Provvedimento AGCM C12480 n. 30307 del 20/09/2022
ALFASIGMA/SOFAR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAlfasigma acquisisce l’intero capitale di Sofar, società attiva nei prodotti farmaceutici, integratori e dispositivi medici, nonché nella produzione per conto terzi. L’operazione è una concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi degli artt. 5 e 16 L. 287/1990. L’AGCM ha individuato mercati farmaceutici e di produzione conto terzi di dimensione nazionale, ma ha escluso effetti anticoncorrenziali significativi. L’Autorità non ha avviato l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, autorizzando di fatto l’operazione senza condizioni; il patto di non concorrenza e non sollecitazione è accessorio solo entro limiti temporali, geografici e merceologici circoscritti.
Alfasigma acquisisce il controllo esclusivo di Sofar e delle sue controllate: autorizzazione senza condizioni e mancato avvio dell’istruttoria
Alfasigma/Sofar: acquisizione del controllo esclusivo senza avvio dell’istruttoria
L’operazione notificata da Alfasigma S.p.A. prevede l’acquisizione dell’intero capitale di Sofar S.p.A. e delle società controllate da quest’ultima. L’AGCM ha esaminato l’operazione ai sensi della legge n. 287/1990 e del Regolamento (CE) n. 139/2004, concludendo che non sussistono i presupposti per l’avvio della fase istruttoria.
Parti e operazione
Alfasigma è la holding di un gruppo farmaceutico multinazionale italiano, attivo nella produzione e commercializzazione di farmaci in diverse aree terapeutiche, nonché di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti farmaceutici realizzati per conto terzi. Sofar opera negli stessi comparti, con particolare presenza nella gastroenterologia, urologia, ginecologia e nei prodotti per il trattamento delle lesioni; svolge inoltre attività di produzione per conto proprio e per conto terzi.
In base allo Share Purchase Agreement del 30 luglio 2022, Alfasigma acquisisce il 100% del capitale di Sofar e delle società controllate, conseguendo il controllo esclusivo della target.
Qualificazione giuridica e obbligo di comunicazione
L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’operazione ricade nell’ambito della legge nazionale, non ricorrendo le condizioni di applicazione dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004.
È stato integrato l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate supera la soglia di 517 milioni di euro e almeno due imprese realizzano individualmente in Italia un fatturato superiore a 31 milioni di euro.
Clausole di non concorrenza e non sollecitazione
Lo Share Purchase Agreement contiene obblighi di non sollecitazione della clientela e del personale e un obbligo di non concorrenza della durata di cinque anni. Il divieto di concorrenza riguarda, sotto il profilo merceologico, la produzione e vendita di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi medici, con alcune eccezioni limitate per i dispositivi medici; sotto il profilo geografico, si estende a numerosi territori, tra cui Unione europea, Regno Unito, Svizzera, Russia, Stati Uniti, Cina, Giappone, Canada e Sud Africa.
Richiamando la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, l’AGCM ha ritenuto tali obblighi accessori alla concentrazione solo nella misura in cui siano:
- limitati alle attività effettivamente svolte dall’impresa acquisita;
- circoscritti ai territori pertinenti per l’attività della target;
- contenuti entro una durata massima di due anni.
La parte degli obblighi eccedente tali limiti non è stata considerata automaticamente accessoria; l’Autorità si è riservata di valutarla qualora ne ricorrano i presupposti.
Mercati rilevanti dei prodotti farmaceutici, integratori e dispositivi medici
Per i farmaci, la definizione del mercato del prodotto è stata effettuata facendo riferimento alle classi terapeutiche del sistema EphMRA/ATC, assumendo normalmente il terzo livello ATC3 come punto di partenza per individuare prodotti sostituibili. Per gli OTC e gli integratori è stato utilizzato il sistema NEC, anch’esso con riferimento al terzo livello.
Sono stati individuati 17 mercati rilevanti, generalmente corrispondenti ad altrettante classi ATC3 o NEC3. In particolare, per i farmaci destinati ai disturbi e alle malattie infiammatorie intestinali, la classe ATC3 A07E è stata distinta tra trattamenti convenzionali e trattamenti post-convenzionali basati su farmaci biologici; ai fini dell’operazione rilevano esclusivamente i trattamenti convenzionali, nei quali è attiva Sofar. I prodotti OTC antiacidi e antireflusso sono stati considerati in un unico mercato comprendente almeno le classi NEC3 03G1 e 03G9.
I mercati farmaceutici, degli integratori e dei dispositivi medici sono stati definiti di dimensione geografica nazionale, in ragione delle differenze tra politiche sanitarie, regolamentazione, prezzi, rimborsabilità, classificazione dei medicinali, canali distributivi, brevetti e autorizzazioni all’immissione in commercio.
Mercato della produzione farmaceutica per conto terzi
L’operazione interessa anche lo sviluppo, la produzione e il confezionamento di prodotti farmaceutici per conto di altre società farmaceutiche, attività svolta da entrambe le parti.
Secondo l’AGCM, il mercato non necessita di ulteriori segmentazioni in base al prodotto fabbricato, poiché le tecniche di produzione e confezionamento sono indipendenti dai principi attivi e dai materiali utilizzati. Anche questo mercato è stato ritenuto di dimensione nazionale, nonostante il processo di armonizzazione normativa europea, per le differenze ancora esistenti nella disciplina dei singoli Paesi.
Mercati con sovrapposizioni e quote
Le sovrapposizioni tra le attività delle parti superiori al 15%, in volume e in valore, riguardano:
- integratori alimentari probiotici, classe NEC3 03F1;
- antiacidi e altri prodotti per il bruciore di stomaco, classi NEC3 03G1 e 03G9;
- antibatterici topici, classe ATC3 D06A;
- gastroprocinetici, classe ATC3 A03F;
- antimicotici vaginali, classe NEC3 12D2.
Nei probiotici, la quota post-operazione è pari al [15-20%] in volume e al [20-25%] in valore. Negli antiacidi e prodotti antireflusso, la quota aggregata è pari al [15-20%] in volume e al [20-25%] in valore. Nei gastroprocinetici, la quota post-merger è pari al [10-15%] in volume e al [15-20%] in valore, con un incremento riconducibile a Sofar inferiore all’1%.
Negli antibatterici topici, la quota aggregata raggiunge il [20-25%] in valore e il [35-40%] in volume, ma l’incremento imputabile ad Alfasigma è limitato al [1-5%] sia in volume sia in valore. Negli antimicotici vaginali, la quota complessiva è pari al [40-45%] sia in volume sia in valore, mentre l’incremento attribuibile alla target è inferiore all’1%.
Nel mercato dei trattamenti convenzionali per le malattie infiammatorie intestinali non vi è sovrapposizione tra le parti: è attiva soltanto Sofar, con una quota del [30-35%] sia in volume sia in valore. L’acquisizione determina quindi la sostituzione di un operatore con un altro, senza incremento della concentrazione derivante dalla sovrapposizione delle attività.
Nel mercato della produzione, sviluppo e confezionamento di farmaci per conto terzi, ciascuna parte detiene una quota ampiamente inferiore al 5%, sicché l’operazione non produce effetti rilevanti.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’AGCM ha ritenuto che l’operazione non determini modifiche sostanziali alle posizioni delle parti tali da pregiudicare la struttura dell’offerta. In tre dei cinque mercati con sovrapposizione, la quota aggregata post-operazione è inferiore al 25% sia in volume sia in valore, soglia indicata nel considerando 32 del Regolamento (CE) n. 139/2004 come elemento generalmente indicativo della compatibilità concorrenziale, ferma restando l’applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE.
Nei due mercati con quote più elevate, antibatterici topici e antimicotici vaginali, l’incremento derivante dall’operazione è stato ritenuto marginale. Inoltre, in tutti i mercati considerati risultano presenti numerosi concorrenti qualificati, prevalentemente appartenenti a grandi gruppi multinazionali. Tali elementi hanno escluso la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e la possibilità di un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.
Esito
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
L’Autorità ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, L. 287/1990. L’operazione è stata quindi autorizzata senza misure correttive. Le clausole di non concorrenza e non sollecitazione sono state riconosciute come accessorie esclusivamente entro i limiti di oggetto, territorio e durata sopra indicati.
Punti principali
Parti e struttura dell’operazione
Alfasigma S.p.A., gruppo farmaceutico multinazionale italiano, acquisisce da persone fisiche l’intero capitale di Sofar S.p.A. e delle società da essa controllate, ottenendo il controllo esclusivo della target.
Qualificazione e soglie di notifica
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990. È soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, poiché il fatturato nazionale complessivo supera 517 milioni di euro e almeno due imprese realizzano individualmente in Italia oltre 31 milioni di euro.
Mercati rilevanti
Sono stati considerati 17 mercati di prodotto, generalmente corrispondenti a classi ATC3 o NEC3, nei settori dei farmaci, integratori e dispositivi medici, oltre al mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di farmaci per conto terzi. I mercati hanno dimensione geografica nazionale.
Sovrapposizioni e quote
Le sovrapposizioni superiori al 15% riguardano probiotici, antiacidi e prodotti antireflusso, antibatterici topici, gastroprocinetici e antimicotici vaginali. Le quote post-operazione restano inferiori al 25% in tre mercati; negli antibatterici topici e negli antimicotici vaginali, dove sono più elevate, l’incremento attribuibile all’operazione è marginale.
Valutazione concorrenziale ed esito
L’AGCM ha rilevato numerosi concorrenti qualificati, l’assenza di modifiche sostanziali alla struttura dell’offerta e quote marginali nel conto terzi. Ha concluso che l’operazione non ostacola significativamente la concorrenza effettiva né costituisce o rafforza una posizione dominante, deliberando il non avvio dell’istruttoria.
Clausole accessorie
Gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione previsti per cinque anni sono considerati accessori soltanto se limitati all’attività della target, ai territori pertinenti e a una durata massima di due anni. L’Autorità si riserva di valutare la parte eccedente tali limiti.
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