatta corrispondenza dei dati anagrafici è essenziale per l’applicazione corretta del divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione del soggetto inserito in lista.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. La finalità è adeguare l’elenco contenuto nell’allegato I alle modifiche decise il 29 maggio 2018 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Aggiornamento dell’allegato I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato sostituendo la voce relativa a Djamel Lounici (alias Jamal Lounici) con dati identificativi aggiornati. Restano invariati il soggetto interessato e la misura restrittiva; viene corretto, tra l’altro, il nome della madre da "Johra Birouh" a "Djohra Birouch". Confermati indirizzo in Algeria, data di nascita 1.2.1962, luogo di nascita Algeri, cittadinanza algerina, e la data di designazione 16.1.2004.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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