Ordinanza n. 1652/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione dell’odierna ricorrente alla prosecuzione degli studi nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese, o in subordine in una delle Università indicate per l’anno accademico 2025/2026, comunicata con l’atto in allegato n. 1, a causa della esclusione dalla graduatoria nazionale pubblicata l’8 gennaio 2026 (allegato n. 2), previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; - nonché, ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti sia del MUR sia dell’Università dell’Insubria, presupposti, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento richiamato sopra, e segnatamente, in parte qua, → della graduatoria unica pubblicata in data 8 gennaio 2026 (allegato n. 2), nella parte in cui non risulta inclusa l’odierna ricorrente; → del d.m. (MUR) 30 maggio 2025 con il suo Allegato 2 (in allegato n. 3) nella parte in cui non prevedono per gli studenti candidati agli esami di profitto del semestre aperto per la prosecuzione degli studi nei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026, e affetti da DSA, l’utilizzazione degli strumenti compensativi delle mappe concettuali; → del d.m. (MUR) 22 dicembre 2025, n. 1115 (allegato n. 4) che definisce – in corso di esami e con le valutazioni/decisioni ancora aperte – le modalità di formazione e di definizione della selezione degli studenti ammessi al secondo semestre e alla prosecuzione degli studi con la graduatoria (di cui all’all. 2) per l’anno accademico 2025/2026, con la suddivisione in nove fasce di merito; nonché per la condanna - delle Amministrazioni chiamate in giudizio al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto allo studio e altresì alla lesione del diritto alla libera scelta educativa e formativa, nonché alla libertà di stabilimento; e altresì alla “perdita di un anno”, e ciò dal momento del verificarsi dell’illegittimo impedimento sino alla data di pronuncia della sentenza da parte di codesto Tribunale, rivalutando il credito risarcitorio al momento della pronuncia, oltre interessi fino al completo soddisfo, secondo la quantificazione che sarà definita in prosieguo del giudizio, ovvero secondo la determinazione equitativa di codesto Tribunale ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.; - delle Amministrazioni chiamate in giudizio, oltre al richiesto risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente, al pagamento di tutte le spese di causa, dei relativi compensi professionali con tutti gli accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato (art. 13, comma 6 bis 1, del dpr n. 115/2002 e s.m.i.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prosecuzione degli studi in Medicina e Chirurgia e mancata inclusione nella graduatoria unica nazionale, nonché gli atti regolatori delle prove del semestre aperto e della formazione della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prosecuzione degli studi in Medicina e Chirurgia, la graduatoria unica nazionale e, per quanto occorrer possa, i decreti ministeriali disciplinanti le prove del semestre aperto e la formazione della graduatoria per l'anno accademico 2025/2026. Ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità generale del sistema di accesso programmato ai corsi di Medicina, assumendo che il numero dei posti disponibili fosse irragionevole e non coerente con il fabbisogno nazionale di personale medico, con violazione del diritto allo studio e della tutela della salute. In secondo luogo, ha lamentato la violazione della disciplina sui disturbi specifici dell'apprendimento, sostenendo che non le fosse consentito utilizzare le mappe concettuali quale strumento compensativo per la dislessia e la disgrafia. In terzo luogo, ha contestato la validità della procedura selettiva deducendo l'erroneità o l'ambiguità di alcuni quesiti delle prove di fisica, chimica e biologia. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto allo studio, della libertà di scelta educativa e formativa, della libertà di stabilimento e dalla perdita di un anno di studi.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, riservando le valutazioni più approfondite alla fase di merito. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il numero programmato per l'accesso a Medicina trovi fondamento nella legge n. 264/1999 e sia stato ritenuto compatibile con i principi costituzionali. La determinazione dei posti disponibili costituisce espressione di valutazioni programmatorie e tecnico-amministrative, che considerano non solo il fabbisogno di personale sanitario, ma anche la capacità formativa degli Atenei, le esigenze organizzative e la qualità della formazione; tali valutazioni sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei presupposti. Le argomentazioni della ricorrente sulla carenza di medici sono state ritenute attinenti a scelte di politica legislativa e programmatoria non sindacabili nei termini prospettati. Quanto al secondo motivo, il giudice ha rilevato che la disciplina delle prove riconosce agli studenti con DSA garanzie e strumenti compensativi, tra cui il tempo aggiuntivo, ma non attribuisce un diritto incondizionato all'utilizzo di qualsiasi strumento indicato nella documentazione clinica. Gli strumenti devono essere rapportati alla tipologia della prova e non possono determinare un vantaggio competitivo; nelle prove nazionali standardizzate l'esclusione delle mappe concettuali non è apparsa manifestamente irragionevole o sproporzionata, anche perché le commissioni non possono verificarne preventivamente il contenuto. Inoltre, dagli atti non risultava una specifica istanza individualizzata rimasta senza risposta, essendosi la ricorrente limitata alla compilazione del modulo standard. Quanto al terzo motivo, le questioni relative ad alcuni quesiti di fisica erano già state valutate dall'Amministrazione con effetti generalizzati. In ogni caso, la ricorrente aveva conseguito 7 punti nella prova di fisica e, anche ipotizzando una diversa valutazione del quesito contestato, non avrebbe raggiunto la soglia minima richiesta; la censura era quindi irrilevante ai fini della graduatoria. Le contestazioni sui quesiti di chimica e biologia non dimostravano, allo stato, errori scientifici o ambiguità incompatibili con i principi delle prove selettive. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del MUR, con indicazione nominativa dei controinteressati e deposito della prova degli adempimenti nei termini prescritti. Ha posto a carico della ricorrente le spese della fase cautelare in favore del MUR, quantificate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e consente al giudice di valutare sommariamente la fondatezza delle censure e il periculum in mora.
l. 264/1999
Costituisce il fondamento legislativo del sistema di accesso programmato ai corsi di laurea in Medicina; il sistema è ritenuto compatibile con i principi costituzionali se diretto a garantire qualità della formazione e sostenibilità organizzativa.
d.m. MUR n. 418/2025 e Allegato 2
Disciplina lo svolgimento delle prove del semestre filtro e impone il rispetto delle garanzie per gli studenti con DSA, riconoscendo in via ordinaria tempo aggiuntivo e rimettendo agli Atenei la valutazione degli ulteriori strumenti compensativi.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione della pronuncia.
Massime di principio
- La determinazione dei posti disponibili per l'accesso programmato ai corsi di Medicina costituisce espressione di discrezionalità legislativa e tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei presupposti; il mero richiamo al fabbisogno nazionale di medici non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità della programmazione.
- Il diritto degli studenti con DSA alle misure compensative nelle prove selettive non comporta il diritto incondizionato all'utilizzo di ogni strumento indicato nella documentazione clinica: gli strumenti devono essere compatibili con la struttura della prova e non determinare un vantaggio competitivo.
- Nelle prove selettive nazionali e standardizzate l'Amministrazione può escludere strumenti, quali mappe concettuali, formulari o tavole, suscettibili di incidere direttamente sulla soluzione dei quesiti, soprattutto quando le commissioni non siano in grado di verificarne preventivamente il contenuto.
- La contestazione di un quesito di una prova selettiva è irrilevante, ai fini dell'interesse concreto alla riammissione o alla modifica della graduatoria, quando anche l'attribuzione del punteggio controverso non consentirebbe al candidato di raggiungere la soglia minima richiesta.
- L'integrazione del contraddittorio nei confronti di un numero elevato di candidati inclusi in una graduatoria nazionale può essere autorizzata mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria risulti oggettivamente sommamente difficile; la pubblicazione deve tuttavia indicare i destinatari nominativamente e contenere gli atti processuali essenziali, non potendo ridursi a mera pubblicità generica.
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