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Legge

L.R. Sicilia 7/2005

Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 7/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma il sistema elettorale siciliano introducendo l’elezione diretta del Presidente della Regione con voto contestuale all’ARS, soglie di sbarramento, liste regionali e provinciali collegate, regole su presentazione, ammissione e riparto dei seggi. Contiene inoltre norme su pari opportunità, ineleggibilità/incompatibilità, supplenze e alcune modifiche per consigli comunali e provinciali, con effetti soprattutto per le consultazioni successive all’entrata in vigore.

Elezione diretta del Presidente della Regione siciliana e nuovo sistema elettorale dell’ARS; norme su elezioni comunali e provinciali

Elezione diretta del Presidente della Regione siciliana e nuovo sistema elettorale dell’ARS

La legge ridisegna il sistema elettorale della Regione Siciliana, introducendo l’elezione contestuale e diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana, con meccanismi di collegamento tra liste regionali e liste provinciali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio siciliano e si applica alle consultazioni regionali e, per alcuni profili, alle elezioni comunali e provinciali successive all’entrata in vigore.

Elezione del Presidente e composizione dell’Assemblea regionale

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale, diretto, libero e segreto, contestualmente all’elezione dell’ARS e su un’unica scheda. Il collegio per il Presidente coincide con l’intero territorio regionale e il Presidente entra a far parte dell’Assemblea.

L’ARS è eletta con sistema misto:

  • 80 seggi sono attribuiti in ragione proporzionale nelle circoscrizioni provinciali;
  • il candidato Presidente è il capolista di una lista regionale;
  • la lista regionale è composta da 9 candidati, incluso il capolista;
  • i candidati della lista regionale, salvo il capolista, devono essere anche candidati in una lista provinciale collegata;
  • la lista regionale più votata ottiene il Presidente e, oltre a questo, un numero di seggi tale da portare la coalizione collegata a 54 seggi complessivi, salvo il meccanismo di attribuzione residuale ai gruppi non collegati.

È prevista una soglia di sbarramento del 5% su base regionale per l’accesso al riparto dei seggi da parte delle liste provinciali.

Collegamento tra liste regionali e gruppi di liste provinciali

La presentazione della lista regionale deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste presentato in non meno di cinque collegi provinciali con il medesimo contrassegno.

Più gruppi di liste provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per sostenere un candidato comune alla Presidenza, capolista della lista regionale. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e concordanti.

Se l’elettore vota solo la lista provinciale, il voto si intende espresso anche per la lista regionale collegata.

Requisiti del candidato Presidente e pari opportunità

Possono candidarsi alla Presidenza gli elettori che abbiano i requisiti per essere eletti deputati regionali. L’accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia richiamata.

La legge introduce regole per l’equilibrio di genere:

  • nelle liste regionali, dopo il capolista, i candidati devono alternarsi tra uomini e donne;
  • nelle liste provinciali, i candidati di uno stesso sesso non possono superare i due terzi dei seggi da eleggere nel collegio;
  • la violazione comporta riduzioni del rimborso elettorale e altre sanzioni da definire con decreto regionale.

Presentazione, sottoscrizione e ammissione delle liste

La legge disciplina in modo dettagliato tempi e modalità di deposito dei contrassegni, presentazione delle liste regionali e provinciali, sottoscrizioni e controlli di ammissibilità.

Per le liste regionali:

  • il contrassegno va depositato tra il 43° e il 42° giorno antecedente il voto;
  • la lista si presenta tra il 31° e il 30° giorno antecedente il voto;
  • servono da 1.800 a 3.600 sottoscrizioni, dimezzate in caso di scioglimento anticipato oltre 120 giorni prima della scadenza naturale;
  • vanno depositati accettazione della candidatura del capolista, certificati elettorali, contrassegno, dichiarazioni di collegamento e indicazione dei delegati.

Per le liste provinciali:

  • la presentazione avviene tra il 31° e il 30° giorno antecedente il voto;
  • servono da 150 a 1.200 sottoscrizioni, a seconda della popolazione della provincia, con riduzione a metà in caso di conclusione anticipata della legislatura oltre 120 giorni prima;
  • la lista deve contenere un numero di candidati non superiore ai seggi del collegio e non inferiore alla metà;
  • sono richieste dichiarazione di collegamento, accettazioni dei candidati e certificati elettorali.

Sono previste verifiche stringenti degli uffici elettorali, correzioni di irregolarità formali entro termini brevissimi, esclusioni per candidature incompatibili o plurime e ricorsi all’Ufficio centrale regionale.

Modalità di voto e scheda elettorale

L’elettore dispone di due voti: uno per una lista regionale e uno per una lista provinciale. Può esprimere una preferenza per un candidato della lista provinciale. È ammesso anche il voto disgiunto tra lista regionale e lista provinciale non collegate.

La scheda è strutturata in più parti per separare liste provinciali e regionali, con collocazione dei contrassegni definita per sorteggio. La legge disciplina anche il criterio di annullamento delle schede e la nullità dei voti in caso di segni identificativi.

Riparto dei seggi e proclamazione degli eletti

I 80 seggi dell’ARS sono ripartiti tra le province in proporzione alla popolazione legale residente; nella prima applicazione è fissata una specifica tabella allegata.

Il riparto delle liste provinciali avviene con quoziente circoscrizionale e resti maggiori. Per l’assegnazione dei seggi residui alla coalizione collegata alla lista regionale più votata, l’Ufficio centrale regionale applica criteri proporzionali su base regionale e una graduatoria dei collegi fondata sui voti residuati.

Il capolista della lista regionale più votata è proclamato Presidente della Regione e deputato regionale; il capolista della lista regionale immediatamente seconda ottiene un seggio da deputato. Sono previsti criteri dettagliati per l’assegnazione dei seggi nei collegi e per la proclamazione degli eletti in base alle preferenze individuali.

Ineleggibilità, incompatibilità e conclusione anticipata della legislatura

La legge modifica le cause di ineleggibilità e incompatibilità per deputati regionali, in particolare per assessori e sindaci di comuni sopra determinate soglie demografiche, con obbligo di cessazione dalle funzioni almeno 180 giorni prima della scadenza quinquennale.

In caso di conclusione anticipata della legislatura o scioglimento dell’ARS, le cause di ineleggibilità non si applicano a chi sia cessato dalle funzioni entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Sono inoltre dettate disposizioni transitorie che, alla prima applicazione, attenuano l’impatto delle nuove incompatibilità per alcuni titolari di cariche comunali e provinciali.

Supplenze e vacanze di seggio

È introdotta una disciplina specifica della supplenza:

  • se un deputato regionale nominato assessore è sospeso, il seggio va al primo dei non eletti della medesima lista e circoscrizione;
  • cessato l’incarico di governo, il titolare rientra in Assemblea e cessa la supplenza;
  • regole analoghe valgono per consiglieri comunali e provinciali nominati assessori.

Se il seggio vacante riguarda un eletto della lista regionale, la sostituzione avviene tramite il gruppo di liste collegato e il collegio di riferimento indicato dal candidato; se la lista provinciale ha esaurito i candidati, si applicano i meccanismi di scorrimento della graduatoria regionale del gruppo.

Disposizioni per consigli comunali e provinciali

Per i consigli comunali con popolazione superiore a 10.000 abitanti e per i consigli provinciali opera una soglia di sbarramento del 5% per l’attribuzione dei seggi.

Per le liste comunali e provinciali si applicano i criteri di equilibrio tra i sessi, con sanzioni amministrative per la violazione. Sono inoltre modificati:

  • il meccanismo di sfiducia al sindaco, al presidente della provincia e alle rispettive giunte, che richiede il voto favorevole del 65% dei consiglieri assegnati;
  • la periodicità della relazione del sindaco sullo stato di attuazione del programma, da semestrale ad annuale;
  • alcune disposizioni tecniche della legge regionale n. 25/2000.

Disposizioni finali e decorrenza pratica

La legge contiene regole di coordinamento per la pubblicazione dei manifesti e delle liste, per la trasmissione degli atti agli uffici competenti e per la pubblicazione straordinaria nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

In sede di primo rinnovo dell’ARS, il limite dei 54 seggi attribuibili alla coalizione vincente può essere superato, fermo restando l’attribuzione integrale dei seggi della lista regionale del Presidente eletto. Il testo è dunque principalmente rilevante per la disciplina elettorale siciliana successiva all’entrata in vigore, con alcuni effetti transitori limitati alla prima applicazione.

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