Ordinanza n. 104/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 20/2026, resa tra le parti, con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 1173/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Prima, n. 20/2026, che aveva respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati nel ricorso di primo grado
Esito
La controversia
L’appellante ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione dei provvedimenti adottati nell’ambito della gestione straordinaria dell’Automobile Club d’Italia. La vicenda riguarda la prosecuzione dell’amministrazione straordinaria e le proroghe disposte nel tempo, rispetto alle quali l’appellante prospetta l’esigenza di verificare il carattere eccezionale e strumentale della gestione commissariale, la sua traiettoria temporale e la proporzione rispetto alle finalità dichiarate. Nel corso della camera di consiglio è stato inoltre rappresentato l’insediamento, da pochi giorni, del nuovo Presidente nazionale dell’Automobile Club d’Italia. Il Collegio ha ritenuto rilevante verificare se tale sopravvenienza abbia inciso sull’indirizzo dell’ente e sulla valutazione della prosecuzione della gestione straordinaria. In particolare, ha richiesto chiarimenti documentati sull’operazione di vendita del marchio "Targa Florio" per € 6.400.000, al netto dell’IVA, perfezionata nel 2021 su iniziativa della gestione dell’appellante, e sulla mancata considerazione di tale operazione nella relazione sintetica sui principali dati di bilancio del 29 marzo 2022; ha chiesto inoltre di chiarire se l’omissione possa avere determinato una rappresentazione incompleta della situazione economico-finanziaria dell’ente al momento del commissariamento del 2022 e quali siano le valutazioni della nuova governance circa la ricostituzione degli organi ordinari, eventualmente con misure di monitoraggio e supporto tecnico, in alternativa alla prosecuzione della gestione straordinaria.
La decisione
Il CGARS non ha ancora deciso l’istanza cautelare in appello. Ha disposto, ai sensi degli artt. 55 e 64 c.p.a., l’acquisizione dall’Automobile Club d’Italia, in persona del nuovo Presidente, di una nota documentata sui fatti e sulle determinazioni sopravvenute indicati in motivazione, da depositare entro il 10 aprile 2026. Ha assegnato all’appellante dieci giorni dalla scadenza del deposito per eventuali osservazioni strettamente pertinenti e alle altre parti costituite, incluso l’A.C.I., ulteriori dieci giorni per eventuali controdeduzioni. Ogni ulteriore determinazione cautelare è stata riservata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026, senza anticipare il giudizio sul fumus o sul periculum e senza pregiudicare le posizioni delle parti. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la gestione e l’ulteriore trattazione della domanda cautelare in appello; il Collegio ha rinviato la decisione cautelare dopo un’integrazione istruttoria mirata.
art. 64 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’acquisizione di chiarimenti e documentazione necessari per una più consapevole valutazione della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare d’appello dipende da una vicenda amministrativa complessa e dalla possibile sopravvenienza di fatti o determinazioni rilevanti, il giudice può disporre un’acquisizione istruttoria mirata di chiarimenti documentati, riservando ogni decisione cautelare all’esito del contraddittorio.
- L’insediamento di una nuova governance dell’ente non produce automaticamente effetti giuridici sugli atti già adottati, ma può assumere rilievo cautelare quale elemento idoneo a incidere sull’attualità dell’indirizzo dell’amministrazione e sulla valutazione della prosecuzione di una gestione straordinaria.
- La gestione straordinaria, in quanto eccezionale e strumentale al ripristino dell’amministrazione ordinaria, deve essere valutata anche con riferimento alla sua durata, alle proroghe intervenute e alla proporzione concreta rispetto alle finalità dichiarate; tuttavia, in presenza di un quadro fattuale non attualizzato, il giudice può rinviare la delibazione cautelare senza anticipare il merito.
- L’acquisizione istruttoria in sede cautelare deve essere proporzionata alle esigenze decisorie: il giudice può preferire chiarimenti circoscritti su fatti sopravvenuti o determinazioni essenziali, evitando incombenti ricostruttivi integrali o eccessivamente onerosi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 382/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 1185/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3393/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3394/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3395/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3403/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →