Regolamento (UE) 2018/837
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/837 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione NC di una specifica preparazione alimentare liquida, escludendone l’inquadramento come medicamento o bevanda e qualificandola come altra preparazione alimentare. La Commissione motiva la scelta sulla base delle caratteristiche oggettive del prodotto, della sua composizione e della presentazione al consumatore. È inoltre prevista una disciplina transitoria di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dell’Unione. Riguarda gli operatori economici che importano, esportano o commercializzano tali merci e, in particolare, i titolari di informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi alla classificazione stabilita dal regolamento. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per le ITV non conformi è prevista una salvaguardia temporale di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/837 della Commissione attua una classificazione tariffaria uniforme di una specifica merce nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un’applicazione omogenea delle regole doganali nell’Unione. La base giuridica è individuata nel regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare negli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e nel sistema della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata e delle regole generali di interpretazione. Il regolamento specifica quindi come debba essere classificato il prodotto descritto nell’allegato, sulla base delle sue caratteristiche oggettive, della composizione e della presentazione commerciale. Viene inoltre previsto un periodo transitorio per evitare effetti immediati sulle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate ma non conformi alla nuova classificazione.
Ambito di applicazione
L’atto si applica alla merce descritta nell’allegato, che è un prodotto liquido non alcolico, aromatizzato e colorato, presentato in bottiglia da 60 ml con contagocce e destinato a essere diluito prima del consumo. La dose giornaliera indicata è di due millilitri e il prodotto è destinato a sostenere il sistema immunitario e a fornire energia, con un apporto di vitamina C, vitamina B6, acido folico e vitamina B12. Il regolamento interessa, sul piano pratico, gli operatori doganali e gli operatori economici tenuti a dichiarare correttamente la voce NC, nonché i titolari di informazioni tariffarie vincolanti non allineate alla nuova soluzione classificatoria.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso specifico, il prodotto è assegnato al codice NC 2106 90 98.
La motivazione classificatoria evidenzia che:
- la classificazione nel capitolo 30 come medicamento è esclusa, poiché non sono indicati malattie, disturbi o sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;
- la classificazione nel capitolo 22 come bevanda è esclusa, perché il prodotto non può essere bevuto direttamente;
- la composizione è più complessa di quella di un semplice sciroppo di zucchero, in quanto contiene dolcificante, diverse vitamine e un’elevata quantità di glicerina;
- la presentazione e l’etichettatura indicano un uso specifico come integratore alimentare destinato alla vendita al dettaglio, finalizzato al sostegno del sistema immunitario.
Regime delle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede una clausola di salvaguardia: le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La disposizione rinvia espressamente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata generale
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’intera Unione.
Disposizioni principali
Classificazione delle merci in allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, ai sensi delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo delle voci e sottovoci pertinenti.
Esclusione della classificazione come medicamento o bevanda
Per il prodotto descritto nell’allegato è esclusa la classificazione nel capitolo 30 come medicamento, perché non sono indicati malattie, disturbi o sintomi specifici; è altresì esclusa la classificazione come bevanda nel capitolo 22, poiché il prodotto non può essere bevuto direttamente.
Classificazione come altra preparazione alimentare
Il prodotto, contenente dolcificante, vitamine e una rilevante quantità di glicerina, è considerato più complesso di un semplice sciroppo di zucchero e, in ragione della composizione e della presentazione come integratore alimentare per il sostegno del sistema immunitario, è classificato nel codice NC 2106 90 98 come altra preparazione alimentare.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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