R.R. Puglia 7/2003
Seguito e modifica regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 7/2003 modifica parzialmente l’organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ridefinendo l’articolazione dei Settori Servizi Generali, Rapporti Istituzionali, Comunicazione Istituzionale e Attuazione del programma di Governo. La disciplina è immediatamente vigente dal 18 luglio 2003 ed è funzionale all’assetto organizzativo interno dell’ufficio di gabinetto.
Modifica dell’organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale pugliese
Modifica dell’organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
Il regolamento regionale della Puglia n. 7 del 18 luglio 2003 interviene sull’assetto organizzativo del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, modificando parzialmente i regolamenti precedenti n. 2/2000 e n. 10/2001. La disciplina riguarda esclusivamente l’organizzazione interna degli uffici del Gabinetto e si applica nel territorio della Regione Puglia.
Ambito e finalità della modifica
L’atto ha natura organizzativa e aggiorna la struttura dei settori e degli uffici che compongono il Gabinetto del Presidente. La modifica è stata adottata nell’ambito delle competenze regionali in materia di organizzazione amministrativa ed entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Nuova articolazione dei Settori
Il regolamento ridefinisce la composizione di alcuni Settori del Gabinetto:
- il Settore Servizi Generali è articolato in:
- Ufficio Affari del Cerimoniale;
- Ufficio Economato e cassa - Posta - Protocollo - Archivio - Riproduzione Documentale;
- le funzioni del soppresso Ufficio Servizi comuni Contenzioso del lavoro restano inglobate nel Settore Servizi Generali;
- il Settore Rapporti Istituzionali comprende:
- Ufficio Delegazione Romana - Rapporti con le Istituzioni della U.E. - Rapporti con la Realtà regionale;
- Ufficio Rapporti Internazionali;
- Ufficio Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo;
- il Settore Comunicazione Istituzionale comprende:
- Ufficio Addetto Stampa;
- Ufficio B.U.R.P. - Leggi Decreti e atti del Presidente;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- il Settore Attuazione del programma di Governo comprende:
- Ufficio Monitoraggio Politiche Settoriali e Documentazione - Rapporti con il Consiglio regionale;
- Ufficio Statistico.
Coordinamento con la normativa statistica
In nota viene richiamato che, nell’ambito dell’Ufficio statistico, l’art. 8, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 34 ha istituito uno Sportello di informazione statistica a disposizione dell’utenza, per garantire l’accesso all’informazione raccolta nei programmi statistici nazionali e regionali.
Decorrenza e pubblicità
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è efficace dal 18 luglio 2003. Non contiene discipline temporanee o scadenze ulteriori.
Valutazione di attualità
L’atto è un regolamento di organizzazione interno, ma rispetto alla realtà amministrativa attuale appare superato e di scarso interesse applicativo autonomo, in quanto si limita a una modifica organizzativa puntuale di uffici interni risalente al 2003.
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