Sentenza del 24/02/2016 n. 3593 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di 207.533,40 euro di IVA assolta mediante autofatturazione su servizi resi dalla casa madre estera. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 marzo 2006, causa C-210/04, secondo cui non sussiste il presupposto soggettivo dell'IVA nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione. L'Agenzia delle Entrate aveva opposto il silenzio-rifiuto sostenendo che l'istanza, presentata il 7 agosto 2006, fosse tardiva perché proposta oltre il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, decorrente dal pagamento dell'imposta. La contribuente sosteneva invece che il termine decorresse dalla dichiarazione IVA annuale o, comunque, dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che il termine biennale per chiedere il rimborso decorra dalla data del pagamento e non dalla dichiarazione annuale né dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia UE. Poiché il pagamento era avvenuto al più tardi il 14 giugno 2004, l'istanza del 7 agosto 2006 era tardiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR, deciso la causa nel merito e rigettato il ricorso originario della società. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, pari a 4.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 17, comma 5
Disciplina il meccanismo dell'autofatturazione applicato dalla stabile organizzazione italiana alle prestazioni ricevute dalla casa madre estera. Nel caso concreto, l'IVA era stata assolta sulla base di tale meccanismo, ma il pagamento è stato successivamente ritenuto indebito per mancanza del presupposto dell'intersoggettività.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il termine per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente pagato è, in via generale, biennale e decorre dal pagamento, salvo che il presupposto della restituzione si verifichi successivamente. La successiva declaratoria di incompatibilità della norma interna con il diritto UE non sposta il termine quando la pronuncia europea è immediatamente applicabile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. g)
Individua il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione di tributi come atto impugnabile davanti al giudice tributario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22
È richiamato in relazione alle modalità processuali del ricorso contro il rifiuto di rimborso. La Corte ribadisce che, per evitare la decadenza, è sufficiente che entro il termine sia effettuata la spedizione o richiesta la notificazione dell'istanza, senza necessità che essa sia già pervenuta all'amministrazione.
Codice civile, art. 2935
La disposizione sul momento iniziale della prescrizione è stata richiamata dall'Agenzia, ma non ha inciso sulla decisione, fondata sul termine decadenziale speciale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Legge n. 212/2000, art. 10
Il principio del legittimo affidamento non è stato considerato decisivo. La Corte ha precisato che, nel caso concreto, il richiamo della CTR all'affidamento costituiva un argomento marginale e non la vera ratio decidendi; pertanto non poteva superare la decadenza dal diritto al rimborso.
Direttiva 77/388/CEE, art. 2, par. 1, e art. 9, par. 1
Le norme europee sono state richiamate come fondamento del contrasto della prassi italiana con il diritto dell'Unione, in quanto nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione manca il requisito dell'intersoggettività necessario per l'applicazione dell'IVA.
Sentenza Corte di Giustizia UE 23 marzo 2006, causa C-210/04
Ha chiarito che i servizi resi dalla casa madre alla propria stabile organizzazione non costituiscono operazioni tra soggetti distinti ai fini IVA. Tuttavia, la pronuncia non consente di riaprire rapporti ormai definiti dalla maturazione della decadenza.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'imposta indebitamente versata, il termine speciale di decadenza previsto dalla normativa tributaria decorre normalmente dalla data del pagamento, non dalla dichiarazione annuale, dal conguaglio o dalla successiva scoperta dell'errore.
- Una successiva sentenza della Corte di Giustizia UE che dichiari incompatibile la norma nazionale non riapre automaticamente i termini per chiedere il rimborso, soprattutto quando la pronuncia è immediatamente applicabile e il rapporto tributario è già divenuto definitivo per decadenza.
- I versamenti periodici IVA non sono necessariamente considerati meri acconti ai fini della decorrenza del termine di rimborso: se l'imposta è stata pagata senza un presupposto valido, il diritto alla restituzione può essere esercitato già dal pagamento.
- Il termine biennale per il rimborso può essere sostituito o differito solo se una specifica disposizione lo prevede oppure se il presupposto della restituzione si verifica effettivamente dopo il pagamento.
- Il legittimo affidamento derivante da prassi o risoluzioni dell'amministrazione non consente, di regola, di eludere i termini di decadenza per il rimborso; può assumere rilievo soprattutto per sanzioni e interessi, salvo specifiche disposizioni applicabili.
- Per evitare la decadenza è essenziale presentare o spedire l'istanza entro il termine previsto, conservando la prova della data di invio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 552 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 576 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 1035 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →