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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16172 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione di una sentenza ex art. 2932 c.c. che disponeva il trasferimento di un immobile subordinatamente al pagamento del saldo del prezzo. Il contribuente sosteneva che, non essendo stato effettuato il pagamento, il trasferimento non si fosse perfezionato e fossero quindi dovute soltanto le imposte in misura fissa, o nessuna imposta proporzionale. L'Ufficio sosteneva invece che la sentenza fosse soggetta a imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, poiché il pagamento dipendeva dalla mera volontà dell'acquirente e non configurava una condizione sospensiva rilevante ai fini tributari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che la sentenza ex art. 2932 c.c. subordinata al pagamento del prezzo è soggetta a imposta proporzionale, nonostante il pagamento non sia ancora avvenuto, perché la condizione dipende dalla mera volontà dell'acquirente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2932 c.c.

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

    La sentenza può disporre il trasferimento dell'immobile in favore del promissario acquirente, subordinandolo al pagamento del corrispettivo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3

    Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.

    La subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo, quando il pagamento dipende dalla scelta dell'acquirente, non consente di applicare la tassazione propria degli atti sottoposti a condizione sospensiva. La norma ha anche una funzione antielusiva.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione

    Le sentenze che dispongono il trasferimento di beni immobili sono soggette a registrazione e alle relative imposte, anche quando il trasferimento sia disposto in sede giudiziale.

  • Art. 384 c.p.c.

    Decisione della causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

    La Cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha potuto decidere direttamente la controversia rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

Massime di principio

  • Una sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo è normalmente soggetta a imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.
  • Il mancato pagamento effettivo del prezzo non comporta automaticamente l'applicazione delle sole imposte fisse quando il pagamento dipende dalla mera volontà dell'acquirente.
  • Ai fini dell'imposta di registro, la condizione sospensiva viene valutata secondo la sua effettiva struttura: una condizione meramente potestativa, rimessa alla scelta dell'acquirente, non sospende la tassazione proporzionale.
  • La disciplina mira anche a impedire che il differimento volontario del pagamento venga utilizzato per evitare o rinviare l'imposizione proporzionale dovuta sul trasferimento immobiliare.
  • Non è automaticamente applicabile, in materia di imposta di registro, la giurisprudenza relativa a tributi aventi presupposti diversi, come l'INVIM: occorre verificare quale sia l'oggetto specifico della tassazione.

Testo integrale

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