Cassazione Penale, Sentenza n. 30723/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La decisione riguarda un incidente di esecuzione. Il condannato aveva chiesto alla Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, di rideterminare al ribasso l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione ex art. 81 c.p. con precedente ordinanza del 30 aprile 2024, valorizzando una dedotta condotta riparatoria relativa ai reati tributari già giudicati con sentenza del G.i.p. di Catania. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che la condotta riparatoria fosse stata posta in essere dalla società e non dal condannato, e che non risultasse un suo concreto attivarsi per definire la propria posizione debitoria. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 133 c.p., sostenendo che il giudice aveva invertito l'onere probatorio e non aveva valorizzato la documentazione fiscale e gli accertamenti che, a suo dire, dimostravano il suo intervento risolutivo; 2) violazione di legge per mancata considerazione del principio di proporzionalità, poiché il pagamento del debito tributario e il venir meno del profitto avrebbero dovuto riflettersi favorevolmente sulla pena applicata ex art. 81 c.p.; 3) contraddittorietà della motivazione, perché il giudice aveva riconosciuto il collegamento tra il ricorrente e il debito tributario della società ma aveva poi negato rilevanza all'estinzione del debito; 4) violazione di legge per omessa applicazione dei principi in tema di reati tributari e condotta riparatoria, invocando anche la giurisprudenza sulla rilevanza dell'adempimento del debito ai fini della confisca e sostenendo che tale principio dovesse estendersi agli aumenti di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso che vi fosse stato un illegittimo inversione dell'onere probatorio, chiarendo che in esecuzione grava sulla parte un onere di allegazione e non di prova; ha rilevato che l'estinzione del debito non era comunque integrale, poiché risultava il pagamento solo del 60% con residuo rateizzato; ha soprattutto affermato che la riparazione effettuata dalla società non si estende automaticamente al contitolare/concorrente, in assenza di una concreta e tempestiva volontà riparatoria personale e di un contributo, anche parziale, all'adempimento del debito tributario. Per tali ragioni è stato confermato il precedente assetto esecutivo dell'aumento per continuazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
norma sulla continuazione e sull'aumento di pena, la cui rideterminazione era richiesta in sede esecutiva in ragione della dedotta condotta riparatoria
art. 133 c.p.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della condotta post delictum e la personalità del reo ai fini della commisurazione
art. 13-bis D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato per affermare che l'integrale pagamento del debito tributario può rilevare come attenuante, ma non si estende ai compartecipi se non vi sia una concreta e tempestiva volontà riparatoria personale
art. 62, n. 6 c.p.
evocato per il carattere comune dell'attenuante da riparazione, non automaticamente estensibile ai coobbligati o compartecipi
art. 12-bis D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato dal ricorrente in tema di confisca del profitto nei reati tributari e di venir meno del nesso di strumentalità con il recupero dell'imposta
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 609 c.p.p.
nessuna interpretazione specifica nel testo; solo riferimento finale alla decisione
art. 192 c.p.p.
nessuna interpretazione specifica nel testo; citazione non emergente dal contenuto sostanziale
art. 350 c.p.p.
nessuna interpretazione specifica nel testo; citazione non emergente dal contenuto sostanziale
Massime di principio
- In sede esecutiva non grava sul richiedente un onere di prova piena, ma un onere di allegazione: la parte deve indicare i fatti posti a base della richiesta, mentre gli accertamenti spettano al giudice dell'esecuzione.
- La condotta riparatoria idonea a incidere favorevolmente sul trattamento sanzionatorio deve essere riferibile personalmente al soggetto che la invoca; il solo fatto che il pagamento o la definizione del debito sia intervenuto ad opera di un terzo o della società non comporta automaticamente un beneficio per il concorrente o contitolare.
- L'estinzione del debito tributario può rilevare solo se è integrale; un pagamento parziale con residuo rateizzato non è sufficiente a fondare, di per sé, la riduzione dell'aumento di pena o altre conseguenze premiali.
- La circostanza attenuante o il beneficio collegati alla riparazione del danno/debito, quando hanno natura comune, non si estendono ai compartecipi che non abbiano manifestato una concreta e tempestiva volontà riparatoria, né abbiano contribuito almeno parzialmente all'adempimento.
- In tema di continuazione e di aumento di pena, la mera allegazione di effetti favorevoli derivanti da istituti premiali propri della materia tributaria o della confisca non consente automaticamente di rideterminare l'aumento ex art. 81 c.p., se manca un fatto nuovo rilevante e personalmente riferibile al condannato.
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