Sentenza del 13/12/2019 n. 32852 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sostenendo che il CAD fosse solidalmente responsabile, anche sul piano sanzionatorio, per i maggiori diritti doganali derivanti dall'importazione di gamberetti dichiarati come provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, ma in realtà originari dell'India. Secondo l'Agenzia, il CAD, operando quale rappresentante indiretto e titolare della procedura di domiciliazione, aveva assunto la qualità di dichiarante in dogana e avrebbe dovuto rispondere delle irregolarità. La CTR aveva invece escluso la responsabilità del CAD, ritenendolo estraneo alla condotta materiale e non tenuto a individuare falsità documentali accertabili solo mediante complesse indagini.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della responsabilità doganale del CAD, poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia per tardività della notificazione. Il primo tentativo di notifica, effettuato tempestivamente il 27 aprile 2016, non era andato a buon fine per irreperibilità del destinatario. Tuttavia, la riattivazione del procedimento notificatorio è avvenuta soltanto il 26 agosto 2016, oltre il termine di trenta giorni individuato dalla giurisprudenza come limite ordinario per conservare gli effetti della prima notifica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, artt. 201 e 202
Richiamati dall'Agenzia per sostenere la responsabilità del rappresentante indiretto e del dichiarante per i dazi e le irregolarità connesse all'importazione.
Legge n. 213/2000, artt. 2, commi 6 e 7, e 8
Richiamata dall'Agenzia a fondamento della responsabilità del CAD nell'ambito delle operazioni doganali e della rappresentanza indiretta.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 11
Richiamati per sostenere la responsabilità personale e solidale in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Art. 327 c.p.c.
La Corte ha applicato il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione, ritenendo tardiva la notificazione completata oltre tale termine.
Art. 325 c.p.c.
Secondo le Sezioni Unite, quando la prima notifica non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, la procedura deve essere riattivata, di regola, entro la metà del termine previsto dall'articolo, pari a trenta giorni per il ricorso per cassazione.
Cass., Sezioni Unite, sentenze n. 17352/2009 e n. 14594/2016
"In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento"
La riattivazione della notifica deve avvenire con immediatezza e, ordinariamente, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esito negativo. Solo circostanze eccezionali, rigorosamente provate, possono giustificare un termine maggiore.
Massime di principio
- Quando una notifica processuale non va a buon fine per una causa non imputabile al notificante, la parte può conservare gli effetti della prima richiesta, ma deve riattivare il procedimento con assoluta tempestività.
- Per un ricorso per cassazione, il termine ordinario per ripetere la notifica dopo l'esito negativo è pari a trenta giorni dalla conoscenza dell'irreperibilità o, in mancanza di prova diversa, dalla data risultante dalla relata o dall'attestazione dell'agente notificatore.
- La mera circostanza che il primo tentativo sia stato effettuato tempestivamente non salva il ricorso se la seconda notifica viene eseguita troppo tardi.
- Chi invoca un ritardo superiore al termine ordinario deve dimostrare specifiche circostanze eccezionali che abbiano reso impossibile la riattivazione tempestiva.
- La decisione non stabilisce definitivamente se il CAD fosse responsabile per le irregolarità doganali, perché il ricorso è stato definito per un vizio processuale di tardività della notificazione.
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