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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23290/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per contributo consortile relativo a opere irrigue, riferito all'annualità 2018, emesso e comunicato per posta ordinaria dal Consorzio di bonifica territoriale. La contribuente ne ha chiesto l'annullamento deducendo, tra l'altro, la carenza di potere dell'ente emittente, la nullità per difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione e ulteriori vizi relativi alla debenza e quantificazione del contributo. Il giudice di primo grado ha annullato l'atto per difetto di motivazione. In appello la Corte tributaria regionale ha ritenuto assorbente la questione della soppressione del consorzio emittente a seguito dell'accorpamento disposto dalla normativa regionale, ha escluso la legittimazione dell'ente a emettere l'avviso e ha dichiarato nullo l'atto, ritenendo anche improprio il richiamo al mandato senza rappresentanza. In cassazione il Consorzio ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'avviso di pagamento non fosse autonomamente impugnabile e che non potessero essere esaminati vizi formali; 2) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., lamentando la mancata verifica della tempestività del ricorso introduttivo; 3) violazione della normativa regionale siciliana sull'accorpamento dei consorzi, contestando l'affermazione di estinzione del consorzio territoriale e la conseguente negazione della sua legittimazione; 4) violazione dell'art. 1705 c.c. e di altre norme, contestando la qualificazione del rapporto tra consorzi come mandato senza rappresentanza e sostenendo la legittimità di una delega interorganica nel periodo transitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo che l'avviso di pagamento fosse facoltativamente impugnabile senza limitazioni ai vizi deducibili e che la censura sulla tempestività fosse inammissibile perché formulata in termini astratti, senza allegare concretamente la tardività del ricorso. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando un precedente conforme, affermando che la riforma regionale non aveva determinato l'immediata estinzione dei consorzi preesistenti ma un processo graduale di accorpamento: fino al suo completamento, i consorzi originari conservano soggettività e legittimazione ad esercitare le funzioni affidate, inclusa quella impositiva. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 L. Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5

    l'accorpamento dei consorzi non comporta l'estinzione immediata degli enti preesistenti, ma un processo graduale; fino al completamento del riordino i consorzi originari restano legittimati a operare e ad esercitare le funzioni loro affidate.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    l'avviso di pagamento per contributi consortili è atto facoltativamente impugnabile; la sua impugnabilità non consente di distinguere tra vizi sostanziali e vizi formali deducibili dal contribuente.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    la censura sulla tardività è inammissibile se non viene concretamente dedotto e allegato che il ricorso sia stato proposto oltre il termine di sessanta giorni.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova sul termine di impugnazione non viene in rilievo in astratto se non è specificamente allegata la tardività del ricorso e se la data di ricezione dell'atto non è certa per la modalità di comunicazione scelta dall'ente.

  • art. 16-undecies d.l. 179/2012

    la procura su supporto analogico, in caso di notifica telematica, deve essere trasformata in copia informatica con attestazione di conformità del difensore; la relativa irregolarità può essere sanata con deposito dell'attestazione prima della decisione.

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione documentale necessaria a dimostrare la ritualità della notifica telematica o a sostegno delle difese può intervenire fino alla camera di consiglio; il motivo basato su documenti nuovi può tuttavia essere scrutinato secondo i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 291 c.p.c.

    l'inesistenza della notificazione, per mancata produzione delle ricevute telematiche, impedisce la rinnovazione del procedimento notificatorio.

  • art. 1705 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto tra consorzi, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 97 Cost.

    richiamato in relazione alla distribuzione delle funzioni tra enti pubblici e alla legittimazione a esercitare poteri impositivi nel periodo transitorio.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla legittimazione processuale e sulla difesa in giudizio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla regolarità del processo e della decisione.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad agire e legittimazione processuale.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle difese del giudizio tributario.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle difese del giudizio tributario.

  • art. 21-septies L. 241/1990

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto per carenza assoluta di potere o incompetenza.

  • art. 19, commi XII e XIII, Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    richiamato per sostenere la permanenza operativa dei consorzi accorpati nel regime transitorio.

  • deliberazione commissariale n. 8 del 30 ottobre 2017

    richiamata per sostenere l'esistenza di una delega interorganica nel periodo transitorio, questione ritenuta assorbita

Massime di principio

  • L'avviso di pagamento per contributi consortili, quando reca una pretesa tributaria immediatamente lesiva, è atto facoltativamente impugnabile e il contribuente può far valere anche vizi relativi alla legittimazione dell'ente emittente e alla regolarità formale dell'atto.
  • La censura sulla tempestività del ricorso introduttivo è inammissibile se non viene dedotta in modo concreto la tardività dell'impugnazione: non basta lamentare in astratto una mancata verifica del giudice, occorrendo allegare fatti specifici idonei a dimostrare il superamento del termine.
  • In presenza di una riorganizzazione normativa di enti pubblici tramite accorpamento, l'estinzione degli enti preesistenti non si presume se non è espressamente prevista; se la disciplina è strutturata in modo graduale e transitorio, gli enti originari conservano soggettività e legittimazione fino al completamento del riordino.
  • Nei rapporti di diritto pubblico, la traslazione o delega di poteri impositivi non può essere ricostruita in base a schemi privatistici se manca una specifica base legale; la questione va risolta alla luce dell'effettiva persistenza dell'ente e del regime normativo del riordino.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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