Cassazione Civile, Sentenza n. 4092/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione ex art. 619 c.p.c. al pignoramento della quota di un terzo di proprietà di Dario Verdina su un immobile divenuto oggetto di successione. La ricorrente, coniuge del de cuius, deduceva di aver acquisito ex art. 540 c.c. il diritto di abitazione sulla casa coniugale e sosteneva che tale diritto, pur non trascritto, fosse opponibile ai creditori e quindi che il pignoramento avesse ecceduto la titolarità reale dell'esecutato (dovendosi limitare alla nuda proprietà), con richiesta di declaratoria di nullità o inefficacia parziale degli atti espropriativi e della trascrizione del pignoramento nella parte pregiudizievole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso principale di Evelina Terrile e ha rigettato il ricorso incidentale di Gianfranco Nasuti. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato illegittimo il pignoramento nella parte eccedente la nuda proprietà (ossia nella parte in cui colpisce la piena proprietà invece che la proprietà limitata dal diritto di abitazione). Ha disposto la regolazione delle spese: condanna della resistente a rimborsare metà delle spese di merito e metà delle spese di legittimità liquidate; compensazione parziale delle spese per la novità della questione; ha inoltre richiamato l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 540 c.c.
Attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare; tale diritto è un diritto reale di godimento acquisito ex lege al momento dell'apertura della successione e può gravare sulla proprietà acquisita dall'erede, rendendo l'erede titolare di una proprietà limitata (nuda proprietà) rispetto al legatario.
art. 534 c.c.
Richiamato nella discussione circa gli effetti dell'acquisto in buona fede da parte dell'erede o del terzo; la Corte segnala che la disciplina degli acquisti a titolo oneroso non è il criterio risolutivo della situazione tra erede e legatario ex lege.
art. 2644 c.c.
Norma sulla trascrizione e sugli effetti dell'anteriorità della trascrizione fra acquirenti. La Corte rileva che tale disciplina non si applica al rapporto speciale tra erede e legatario ex art. 540 c.c., perché non si tratta del conflitto tipico di due acquisti incompatibili dal medesimo autore.
art. 2648 c.c.
Prevede la trascrizione degli acquisti a causa di morte; la Corte osserva però che la trascrizione non governa il rapporto tra legatario ed erede così come regola i conflitti fra acquirenti a titolo oneroso.
art. 2812 c.c.
Norma riferita ai diritti reali minori; la Corte esclude l'applicabilità di tale disciplina al diritto di abitazione ex art. 540 c.c., che è un acquisto ex lege e non rientra nella categoria dei diritti minori disciplinati dall'art. 2812.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Norme sulla liquidazione e compensazione delle spese di lite; la Corte ha disposto una regolazione parziale/compensazione delle spese alla luce della novità della questione e del principio di soccombenza.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Censura di legittimità per motivi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto; gli artt. invocati sono stati esaminati dalla Corte per verificare la corretta interpretazione delle norme sui diritti reali e sulla pubblicità.
art. 384 comma 2 c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; la Corte l'ha applicata per decidere direttamente sulle questioni sostanziali senza rinvio.
art. 13 comma 1‑quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma sul contributo unificato in sede di Cassazione: la Corte ha richiamato l'eventuale obbligo del ricorrente incidentale di versare un ulteriore importo qualora dovuto.
artt. 2643 n. 4, 2645, 2913, 2914, 2915, 2919 c.c.
Richiamati nel controricorso per sostenere l'importanza delle formalità di pubblicità (trascrizione/iscrizione) per l'opponibilità dei diritti reali. La Corte ha comunque distinto la disciplina delle trascrizioni tra acquisti a titolo oneroso e gli acquisti ex lege (legato di abitazione).
Massime di principio
- Il diritto di abitazione riconosciuto ex art. 540 c.c. al coniuge superstite è un diritto reale di godimento acquisito ex lege e grava sulla piena proprietà acquisita dall'erede: pertanto l'erede risulta titolare di una proprietà limitata (nuda proprietà) rispetto al legatario.
- La trascrizione non è l'unico strumento risolutivo in conflitti tra erede e legatario ex lege: le regole di priorità della trascrizione (art. 2644 c.c.) non si applicano automaticamente ai rapporti tra erede e legatario di diritto di abitazione, essendo quest'ultimo un acquisto ex lege e non il prodotto di una alienazione a titolo oneroso.
- Un pignoramento che colpisca un diritto maggiore di quello effettivamente spettante al debitore (es. pignoramento della piena proprietà quando il debitore detiene solo la nuda proprietà) non è automaticamente invalido nella sua interezza, ma deve essere limitato alla reale estensione del diritto dell'esecutato: la parte eccedente è illegittima e può essere dichiarata nulla o inefficace.
- La opponibilità del diritto di abitazione al creditore procedente e ai creditori intervenuti può essere riconosciuta anche in assenza di trascrizione, nella specifica configurazione di legato ex lege, ma ciò incide sul valore e sulle modalità di espropriazione e vendita (l'immobile non potrà essere venduto come libero e il valore dovrà essere valutato in base alla limitazione).
- In presenza di questioni giuridiche di particolare novità o incertezza interpretativa, il giudice può ritenere equo adottare una compensazione parziale delle spese fra le parti; la Cassazione può decidere la causa nel merito se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.).
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