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Legge

L.R. Sicilia 6/2005

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE

Normativa regionaleL.R. Sicilia 6/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Sicilia un piano straordinario di supporto agli uffici della giustizia ordinaria, delle giurisdizioni speciali e delle Avvocature distrettuali dello Stato, con personale regionale in comando e attrezzature/servizi concessi in comodato gratuito. Prevede copertura finanziaria solo per gli esercizi 2005-2007 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Interventi urgenti a sostegno della giustizia e delle avvocature statali in Sicilia

Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell’azione amministrativa a tutela della legalità

La legge regionale siciliana disciplina un intervento straordinario a sostegno degli uffici giudiziari operanti nel territorio della Regione e delle Avvocature distrettuali dello Stato. L’obiettivo è rafforzare, con risorse umane e materiali regionali, l’azione amministrativa a tutela della legalità.

Finalità e ambito di applicazione

Il Presidente della Regione è chiamato a predisporre un piano straordinario di interventi destinato a:

  • Amministrazione della giustizia ordinaria;
  • giurisdizioni speciali;
  • Avvocature distrettuali dello Stato.

L’intervento è limitato agli uffici operanti nel territorio della Regione Siciliana e si attiva su loro apposita richiesta.

Personale regionale in posizione di comando

La legge prevede l’inserimento di dipendenti regionali in un contingente provinciale da porre in comando presso gli uffici destinatari.

Il meccanismo operativo è il seguente:

  • il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, determina con decreto a validità triennale il numero dei dipendenti del comparto regionale centrale e periferico, ripartiti per categoria;
  • la proposta proviene dall’Assessore competente in materia di personale e servizi generali, che avvia un interpello preliminare;
  • possono essere inseriti nel contingente i dipendenti che presentano apposita istanza al dipartimento regionale del personale e dei servizi generali;
  • il dipartimento cura l’assegnazione agli uffici interessati.

I singoli comandi:

  • hanno durata annuale;
  • sono rinnovabili;
  • richiedono il consenso del dipendente;
  • sono disposti previa richiesta dei capi degli uffici delle giurisdizioni speciali e delle Avvocature distrettuali dello Stato, con indicazione del numero di unità e delle mansioni da svolgere;
  • per gli uffici della giustizia ordinaria, fino al decentramento del Ministero della giustizia, la richiesta è presentata dal Presidente della Corte d’Appello o dal Procuratore generale;
  • per funzioni connotate da particolare fiducia è ammessa anche la richiesta nominativa.

È sempre possibile la revoca anticipata del comando su richiesta dell’amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.

Trattamento economico e giuridico del personale comandato

Il dipendente regionale comandato conserva il trattamento giuridico ed economico di provenienza, che resta integralmente a carico della Regione. Le amministrazioni di destinazione non devono corrispondere ulteriori emolumenti, salvo quanto eventualmente disciplinato dalla contrattazione collettiva regionale per il trattamento accessorio delle posizioni interessate.

Attrezzature e servizi in comodato gratuito

Gli organi destinatari del piano possono segnalare al competente dipartimento regionale eventuali carenze temporanee o insufficienze di attrezzature, anche tecnologiche, oppure di servizi ritenuti necessari per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.

Sulla base di tali richieste, il dirigente generale del dipartimento:

  • adotta un piano straordinario per acquisire le attrezzature o i servizi necessari;
  • stipula appositi atti convenzionali con gli organi richiedenti;
  • dispone la successiva assegnazione in comodato d’uso gratuito, rispettando per quanto possibile le priorità indicate dagli uffici richiedenti.

Copertura finanziaria e limiti temporali

La disciplina finanziaria è espressamente limitata a specifici esercizi:

  • per il 2005 è autorizzata una spesa di 1.000 migliaia di euro per le finalità dell’articolo sulle attrezzature e i servizi;
  • per il 2006 e il 2007 la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno.

La copertura del 2005 è ripartita su specifiche disponibilità di bilancio regionale, mentre quella 2006-2007 è rinvenuta nel bilancio pluriennale della Regione. La legge non contiene una disciplina strutturale a tempo indeterminato sul finanziamento, ma una previsione legata a quegli esercizi.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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