R.R. Puglia 8/2003
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 8/2003 sospende fino al 31 agosto 2003 gli effetti dell’art. 5 e delle norme collegate del regolamento regionale n. 4/2001, in materia di grandi strutture di vendita. È un intervento temporaneo, con efficacia dal giorno della pubblicazione nel BURP. Gli effetti della sospensione sono poi fatti salvi dalla L.R. n. 11/2003.
Sospensione temporanea degli effetti della disciplina sulle grandi strutture di vendita
Sospensione degli effetti della disciplina sulle grandi strutture di vendita
Il regolamento interviene in materia di commercio nella Regione Puglia e dispone una sospensione temporanea della programmazione regionale relativa alle grandi strutture di vendita. La misura opera solo nel territorio regionale pugliese e ha natura chiaramente contingente.
Ambito di applicazione e contenuto della sospensione
La disciplina riguarda esclusivamente gli effetti dell’art. 5 del regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4, nonché delle norme ad esso collegate, che fissavano gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita e le relative misure massime per area provinciale.
- La sospensione interessa la materia delle grandi strutture di vendita.
- Restano sospesi anche gli effetti delle norme collegate all’art. 5 del regolamento n. 4/2001.
- Non viene introdotta una nuova disciplina sostitutiva di merito, ma solo un arresto temporaneo dell’efficacia della programmazione previgente.
Durata ed efficacia temporale
La sospensione è disposta fino al 31 agosto 2003.
- Il regolamento è dichiarato urgente.
- Entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- La sua funzione è limitata a un arco temporale breve e già concluso.
Coordinamento con la normativa successiva
Nelle premesse è richiamato il regolamento regionale n. 5 del 30 giugno 2003, che aveva già sospeso gli effetti della programmazione regionale in materia di grandi strutture di vendita fino al 31 luglio 2003. Inoltre, una successiva disposizione della L.R. 1° agosto 2003, n. 11 ha fatto salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento.
Valutazione dell’attualità
Si tratta di un atto oggi privo di utilità pratica autonoma, perché la sospensione aveva efficacia solo fino al 31 agosto 2003 e si riferiva a una disciplina ormai superata. È quindi da considerarsi obsoleto/deprecato ai fini applicativi.
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