Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione settima, 16 giugno 2026, n. 4802, resa tra le parti nel giudizio R.G. n. 4512/2024.

Giustizia amministrativa202606637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 16 giugno 2026, n. 4802, che aveva respinto il ricorso contro l'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria e l'ingiunzione di demolizione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza d'appello ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, nn. 3 e 4, c.p.c. Con il primo motivo ha dedotto la revocazione straordinaria per il ritrovamento di un documento decisivo non producibile nel precedente giudizio, individuato in una perizia redatta il 3 luglio 2026, dopo la pubblicazione della sentenza revocanda, che avrebbe dimostrato l'anteriorità delle opere rispetto al 31 dicembre 1993, termine rilevante per la sanatoria. Con il secondo motivo ha dedotto un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, sostenendo che la sentenza revocanda avrebbe erroneamente attribuito agli elaborati grafici relativi alle serre la funzione di rappresentare tutte le preesistenze dell'area. La controversia originaria riguardava l'annullamento d'ufficio della concessione edilizia in sanatoria e la demolizione di un piazzale, di un gabbiotto di guardiania e di un muro di recinzione. Il giudice rileva che i profili fattuali dedotti in revocazione erano stati oggetto di motivi dichiarati assorbiti dal TAR e non riproposti nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; pertanto, essi erano estranei al thema decidendum della sentenza revocanda.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al motivo fondato sull'art. 395, n. 3, c.p.c., ha rilevato che il documento deve essere preesistente alla decisione, successivamente rinvenuto per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e decisivo ai fini dell'esito del giudizio. La perizia era stata formata il 3 luglio 2026, dopo la sentenza del 16 giugno 2026 e su incarico della ricorrente, sicché non era un documento preesistente successivamente ritrovato. Anche le immagini storiche eventualmente utilizzate dal perito non risultavano oggettivamente non producibili nel precedente giudizio: la mancata acquisizione dipendeva da una scelta difensiva e dalla conduzione dell'attività probatoria, non da forza maggiore o dal fatto dell'avversario. Inoltre, il documento non sarebbe stato comunque decisivo, poiché i motivi relativi all'epoca di realizzazione delle opere erano stati assorbiti dal TAR e non ritualmente riproposti in appello. Quanto al motivo fondato sull'art. 395, n. 4, c.p.c., il Collegio ha precisato che l'errore di fatto revocatorio consiste in un'errata percezione materiale degli atti, relativa a un punto non controverso, decisiva e rilevabile immediatamente, e non può riguardare la valutazione dei fatti, delle prove o l'interpretazione degli atti. Stabilire la funzione e il valore probatorio degli elaborati grafici richiedeva invece una valutazione tecnica e probatoria, oltre a riguardare una questione controversa nel giudizio di primo grado. Le istanze istruttorie e la domanda rescissoria sono state assorbite, così come la domanda cautelare. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Consente l'applicazione nel processo amministrativo delle ipotesi di revocazione previste dal codice di procedura civile.

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario

    La revocazione per documento decisivo richiede che il documento preesista alla decisione, sia stato successivamente rinvenuto, non sia stato producibile per un impedimento oggettivo non imputabile alla parte e sia idoneo a determinare un diverso esito del giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in un'errata o omessa percezione materiale degli atti su un punto non controverso, essere decisivo e rilevabile con immediatezza; non comprende gli errori di valutazione dei fatti o di interpretazione degli atti.

  • art. 396 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della revocazione straordinaria proposta dalla ricorrente.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    È la disposizione applicata nel giudizio originario per valutare la possibilità di annullare in autotutela la concessione edilizia in sanatoria oltre il termine ordinario, in presenza di una non veritiera rappresentazione dei fatti imputabile all'interessata.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi dichiarati assorbiti in primo grado devono essere ritualmente riproposti in appello; in mancanza, restano estranei al thema decidendum del giudizio d'appello e non possono fondare la revocazione della relativa sentenza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, dopo l'integrità del contraddittorio e la rinuncia delle parti al termine previsto.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato per la domanda cautelare, rimasta assorbita dalla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La revocazione per ritrovamento di documento decisivo presuppone un documento materialmente preesistente alla sentenza, successivamente rinvenuto e non producibile nel precedente giudizio per forza maggiore o per fatto dell'avversario; non integra tale presupposto una perizia formata successivamente alla sentenza su incarico della parte.
  • L'impossibilità di acquisire nel precedente giudizio una prova per la necessità di competenze specialistiche o perché la parte ha scelto altri mezzi di prova riguarda la strategia e la conduzione della difesa e non costituisce, di per sé, forza maggiore idonea a fondare la revocazione.
  • Un documento non è decisivo ai fini della revocazione quando riguarda questioni rimaste assorbite in primo grado e non riproposte in appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., poiché tali questioni restano estranee al thema decidendum della sentenza impugnata.
  • L'errore di fatto revocatorio consiste in un'errata percezione materiale del contenuto degli atti, su un punto non controverso e decisivo, immediatamente rilevabile senza valutazioni interpretative o indagini probatorie; non comprende l'errore nella valutazione dei fatti, delle prove o nella qualificazione del contenuto degli atti.
  • La contestazione del valore rappresentativo o probatorio di elaborati tecnici richiede un'attività valutativa e integra, al più, un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutelaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.