Cassazione Civile, Sentenza n. 35354/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava l'inammissibilità della propria impugnazione avverso due lodi arbitrali (non definitivo del 17/07/2006 e definitivo del 29/08/2007), deducendo errori di diritto sull'applicazione della disciplina transitoria e sostanziale dell'arbitrato (in particolare art. 241 e art. 253 D.Lgs. n.163/2006, l'art. 9 del D.M. n.398/2000 e l'art. 32 della legge n.109/1994), invocando il principio tempus regit actum e sostenendo che la decorrenza del termine per impugnare dovesse partire dal deposito del lodo presso la Camera arbitrale e non dall'ultima sottoscrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile ratione temporis la disciplina risultante dall'art. 828 c.p.c. nel testo vigente per i procedimenti iniciati quando rilevante, e ha seguito l'interpretazione consolidata dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 30/03/2021, n. 8776) secondo cui il termine 'lungo' di un anno per impugnare decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo (nel caso, 29/08/2007) e non dalla data di deposito presso la Camera arbitrale (1/10/2007). L'atto di impugnazione del Comune (passato per la notifica l'11/11/2008) è dunque tardivo. Sono compensate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 828 c.p.c.
L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione
La Corte ha interpretato, conformemente alle Sezioni Unite, che il termine annuale per impugnare decorre dall'ultima sottoscrizione del lodo e non dalla comunicazione o dal deposito
art. 824 bis c.p.c.
Il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria
Riconosce l'efficacia vincolante del lodo tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione, indipendentemente dal deposito
D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, art. 9, comma 1
Il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la Camera arbitrale
Norma storica richiamata dalle parti come base per far decorrere il termine dal deposito; la Corte ha ritenuto che il deposito sia rimasto principalmente requisito di pubblicità/esecutività e non condizione di esistenza del lodo ai fini della decorrenza del termine annuale
art. 241 D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163
Invocato dal ricorrente ma ritenuto non applicabile per ragioni temporali e per l'operare delle norme transitorie; la Corte ha dato prevalenza alla disciplina processuale ratione temporis
art. 253, comma 34, D.Lgs. n.163/2006
Richiamato nella discussione sulla natura della procedura arbitrale; la Corte non ha condiviso l'interpretazione del ricorrente che avrebbe fatto decorrere il termine dal deposito
art. 32 legge n. 109/1994
Fondamento contrattuale della domanda arbitrale; la sentenza ricostruisce la sequenza cronologica e applica le disposizioni transitorie conseguenti
art. 5, comma 16-septies, D.L. n. 35/2005
Precedente storico richiamato dalle parti nella ricostruzione normativa, ma la Corte ha risolto la questione sulla base della normativa processuale e delle regole transitorie
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 4
Norma transitoria rilevante per stabilire che le nuove disposizioni si applicano solo ai procedimenti nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all'entrata in vigore; ha determinato l'applicabilità ratione temporis della disciplina ante-riforma al caso in esame
Cass., Sez. U., 30 marzo 2021, n. 8776
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito il principio secondo cui il termine annuale per impugnare il lodo decorre dall'ultima sottoscrizione; decisiva per la soluzione del caso
Massime di principio
- Il termine 'lungo' di un anno per impugnare un lodo arbitrale decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo e non dalla sua comunicazione alle parti o dal deposito presso la Camera arbitrale.
- Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è principalmente rilevante per finalità di pubblicità e per l'esecuzione, ma non è condizione necessaria ai fini dell'esistenza dell'efficacia obbligatoria del lodo tra le parti.
- In presenza di procedimenti arbitrali iniziati prima di riforme successive, occorre verificare le norme transitorie (ratione temporis) per individuare quale testualità normativa si applichi; spesso si mantiene la disciplina previgente salvo specifiche disposizioni transitorie.
- Il principio tempus regit actum non abroga automaticamente le regole transitorie deliberate dal legislatore: quando esistono specifiche norme transitorie queste prevalgono nell'indicare la disciplina applicabile agli atti già perfezionati.
- Per chi intende impugnare un lodo è essenziale agire tempestivamente e considerare anche la sospensione feriale; il rischio di decadenza dal termine annuale rende strategico il conteggio dal giorno dell'ultima sottoscrizione.
- Se vi sono giustificati impedimenti alla proposizione dell'impugnazione entro il termine, è possibile valutare rimedi come la rimessione in termini, ma la situazione deve essere adeguatamente documentata e motivata.
- Quando si negoziano clausole compromissorie o si avviano arbitrati, è opportuno prevedere chiaramente regole procedurali e statue temporali per evitare incertezze interpretative e per tutelare i diritti di impugnazione delle parti.
- Per l'esecuzione forzata del lodo arbitrale resta necessario il ricorso al giudice statale per la dichiarazione di esecutività o il procedimento previsto; il deposito può rimanere utile ai fini pratici di utilizzazione degli strumenti coattivi statuali.
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