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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31677/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla cessione di un'azienda alberghiera sita in Montecatini Terme, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore dell'atto ai fini dell'imposta di registro e ipotecaria, in particolare il valore dell'avviamento. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso valorizzando la decrescita economica dell'area termale e il degrado dell'immobile, con necessità di lavori di ristrutturazione. In appello la CTR Toscana aveva accolto solo in parte il gravame dell'Agenzia, confermando la correttezza dei criteri valutativi ma riducendo il valore perché non era stata considerata la perdita di attrattività del settore termale e la ricaduta sul mercato immobiliare. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché la CTR avrebbe da un lato approvato i criteri dell'Ufficio e dall'altro li avrebbe corretti senza un percorso logico comprensibile; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., perché la CTR non avrebbe considerato che l'azienda era stata messa in liquidazione, inattiva da oltre due anni, con bilancio in perdita, né le condizioni dell'immobile e i costi di adeguamento risultanti dalla perizia di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente né contraddittoria, perché il giudice di merito aveva esplicitato gli elementi utilizzati e il percorso logico seguito, pur effettuando una parziale correzione del valore per tener conto della crisi del settore termale. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti in cui denunciava l'omessa considerazione delle condizioni concrete dell'immobile e degli interventi necessari alla ristrutturazione, circostanze ritenute idonee a incidere sul valore del bene oggetto di cessione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Consente la censura per nullità della sentenza in caso di motivazione solo apparente o comunque inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Consente il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ma non la rivalutazione del merito.

  • imposta di registro

    La determinazione del valore del bene o dell'azienda ceduta deve tener conto di tutti gli elementi fattuali incidenti sul valore, compresi quelli che incidono sulla capacità reddituale e sull'avviamento.

  • imposta ipotecaria

    La rideterminazione del valore del bene ai fini impositivi deve essere effettuata considerando anche le condizioni concrete dell'immobile e gli elementi che ne riducono il valore di mercato.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la decisione sia sintetica o che risulti una parziale correzione della valutazione svolta.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, ma è fondata se il giudice di merito ha omesso di esaminare un fatto storico decisivo, specificamente dedotto e discusso.
  • Nella determinazione del valore di un'azienda ceduta ai fini dell'imposizione indiretta devono essere considerati non solo i criteri astratti di stima, ma anche gli elementi concreti che incidono sulla capacità reddituale, sull'avviamento e sul valore del compendio immobiliare.
  • Le condizioni materiali dell'immobile e i costi necessari per la sua ristrutturazione costituiscono fatti potenzialmente decisivi ai fini della stima del valore e devono essere oggetto di esame espresso da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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