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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30788/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. La revoca era stata disposta valorizzando la gravità di fatti contestati in un distinto procedimento penale, per i quali la ricorrente era stata sottoposta a misura cautelare non custodiale dell'obbligo di dimora. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte nullità del provvedimento per violazione del termine a difesa nell'avviso dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p., per inesistenza di una valida rinuncia a comparire e per conseguente privazione dell'assistenza tecnica. In sintesi, la difesa ha sostenuto che l'avviso fosse stato notificato tardivamente, che la mancata comparizione della condannata non derivasse da una scelta libera e inequivoca, e che la presenza del difensore d'ufficio non potesse sanare il vizio né garantire effettivamente il contraddittorio, essendo privo di contatto con l'assistita e della conoscenza del pregresso difensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure sulla nullità dell'avviso di udienza e sulla pretesa invalidità della difesa tecnica. Ha affermato che la violazione del termine di dieci giorni per l'avviso dell'udienza camerale non integra nullità assoluta, ma nullità a regime intermedio, sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.p. se non eccepita dal difensore presente, anche d'ufficio. Ha inoltre escluso che la presenza del difensore d'ufficio fosse meramente apparente o inidonea, valorizzando la piena equiparazione funzionale tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio. La Corte ha pure osservato che la ricorrente, non essendo sottoposta a misura custodiale per il procedimento di sorveglianza, non necessitava di traduzione e che l'eventuale esigenza di partecipare all'udienza in relazione alla misura dell'obbligo di dimora avrebbe dovuto essere rappresentata al giudice procedente. La condannata è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    richiamato come base della misura alternativa dell'affidamento in prova di cui la condannata beneficiava e che è stata poi revocata

  • art. 666, comma 3, c.p.p.

    "L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta"

    la sua violazione non comporta nullità assoluta, ma nullità a regime intermedio dell'udienza camerale

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    consente la nomina del difensore d'ufficio in sostituzione del difensore assente all'udienza

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    la nullità a regime intermedio è sanata se non eccepita tempestivamente dal difensore presente

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    impone l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • La mancata osservanza del termine di dieci giorni per l'avviso dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p. non determina, di regola, una nullità assoluta, ma una nullità a regime intermedio.
  • La nullità a regime intermedio derivante dal tardivo avviso è sanata se non viene eccepita nell'udienza dal difensore presente, compreso il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.
  • Il difensore d'ufficio ha la stessa dignità funzionale del difensore di fiducia ai fini del contraddittorio e può rilevare, ove possibile, le nullità processuali; la sua presenza non è di per sé meramente formale.
  • La mancata comparizione dell'interessato all'udienza camerale non può essere automaticamente ricondotta a nullità della procedura quando la parte non sia sottoposta a misura custodiale e non risulti necessaria alcuna traduzione.
  • Chi intenda presenziare all'udienza pur essendo sottoposto a misura limitativa della libertà di circolazione in altro procedimento deve attivarsi presso il giudice procedente per ottenere le autorizzazioni necessarie, non potendo il tribunale della sorveglianza sostituirsi a tale giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

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