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Legge

L.R. Puglia 11/2003

Nuova disciplina del commercio(•) (•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 11/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 11/2003 disciplina l’esercizio dell’attività commerciale, la programmazione della rete distributiva e gli interventi di sviluppo del settore. Definisce ambito di applicazione, esclusioni, finalità e definizioni, prevedendo provvedimenti attuativi regionali entro il 31 marzo 2004 per medie e grandi strutture, vendite straordinarie, osservatorio e moduli unificati.

Disciplina del commercio in Puglia

Nuova disciplina del commercio in Puglia

La legge detta la disciplina regionale dell’attività commerciale in Puglia, fissando principi, esclusioni, finalità e definizioni di base. Nel testo consolidato risultano anche rinvii a regolamenti e atti attuativi regionali che completano la disciplina della rete distributiva.

Oggetto e ambito di applicazione

La Regione regola l’esercizio dell’attività commerciale, gli indirizzi di programmazione della rete distributiva e gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo del commercio, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa statale richiamata. La legge si applica al commercio regionale, ma non a una serie di attività speciali espressamente escluse.

Attività escluse

La disciplina non si applica, tra gli altri, a:

  • farmacisti e direttori di farmacia che vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
  • titolari di rivendite di generi di monopolio che vendano solo tali prodotti;
  • associazioni di produttori ortofrutticoli;
  • produttori agricoli, singoli o associati, entro i limiti previsti dalla normativa civilistica e speciale richiamata;
  • vendita di carburanti e oli minerali nei relativi impianti di distribuzione;
  • artigiani iscritti all’albo per la vendita di beni di propria produzione nei locali di produzione o adiacenti, o per la fornitura di beni accessori al servizio reso;
  • pescatori, cooperative di pescatori e cacciatori per la vendita al dettaglio di prodotti provenienti dalla loro attività;
  • vendita delle proprie opere d’arte, dell’ingegno e delle proprie pubblicazioni scientifiche o informative;
  • vendita dei beni del fallimento;
  • attività svolta durante fiere campionarie e mostre di prodotti, limitatamente alle merci oggetto della manifestazione e per la sola durata della stessa;
  • enti pubblici e soggetti equiparati che vendano proprie pubblicazioni o materiale informativo;
  • vendita a favore degli spettatori in cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni. Resta inoltre richiamata, per le sale cinematografiche, la disciplina speciale sull’apertura delle stesse, con il relativo rinvio normativo oggi abrogato nel testo consolidato.

Finalità della legge

La legge e i successivi provvedimenti attuativi perseguono finalità di tutela del consumatore, concorrenza e trasparenza del mercato, contenimento dei prezzi e sviluppo equilibrato della rete distributiva. Viene valorizzato il ruolo delle piccole e medie imprese, la funzione commerciale nei centri storici, nelle aree periferiche, rurali e nei comuni minori, nonché la promozione delle produzioni tipiche pugliesi, del turismo e del patrimonio culturale. Tra le finalità figurano anche la semplificazione amministrativa, il monitoraggio del sistema distributivo e, dopo le modifiche successive, la tutela dell’occupazione e della formazione dei lavoratori.

Provvedimenti attuativi e modulistica

L’attuazione della legge avviene tramite provvedimenti regionali che definiscono requisiti e procedure per medie e grandi strutture di vendita, obiettivi per le grandi strutture, organizzazione dei corsi professionali, criteri per comuni turistici e città d’arte, vendite straordinarie, osservatorio regionale e centri di assistenza tecnica. Tali provvedimenti dovevano essere adottati entro il 31 marzo 2004, previo parere degli enti locali e consultazione delle rappresentanze del commercio, dei consumatori e dei sindacati. Le successive modifiche o integrazioni seguono analoghe procedure. La Giunta regionale può inoltre definire una modulistica univoca per comunicazioni e autorizzazioni, d’intesa con le Camere di commercio e sentito l’Osservatorio del commercio.

Definizioni principali

La legge definisce:

  • commercio all’ingrosso, come attività di acquisto e rivendita professionale di merci ad altri operatori o utilizzatori professionali;
  • commercio al dettaglio, come vendita diretta al consumatore finale in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione;
  • superficie di vendita, come area destinata alla vendita e all’accesso dei clienti, con esclusione di magazzini, uffici, servizi e altri spazi non accessibili;
  • superficie di vendita dei centri commerciali e delle aree commerciali integrate, come somma delle superfici degli esercizi al dettaglio presenti. Sono inoltre ricomprese le principali forme speciali di vendita al dettaglio: vendite a dipendenti o soggetti autorizzati, tramite apparecchi automatici, per corrispondenza/televisione o altri sistemi di comunicazione, e presso il domicilio dei consumatori.

Profili temporali e coordinamento con la normativa successiva

Il testo consolidato evidenzia che alcuni contenuti sono stati integrati da leggi regionali successive, in particolare con riferimento agli spazi per prodotti agricoli regionali nelle strutture di vendita, alla modulistica e ad alcune definizioni. La legge resta la cornice di base della disciplina commerciale regionale pugliese, ma il suo funzionamento operativo dipende anche dai regolamenti attuativi richiamati nel testo.

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